Codice di Procedura Penale art. 362 bis - Misure urgenti di protezione della persona offesa 1

Aldo Aceto

Misure urgenti di protezione della persona offesa1

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, del codice penale, nella  forma  tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri  2,  5  e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e  secondo  comma,  del  medesimo codice e per il  delitto  di  cui  all'articolo  577-bis  del  codice penale, nella forma tentata, nonché2 per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 3582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577,  primo  comma,  numero  1,  e secondo comma, e 585, quarto comma4, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

[1] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168.

[2] Le parole «del codice penale, nella  forma  tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri  2,  5  e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e  secondo  comma,  del  medesimo codice e per il  delitto  di  cui  all'articolo  577-bis  del  codice penale, nella forma tentata, nonché» sono state sostituite alle parole «,  nell'ipotesi  di  delitto  tentato,  o»  dall'art. 3, comma 1, lett. q), n. 1 l. 2 dicembre 2025, n. 181.

[3] Le parole « 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,» sono state inserite dopo le parole «articoli 558-bis, 572, »  dall'art. 3, comma 1, lett. q), n. 2 l. 2 dicembre 2025, n. 181.

[4] Le parole « 577,  primo  comma,  numero  1,  e secondo comma, e 585, quarto comma» sono state sostituite alle parole «e 577, primo comma, numero 1, e  secondo  comma»  dall'art. 3, comma 1, lett. q), n. 2 l. 2 dicembre 2025, n. 181.

Inquadramento

Inserita dall'art. 7, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», la norma in commento ha finalità acceleratoria: verifichi immediatamente il pubblico ministero se sia il caso di adottare misure cautelari per proteggere la vittima di determinati reati; in caso positivo, il giudice si determini altrettanto rapidamente. È norma processuale che non garantisce soluzioni ma solo rapidità di decisioni inserendosi nel solco della (cripto)predeterminazione ex lege dei criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato anticipata dall'art. 362, comma 1-ter.

I presupposti dell’applicazione della norma

 

La norma postula che si proceda nei confronti di persona già nota, decorrendo il termine entro il quale il pubblico ministero deve determinarsi all'esercizio dell'azione cautelare dalla data di iscrizione non già della notizia di reato, bensì del nominativo della persona cui il fatto viene attribuito.

I delitti che, anche nella forma tentata, impongono l'immediata deliberazione cautelare sono i seguenti:

1. tentato omicidio (artt. 56,575 c.p.);

2. costrizione o induzione al matrimonio o all'unione civile (art. 558-bis c.p.);

3. maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

4. lesioni personali volontarie di cui all'art. 582 c.p. aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2), 5), 5.1), e 577, comma 1, n. 1), e comma 2), c.p., perché commesse, alternativamente: 1) ai danni dell'ascendente o del discendente per motivi abietti o futili oppure adoperando sevizie o agendo con crudeltà o, ancora, adoperando un mezzo venefico o altro mezzo insidioso, oppure per il sol fatto di aver agito con premeditazione; 2) in occasione della commissione dei delitti, alternativamente: di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); 3) dall'autore del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) ai danni della medesima persona oggetto di stalking; 4) ai danni dell'ascendente o del discendente (anche per effetto di adozione di minorenne), del coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, della persona stabilmente convivente o legata all'autore del fatto da relazione affettiva, anche se la convivenza o la relazione siano cessate, del fratello o della sorella, dell'adottante o dell'adottato, nei casi di adozione di persona maggiore di età, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, l'affine in linea retta; 

5. pratiche di mutilazione degli organi genitali (art. 583-bis c.p.);

6. deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);

7. interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);

8. violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);

9. atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);

10. corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

11. violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

12. violenza privata (art. 610 c.p.);

13. minaccia grave o fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 c.p. (art. 612, comma 2, c.p.);

14. atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

15. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

16. stato di incapacità procurato mediante violenza se, alternativamente: 1) il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato; 2) la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Il solo nomen del delitto non è sufficiente; è altresì necessario che sia commesso ai danni del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona attualmente o già legata all'autore del reato da relazione affettiva o, ancora, ai danni dei prossimi congiunti.

