Decreto pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 473-bis.70 c.p.c.InquadramentoCon la l. n. 154/2001, nel libro primo del codice civile è stato introdotto il titolo IX-bis, intitolato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”, composto dagli artt. 342-bis c.c. e 342-ter c.c. E' successivamente intervenuto Il d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto il rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, è intervenuto anche sulle disposizioni innanzi indicate. L'art. 3, comma 49, del d.lgs. n. 149/2022, in particolare, ha abrogato il capo V-bis. con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, e per i procedimenti instaurati successivamente a tale data trovano applicazione gli artt. 473-bis.69 c.p.c. e seguenti, che riproducono in massima parte la disciplina previgente. Il difetto di coordinamento tra gli artt. 342-bis e 342-ter c.c. e gli artt. 473bis.69 e seguenti del c.p.c, è stato recentemente risolto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, contenente le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149 del 2022. La predetta disposizioni ha infatti abrogato gli artt. 342-bis e 342-ter c.c. e, conseguentemente, l'art. 6, comma 5, del medesimo decreto ha sostituito nel disposto dell'art. 7, della l. n. 154 del 2001, le parole “dal secondo comma dell'art. 342-ter” del codice civile con altra locuzione “dal secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile”. I citati interventi, come emerge testualmente dalla relazione illustrativa, si muovono nell' ottica di razionalizzare e semplificare la normativa, oltre che per la maggiore leggibiliità dell'assetto normativo, e proprio per tale ragione si è optato per inserire anche tali disposizioni all'interno del codice di rito, così da” avere in un unico corpo normativo l'intera disciplina civilistica, delle misure in tema di violenza familiare. Per quanto attiene alla finalità, l'ordine di protezione contro gli abusi familiari ha la finalità di fornire una “tutela effettiva e immediata alle vittime di abuso familiare, onde preservare il bene giuridico dell'armonia delle relazioni della famiglia” (Trib. Rovereto 26 luglio 2007). FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... SEZ. CIV. ... DECRETO AI SENSI DEGLI ARTT. 342-BIS C.C. E 473-BIS.70 C.P.C. INAUDITA ALTERA PARTE [1] Il Giudice dott. ...; visto il ricorso presentato da ... con il quale si chiede, anche in via d'urgenza, di ordinare al Signor ... di cessare dalle condotte ... pregiudizievoli per l'integrità morale della signora e del di lei figlio ... di anni ...; letti gli atti del procedimento avente n. ...; visti in particolare i certificati del pronto soccorso di ... a firma del Dott. ...; vista la relazione del servizio sociale (ovvero SERT, NOA etc.): rilevato che la pronuncia dell'ordine di protezione ha come presupposto il compimento di condotte idonee a cagionare un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà del convivente; rilevato che, ai fini della richiesta pronuncia, ed in particolare per il richiesto allontanamento, è necessario che la condotta, per le modalità dell'offesa, per l'interesse coinvolto ovvero per la grave reiterazione, sia tale da pregiudicare gravemente il convivente; ritenuto che la condotta posta in essere dal Signor ... costituisca un comportamento gravemente pregiudizievole per l'integrità fisica e morale di ... e per la libertà personale di ...; ritenuto, in particolare, che ...; ritenuto che la gravità della situazione, così come attualmente rappresentata e documentata dalla ricorrente, determini la necessità di pronunciare il richiesto decreto in via d'urgenza inaudita altera parte al fine di porre fine, nel più breve tempo possibile, alle indicate condotte; P.Q.M. Visti gli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c. ORDINA al Sig. ... di astenersi dal ... ORDINA l'immediato allontanamento di ... dalla casa familiare ORDINA al Signor di ... non frequentare i seguenti luoghi: ... FISSA l'udienza del ... per la comparizione delle parti. Manda al ricorrente per notificare il ricorso introduttivo ed il decreto entro il .... DICHIARA il presente decreto immediatamente esecutivo. Luogo e data ... Il Giudice ... 1. Il decreto può essere pronunciato anche dal Tribunale per i minorenni ex art. 473-bis.69 c.p.c. CommentoLa domanda si propone, anche personalmente, mediante ricorso al Tribunale, in composizione monocratica, del luogo di residenza o domicilio dell'istante. Laddove la condotta possa arrecare pregiudizio ai minori, il provvedimento può essere adottato, anche su istanza del Pubblico Ministero, dal Tribunale per i minorenni ex art. 473-bis.69 c.p.c. Cass. I, n. 15482/2017, con riferimento alla disciplina previgente, ha riconosciuto la competenza a decidere in merito anche al Tribunale in composizione collegiale, affermando che in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l'attribuzione al Tribunale in composizione monocratica, stabilita dall'art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la vis actractiva del Tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia già stato incardinato avanti ad esso. Una diversa opzione ermeneutica, facente leva solo sul tenore letterale delle citate disposizioni, infatti, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, che sia incolpevolmente coinvolto o del coniuge debole, che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi. Con specifico riferimento alla legittimazione attiva deve evidenziarsi che qualora la vittima dell'abuso sia un minore l'istanza deve essere presentata dal suo rappresentante. Sono, inoltre, legittimati a chiedere l'emanazione di un ordine di protezione sia il coniuge, il convivente more uxorio, il convivente unito civilmente ex art. 1, comma 14, l. n. 76/2016, sia il figlio minorenne nonché qualsiasi altra persona che conviva con l'autore della condotta. La decisione ha la forma del decreto motivato immediatamente esecutivo, la cui efficacia non può durare più di un anno, salvo proroga (che può essere concessa solo per gravi motivi per il tempo strettamente necessario). Deve peraltro evidenziarsi che, in caso di urgenza, l'ordine di protezione può essere pronunciato inaudita altera parte ed il Giudice che, in tale circostanza, fissa l'udienza per sentire le parti nei successivi 15 giorni. Nel corso del procedimento inoltre il Giudice può acquisire tutte le informazioni necessarie, potendosi a tal fine avvalere di qualsiasi strumento (relazione dei servizi sociali, referti medici, dichiarazioni di persone informate sui fatti etc.) così come può disporre l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici ovvero di età inferiore ma capace di discernimento. La decisione, infine, è impugnabile mediante reclamo, nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del decreto, ma non è ricorribile per Cassazione, anche ex art. 111 Cost., non avendo il carattere della definitività né della decisorietà, non dirimendo conflitti tra interessi soggettivi contrapposti ma avendo ad oggetto interessi di carattere pubblicistico (in merito si vedano: Cass. I, n. 625/2007; Cass. I, n. 208/2005, in relazione alla disciplina previgente). |