Certificato di cui all'art. 47 Reg. UE n. 1111/2019 sul ritorno del minoreInquadramentoL'efficacia automatica dei provvedimenti in materia di diritto di ritorno del minore è subordinata alla certificazione sulla base di un modello standard conforme ai relativi allegati del regolamento. In particolare la certificazione c.d. sul ritorno del minore attesta sia il rispetto del diritto di difesa dell'altra parte nel procedimento che ha condotto all'emanazione della misura, sia la possibilità offerta allo stesso minore di partecipare al procedimento, nonché il rispetto da parte dell'ordine di rientro del minore delle condizioni cui agli artt. 12 e 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione illecita di minori ne subordinano il rimpatrio. Rispetto alle procedure incardinate dalla data del 1° agosto 2022, il certificato dovrà essere rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 47 del Reg. UE n. 1111/2019[1], in base al modello di cui all'allegato VI del medesimo Regolamento. 1. Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU l. 178/2019, p. 1) («regolamento»). FormulaCERTIFICATO CONCERNENTE DETERMINATE DECISIONI DI MERITO RELATIVE AL DIRITTO DI AFFIDAMENTO RESE A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 6, E CHE COMPORTANO IL RITORNO DEL MINORE 1. Stato membro di origine 2. Giudice o autorità che rilascia il certificato 2.1. Denominazione 2.2. Recapito 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica 3. Decisione* [1] 3.1. Data (gg/mm/aaaa) 3.2. Numero di riferimento 4. Minore o minori [2] che devono fare ritorno secondo la decisione 4.1. Minore 1 4.1.1. Cognome/i 4.1.2. Nome/i 4.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 4.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 4.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 4.2. Minore 2 4.2.1. Cognome/i 4.2.2. Nome/i 4.2.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 4.2.4. Luogo di nascita (se disponibile) 4.2.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 4.3. Minore 3 4.3.1. Cognome/i 4.3.2. Nome/i 4.3.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 4.3.4. Luogo di nascita (se disponibile) 4.3.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 5. Se e nella misura in cui tale precisazione figura nella decisione, il minore o i minori devono fare ritorno presso [3] 5.1. Parte 1 5.1.1. Persona fisica 5.1.1.1. Cognome/i 5.1.1.2. Nome/i 5.1.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 5.1.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 5.1.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 5.1.1.6. Recapito (se disponibile) 5.1.1.6.1. quale indicato nella decisione ... 5.1.1.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 5.1.2. Persona giuridica, istituzione o altro ente 5.1.2.1. Denominazione completa 5.1.2.2. Numero d'identificazione (se applicabile e disponibile) 5.1.2.3. Recapito (se disponibile) 5.2. Parte 2 5.2.1. Persona fisica 5.2.1.1. Cognome/i 5.2.1.2. Nome/i 5.2.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 5.2.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 5.2.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 5.2.1.6. Recapito (se disponibile) 5.2.1.6.1. quale indicato nella decisione ... 5.2.1.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 5.2.2. Persona giuridica, istituzione o altro ente 5.2.2.1. Denominazione completa 5.2.2.2. Numero d'identificazione (se applicabile e disponibile) 5.2.2.3. Recapito (se disponibile) 6. Modalità pratiche per il ritorno (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione) [4] ... 7. Parte [5] nei cui confronti è chiesta l'esecuzione 7.1. Cognome/i* 7.2. Nome/i* 7.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 7.4. Luogo di nascita (se disponibile) 7.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 7.6. Recapito (se disponibile) 7.6.1. quale indicato nella decisione ... 7.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 8. La decisione è soggetta ad ulteriore impugnazione secondo la legge dello stato membro d'origine 8.1. No 8.2. Sì 9. La parte della decisione che comporta il ritorno del minore o dei minori è esecutiva nello stato membro d'origine* 9.1. No 9.2. Sì, senza limitazioni (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva): ... / ... / ... 9.3. Sì, ma solo nei confronti della parte [6] indicata al punto ... (completare) 9.3.1. Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva nei confronti di questa parte: ... / ... / ... 10. A decorrere dalla data di rilascio del certificato, la decisione è stata notificata o comunicata alla parte [7] nei cui confronti è chiesta l'esecuzione di cui al punto 7* 10.1. No 10.2. Non noto all'autorità giurisdizionale 10.3. Sì 10.3.1. Data della notifica o comunicazione (gg/mm/aaaa) 10.3.2. La decisione è stata notificata o comunicata nella lingua o nelle lingue seguenti: ... 11. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate* 11.1. Sì (in caso contrario, usare l'allegato III del regolamento) 12. Il minore o i minori [8] di cui al punto 4 erano capaci di discernimento* 12.1. Minore di cui al punto 4.1. 12.1.1. Sì (completare il punto 13) 12.1.2. No 12.2. Minore di cui al punto 4.2. 12.2.1. Sì (completare il punto 13) 12.2.2. No 12.3. Minore di cui al punto 4.3. 12.3.1. Sì (completare il punto 13) 12.3.2. No 13. Il minore o i minori capaci di discernimento di cui al punto 12 hanno avuto la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione conformemente all'articolo 21 del regolamento 13.1. Minore di cui al punto 4.1. 13.1.1. Sì (in caso contrario, usare l'allegato III del regolamento) 13.2. Minore di cui al punto 4.2. 13.2.1. Sì (in caso contrario, usare l'allegato III del regolamento) 13.3. Minore di cui al punto 4.3. 13.3.1. Sì (in caso contrario, usare l'allegato III del regolamento) 14. La decisione è stata resa in contumacia* 14.1. No 14.2. Sì 14.2.1. Parte [9] contumace indicata al punto ... (completare) 14.2.2. La domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o comunicati a tale parte in tempo utile e in modo tale che questa possa presentare le proprie difese 15. Nel rendere la decisione l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione resa in un altro stato membro a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera b), o dell'articolo 13, comma 2, della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori* 15.1. Sì (in caso contrario, usare l'allegato III del regolamento) 16. La decisione dispone provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari* 16.1. No 16.2. Sì 16.2.1. Descrizione del o dei provvedimenti disposti [10] ... 