Accordo di scioglimento dell'unione civileInquadramentoLa morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lett. a), c), d) ed e), l. n. 898/1970. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. La dichiarazione di per sé non è sufficiente a far cessare il vincolo giuridico; è infatti necessaria una pronuncia giudiziaria. La domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta al tribunale decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. FormulaUNIONE CIVILE ACCORDO DI SCIOGLIMENTO [1] Oggi, in data ...., avanti a me ...., Ufficiale dello stato civile del Comune di .... (nelle funzioni di Sindaco/per delega avuta), sono comparsi i sotto indicati uniti civilmente:
i quali dichiarano: – di avere costituito una unione civile in data ...., in ...., dinanzi a ...., di cui all'atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., n. ...., parte ...., anno ....; – di volere lo scioglimento dell'unione civile sopra indicata. A tal fine, producono i seguenti documenti: ..... Firme: .... .... .... [1]L'esemplificazione proposta riguarda l'ipotesi nella quale le parti hanno manifestato concordemente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. La domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. CommentoLa morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento, così come la rettificazione del sesso di uno dei partner. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lett. a), c), d) ed e), l. n. 898/1970. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato concordemente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9, secondo comma, 9-bis, 10,secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della l.n. 898/1970, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del c.p.c. ed agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014 (così dispone il comma 25della l. 76/2016 come modificato dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile) Le norme richiamate della L. 898/1970 riguardano la disciplina sostanziale del divorzio, resa applicabile nelle sue linee essenziali allo scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Le disposizioni richiamate del codice di procedura disciplinano il rito uniforme per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglie. Il d.l. 132/2014 ha ad oggetto la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 1 comma 20, l. n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Per la giurisprudenza di merito la dichiarazione di voler sciogliere l'unione civile non costituisce condizione di procedibilità della domanda di scioglimento della stessa e lo scioglimento può essere dichiarato anche in assenza della fase amministrativa; in questa ipotesi, però, tra l'udienza presidenziale in cui è stata ribadita la volontà di cessare l'unione e la sentenza devono trascorrere almeno tre mesi, ovvero quel lasso temporale che, secondo la normativa, deve decorrere tra la dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile e la presentazione del ricorso (Trib. Novara 5 luglio 2018). La domanda congiunta va accolta, secondo il Trib. Bologna 25 marzo 2019, n. 742, quando le condizioni precisate dai ricorrenti risultino frutto di libero accordo nella parte in cui hanno ad oggetto diritti disponibili e siano conformi all'interesse della figlia minorenne nelle parti in cui la riguardano. |