Conferma dell'accordo di scioglimento dell'unione civileInquadramentoL'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. La dichiarazione di per sé non è sufficiente a far cessare il vincolo giuridico; è infatti necessaria una pronuncia giudiziaria. La domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. FormulaUNIONE CIVILE CONFERMA DELL'ACCORDO DI SCIOGLIMENTO [1] Oggi, in data ...., avanti a me ...., Ufficiale dello stato civile del Comune di .... (nelle funzioni di Sindaco/per delega avuta), sono comparsi i sotto indicati uniti civilmente:
i quali dichiarano: – di avere costituito una unione civile in data ...., in ...., dinanzi a ...., di cui all'atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., n. ...., parte ...., anno ....; – di volere lo scioglimento dell'unione civile sopra indicata; – di avere presentato accordo di scioglimento davanti a questo Ufficio in data ...., di cui all'atto iscritto al n. ...., parte ...., anno ....; – di volere confermare il sopra indicato accordo. A tal fine, i comparenti DICHIARANO di confermare l'accordo di scioglimento. Firme .... .... .... [1]L'unione civile si scioglie, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. CommentoLa morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lett. a), c), d) ed e), l. n. 898/1970. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 1 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies l. n. 898/1970, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del c.p.c. ed agli artt. 6 e 12 d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014. (così dispone il comma 25 della l. n. 76/2016 come modificato dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile). Le norme richiamate della L. 898/1970 riguardano la disciplina sostanziale del divorzio, resa applicabile nelle sue linee essenziali allo scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Le disposizioni richiamate del codice di procedura disciplinano il rito uniforme per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglie. Il d.l. 132/2014 ha ad oggetto la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. |