Il medesimo delitto commesso ai danni di altre persone non sollecita reazioni immediate ma verrà trattato in base ai criteri di priorità previsti nel progetto organizzativo dell'ufficio ai sensi dell'art. 3-bis disp. att. c.p.p. 

La norma non precisa se si applichi anche quando l'unione civile o la convivenza siano cessati, come invece espressamente (e positivamente) affermato in relazione ai fatti commessi in danno del coniuge separato o divorziato o della persona non più legata all'autore del fatto da precedente relazione affettiva.

Tuttavia, quando non è direttamente la norma penale-presupposto a richiederlo (in caso, per esempio, di lesioni personali volontarie aggravate ai sensi dell'art. 577, comma 2, c.p.), l'applicazione dell'art. 362-bis ai casi di delitti consumati ai danni dell'ex convivente o dell'ex parte dell'unione civile si può desumere dal fatto che si tratta pur sempre di persone che avevano avuto con l'autore del reato una precedente relazione affettiva.

È escluso dall'elenco il delitto di omicidio consumato.

Evidentemente la norma processuale presuppone l'esistenza in vita della vittima e l'unidirezionalità delle esigenze cautelari, come se l'omicidio consumato non imponesse un'analoga reazione a tutela della collettività tutta, non solo della persona offesa (tanto più che all'omicida è tendenzialmente applicata la custodia cautelare in carcere, presumendosi l'inutilità di ogni altra forma di cautela: art. 275, comma 3).

Anche l'art. 362, comma 1-ter, si applica nel solo caso di omicidio tentato ma la ragione è evidente: la vittima ormai uccisa non può più – all'evidenza – rendere dichiarazioni.   

In ogni caso, l'elenco dei reati che impongono la sollecita determinazione cautelare è (inspiegabilmente) più ampio di quello che impone al pubblico ministero l'immediata assunzione di informazioni dalla persona offesa nei casi previsti dall'art. 362, comma 1-ter. Non si comprende perché solo per alcuni reati-presupposto il pubblico ministero debba assumere informazioni dalla parte offesa entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato (ancor prima, dunque, della iscrizione dell'autore). Certamente, l'obbligo di assumere determinazioni cautelari in tempi brevi comporta inevitabili accelerazioni investigative ma è un dato di fatto che il dies a quo decorre dalla data della iscrizione dell'autore del reato nel registro di cui all'art. 335 (sui requisiti per l'iscrizione della notitia criminis nel relativo registro si rinvia al commento dell'art. 335), non dalla data di iscrizione del reato (come invece prevede l'art. 362, comma 1-ter). Impossibile però immaginare che il pubblico ministero spinga sull'acceleratore solo quando abbia individuato l'autore del reato; la norma in commento ha una portata che va ben oltre la mera scansione dei tempi processali entro i quali decidere se adottare una misura cautelare. È norma che, come detto (§ 1), impone criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato; non solo: impone anche strategie investigative, risultando da questo punto di vista inedita, soprattutto nella misura in cui sembra (implicitamente) attribuire all'inerzia degli inquirenti la causa della consumazione di gravi delitti contro la persona, in particolare dell'omicidio nella sua forma consumata. 

Gli obblighi procedurali

Iscritto il nome della persona ritenuta autrice di uno dei reati indicati nell’elenco, il P.M. al più tardi entro trenta giorni deve valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari; in caso di richiesta, il giudice deve decidere entro i venti giorni successivi al deposito dell’istanza.

Non v’è obbligo, da parte del P.M., di richiesta di applicazione (né, da parte del giudice, di applicazione) della misura bensì di vautazione della sussistenza dei presupposti per la richiesta. Se il P.M. ritiene di non dover formulare alcuna domanda cautelare la norma si limita ad affermare l’ovvio: proceda l’inquirente nelle proprie indagini.

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