Ricorso per la riammissione del genitore all'amministrazione dei beni del figlio minore ai sensi dell'art. 335 c.c.

Annachiara Massafra

Inquadramento

La rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio minore è il provvedimento pronunciato dal Tribunale per i minorenni, competente ex art. 38 disp. att. c.c., con il quale uno, o entrambi i genitori, viene, o vengono, esclusi dalla gestione del patrimonio del minore. Essa non costituisce una sanzione ma un rimedio per tutelare il patrimonio del minore dall'incapacità gestionale di uno o di entrambi i genitori. Qualora all'esito del procedimento, venga accertata la cattiva amministrazione da parte del genitore, il Tribunale può rimuovere il genitore dall'esercizio della amministrazione e nelle situazioni meno gravi può stabilire le “condizioni” alle quali si devono attenere il o entrambi i genitori.

La rimozione ex art. 334 c.c., presuppone che uno o entrambi i genitori amministrino male il patrimonio del figlio minore realizzando condotte concretamente pregiudizievoli, tali da rendere sicuro il rischio patrimoniale. La valutazione di tali condotte, secondo quanto ha recentemente statuito la Corte di Cassazione, deve essere improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del Giudice (Cass. VI, n. 18777/2018).

Formula

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ...

RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 335 c.c.,473-bis c.p.c. E 38 DISP. ATT. C.C.

I Sig.ri ... nati, rispettivamente, il ... a ... ed il ... a ..., residenti in ..., ... via ..., C.F. ... [1] , rappresentati e difesi, in forza di procura a margine (o in calce del) del presente atto, dall'Avv. ..., C.F. ..., domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. ..., sito in ..., via ..., ..., che indica ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria l'indirizzo PEC ... ed il numero di fax ... :

in qualità di genitori del minore ..., nato/a il ..., a ... e residente in ..., via ...,

PREMESSO

- che con provvedimento del ..., sono stati entrambi rimossi dall'amministrazione dei beni del citato figlio minore, privati del godimento dell'usufrutto legale, con nomina, quale curatore speciale del minore, dell'Avv. ...;

- che la decisione è stata pronunciata in forza di una serie di atti dispositivi posti in essere dagli istanti, ritenuti manifestazione di una cattiva gestione del patrimonio [2]

RAPPRESENTANO QUANTO SEGUE

Sono cessate le ragioni poste a fondamento del decreto pronunciato il ....

Il padre del minore, difatti, ha trovato oggi una stabile occupazione lavorativa e percepisce lo stipendio mensile di Euro .... Proprio in forza di tale impiego, inoltre, è stato possibile predisporre un piano di rientro per i debiti contratti dai coniugi ....

Con riferimento all'altro genitore, la madre del minore ha frequentato regolarmente il SERT e dall'ultima relazione, a firma della Dott.ssa ..., risulta che da oltre dodici mesi non ha più frequentato sale gioco né ha più contratto debiti finalizzati al soddisfacimento della ludopatia, oggi del tutto superata.

Per tali motivi

CHIEDONO

all'Illustrissimo Tribunale per i minorenni di ..., effettuate le ritenute verifiche, di essere riammessi ad amministrare il patrimonio del figlio minore ed al godimento dei frutti legali dei beni del figlio minore ex art. 324 c.c.

Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (artt. 10, d.P.R. n. 115/2002).

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Si allegano i seguenti documenti:

1) contratto di lavoro ed ultima busta paga;

2) piano di rientro firmato dal rappresentante della società ... e dai genitori del minore;

3) relazione del SERT.

Si deposita

....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale, e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore; l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). Dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria.

2. Specificare in modo chiaro e sintetico le condotte poste a fondamento della richiesta nonché ogni circostanza utile in merito.

Commento

La rimozione in oggetto non costituisce una sanzione ma un rimedio per tutelare il patrimonio del minore dall'incapacità gestionale di uno o di entrambi i genitori. Qualora all'esito del procedimento venga accertata la cattiva amministrazione da parte del genitore, il Tribunale può rimuovere il genitore dall'esercizio della amministrazione e nelle situazioni meno gravi può stabilire le “condizioni” alle quali si devono attenere il o entrambi i genitori. In quest'ultimo caso i genitori conservano, in linea di principio, i poteri di amministrazione e rappresentanza ma la loro discrezionalità è limitata dal contenuto delle condizioni stabilite dal Tribunale per i minorenni.

La rimozione esclude totalmente il genitore dall'amministrazione dei soli beni del minore e non determina l'automatica sospensione dalla amministrazione e godimento dei frutti legali. Di talché, quando è ritenuta opportuna, è necessario che il Tribunale esplicitamente disponga la predetta sospensione come sanzione accessoria.

Qualora vengano rimossi entrambi i genitori è necessario nominare un curatore speciale che si occupi della gestione del patrimonio. Diversamente, nel caso in cui la pronuncia di rimozione riguardi uno solo dei genitori, l'amministrazione resta affidata all'altro.

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