Ricorso degli ascendenti in caso di condotta ostacolante i rapporti con il nipote (art. 317-bis c.c.)

Annachiara Massafra

Inquadramento

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. I, n. 2881/2023).

Formula

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1]

RICORSO [2] AI SENSI DEGLI ART. 317- BIS, 473-BIS C.P.C., 38 DISP. ATT. C.C.

I Sig.ri .... nati, rispettivamente, il .... a .... ed il .... a ...., residenti in ...., .... via ...., C.F. .... [3] C.F. ...., rappresentati e difesi, in forza di procura a margine (o in calce del) del presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. ...., sito in ...., via ...., .... che indica ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria l'indirizzo PEC .... ed il numero di fax: ....

in qualità di ascendenti del minore .... nato/a il .... a .... e residente in ...., via .....

PREMESSO

– che gli istanti sono i nonni materni del piccolo di anni 5;

– che in data .... è deceduta la madre del minore;

– che da quel momento, inspiegabilmente, il di lui padre ha interrotto qualsiasi rapporto e comunicazione con i ricorrenti;

– che tale interruzione riguarda soprattutto il piccolo .... che dal giorno .... non vede e non sente i nonni materni senza che vi sia alcuna ragione;

– che gli istanti hanno cercato di interloquire con il padre del bambino e di comprendere le ragioni di tale condotta, senza esito

RAPPRESENTANO QUANTO SEGUE

Gli ascendenti hanno non un mero interesse legittimo (in questo senso Cass. I, n. 22081/2009; Cass. I, n. 17191/2011, prima della riforma di cui al d.lgs. n. 154/2013) ma un diritto soggettivo a mantenere un rapporto significativo con il nipote (Cass. I, n. 752/2015). Il diritto oggi riconosciuto agli ascendenti non è fine a sé stesso ma ad esso corrisponde il diritto del fanciullo, di cui all'art. 315-bis c.c., di mantenere rapporti significativi con i parenti. Attraverso l'attuazione ed il rispetto del diritto in esame viene garantito non tanto agli ascendenti quanto al minore di conoscere le proprie origini, di beneficiare, nella sua crescita e formazione, dell'insostituibile apporto degli ascendenti. Sicché, nel caso di specie, senza alcuna ragione, il piccolo .... è privato di un suo diritto fondamentale e ciò incide sul suo percorso di crescita e formazione.

Tanto premesso e rappresentato

CHIEDONO

al Tribunale per i minorenni di adottare i provvedimenti ritenuti più convenienti nel superiore interesse del minore .... ed in sua tutela, al fine di garantire il diritto degli istanti e soprattutto il diritto fondamentale del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti.

Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (artt. 10 d.P.R. n. 115/2002).

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

.....

Si indicano come testimoni sulle seguenti circostanze:

....

PROCURA

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]È competente il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore al momento della domanda. Non rilevano i trasferimenti temporanei.

[2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro.

[3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore; l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). A partire dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria.

Commento

L'art. 317-bis c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 154/2013, riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

La necessità di tutelare il diritto degli ascendenti ad avere un rapporto significativo con i nipoti, minorenni, è stata recepita già dalla l. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso e trova oggi esplicito riconoscimento nell'art. 337-ter c.c. Mentre prima, tuttavia, si discuteva in merito alla natura della posizione giuridica degli ascendenti, relegando le loro pretese a meri interessi legittimi (in merito Cass. I, n. 22081/2009), la novità insita nell'art. 317-bis c.c. è quella di aver riconosciuto agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti con i nipoti minorenni e di averlo generalizzato.

È vero che la norma riconosce il diritto degli ascendenti ma, attraverso una lettura combinata della disposizione unitamente a quelle contenute negli artt. 315-bis e 337-ter c.c., appare evidente sia che il riconoscimento del diritto è funzionale, preliminarmente, al diritto del minore ed è subordinato proprio all'esclusivo interesse del minore (sul punto Cass. I, n. 752/2015).

Per la Corte di cassazione (Cass. I, n. 15238/2018) il diritto degli ascendenti non ha un carattere incondizionato ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore: il quale è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi. Il diritto in questione non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto e che si dimostri idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile (Cass. I, n. 19780/2018).

Gli ascendenti possono presentare ricorso al Tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la residenza abituale del minore. Il procedimento è quello previsto dall'art. 473-bis c.p.c. Recentemente Cass. I, n. 18607/2021 ha inoltre affermato che l'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti legittima il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli. (In particolare la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile il reclamo degli ascendenti contro il provvedimento che, ai sensi dell'art. 336 c.c., aveva sospeso la responsabilità genitoriale e vietato l'avvicinamento al minore anche ai nonni).

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