17. Nome o nomi della parte o delle parti [11] che hanno usufruito del patrocinio a spese dello stato conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento 17.1. Parte/i 17.1.1. la parte indicata al punto ... (completare) 17.1.2. la parte indicata al punto ... (completare) 18. Spese per i procedimenti [12] 18.1. La decisione prevede che [13] ... (cognome/i) ... (nome/i) debba pagare a ... (cognome/i) ... (nome/i) la somma di ... . 18.2. Eventuali informazioni supplementari sulle spese che potrebbero essere pertinenti (ad esempio, importo o percentuale fissati; interessi concessi; spese ripartite; in caso di attribuzione delle spese a più parti, possibilità di riscuotere da una sola di esse l'importo totale): ... . In caso di fogli supplementari aggiunti, indicare il numero di pagine: ... . Fatto a ..., data (gg/mm/aaaa) ... Firma e/o timbro ... Luogo e data ... 1. I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. 2. Se i minori interessati sono più di tre, allegare un foglio aggiuntivo. 3. Se le parti interessate sono più di due, allegare un foglio aggiuntivo. 4. Copiare la parte pertinente della decisione. 5. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 6. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 7. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 8. Se i minori interessati sono più di tre, allegare un foglio aggiuntivo. 9. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 10. Copiare la parte pertinente della decisione. 11. Se le parti interessate sono più di due, allegare un foglio aggiuntivo. 12. Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali l'attribuzione delle spese avviene mediante decisione separata. Il semplice fatto che l'importo delle spese non sia stato ancora fissato non dovrebbe impedire all'autorità giurisdizionale di rilasciare il certificato se una parte intende ottenere il riconoscimento o l'esecuzione del dispositivo della decisione. 13. In caso di attribuzione delle spese a più di una parte, allegare un foglio aggiuntivo. CommentoCome le altre decisioni che riguardano i minori anche quelli concernenti il ritorno del minore illecitamente sottratto dal genitore non affidatario. La finalità è, evidentemente, quella di tutelare il diritto genitore affidatario a ottenere celermente il ritorno del minore quando, come accade di frequente, lo stesso sia stato illecitamente condotto dall'altro genitore in uno Stato diverso da quello in cui risiede abitualmente. Affinché il provvedimento sia automaticamente esecutivo nello Stato membro diverso da quello di origine, nel quale deve essere eseguito è necessario, da un lato, che lo stesso sia esecutivo anche nel primo e, dall'altro, che la decisione sul ritorno del minore sia certificata dal Giudice dell'altro Stato membro secondo i modelli previsti dagli allegati del Regolamento. L'efficacia automatica dei provvedimenti in materia di diritto di ritorno del minore è subordinata alla certificazione sulla base di un modello standard conforme ai relativi allegati del Regolamento. Rispetto alle procedure incardinate dalla data del 1° agosto 2022, il certificato deve essere rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 47 del Reg. UE n. 1111/2019, in base al modello di cui all'allegato VI del medesimo Regolamento. Il comma 3 del predetto art. 47 precisa che il certificato inerente il diritto di visita o il rientro del minore nell'ipotesi di sottrazione internazionale è inoltre rilasciato solo se sono rispettate una serie di condizioni concorrenti, ovvero: a) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; b) il minore ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi dell'art. 21; c) quando la decisione è stata resa in contumacia: i) la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese; oppure ii) è accertato che il convenuto contumace ha accettato inequivocabilmente la decisione. Inoltre il certificato correlato alla decisione che dispone il rientro del minore che era stato negato dallo Stato di rifugio per la ricorrenza di una delle circostanze indicate dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori deve attestare che le stesse sono state considerate nell'emanazione della predetta decisione. In particolare la certificazione c.d. sul ritorno del minore attesta sia il rispetto del diritto di difesa dell'altra parte nel procedimento che ha condotto all'emanazione della misura, sia la possibilità offerta allo stesso minore di partecipare al procedimento, nonché il rispetto da parte dell'ordine di rientro del minore delle condizioni cui agli artt. 12 e 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione illecita di minori ne subordinano il rimpatrio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che dal momento del rilascio del certificato di cui all'art. 42 del Regolamento - il quale non può essere rilasciato senza che sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno del minore ai sensi dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - la decisione di restituzione del minore è riconosciuta e beneficia dell'esecutività in altro Stato membro senza che sia richiesta alcuna dichiarazione che le riconosca esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Invero, qualora non ci siano dubbi sull'autenticità di detto certificato, l'autorità dello Stato richiesto di restituire il minore non può opporsi al provvedimento di ritorno, ma deve solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore, poiché, diversamente, il Regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l'obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell'esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall'ordinamento dello Stato di esecuzione nel quale il minore è illecitamente trattenuto (CGUE III, n. 195/2008). |