Ricorso al Tribunale per i minorenni per ottenere il rientro coattivo del minore illecitamente sottratto (art. 29 Conv. dell'Aja 25 ottobre 1980)InquadramentoSe la procedura amministrativa curata dall'Autorità centrale non dà l'esito sperato per il rifiuto del genitore sottrattore di restituire il minore al genitore richiedente, si apre la procedura giudiziaria che è attivata dalla stessa Autorità centrale. La Convenzione dell'Aja offre tuttavia la facoltà al genitore richiedente di adire direttamente l'autorità giurisdizionale del luogo ove si trova il minore. FormulaAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... 1 RICORSO CON URGENZA PER IL RIMPATRIO DEL MINORE ILLECITAMENTE SOTTRATTO E DETENUTO ALL'ESTERO PER Sig. .... (nome e cognome) .... C.F. .... nato/a a .... il .... a .... e residente in .... via .... n. .... elett. domiciliato in .... via .... presso lo studio dell'Avv. .... a .... il .... C.F. ...., PEC....., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine/in calce al presente atto 2; PREMESSO – Che il Sig. ...... è padre del minore .... nato il .... in .... città e res.te in .... via .... n. ....; nato dalla relazione/matrimonio con la Sig.ra .... nata il .... in .... e res.te in .... via .... n. ....; – Che la relazione è cessata .... (indicare quando; in caso di matrimonio indicare il provvedimento di separazione o divorzio); – Che con provvedimento .... (indicare il provvedimento giurisdizionale) il minore .... è stato affidato in forma condivisa ai genitori ma con collocazione preferenziale presso l'istante; – Che nel medesimo provvedimento è fissato il diritto di visita dell'altro genitore, regolamentato nei seguenti termini: ....; – Che in data .... il Sig. ...consegnava il minore all'altro genitore per consentirgli l'esercizio del diritto di visita durante il periodo estivo (ad es.) in .... (indicare lo Stato estero ove risiede l'altro genitore) come concordato; – Che la riconsegna del minore era fissata per il giorno .... come convenuto tra le parti; – Che tuttavia in tale data il/la Sig./Sig.ra .... non consegnava il minore e si rendeva irreperibile al telefono; – Che il detto Sig. .... non ha avuto più notizie del minore e dell'altro genitore da tale data, avendo scritto mail ed inviato lettere senza alcuna risposta e risultando le utenze telefoniche sia del minore che del genitore sempre spente o non raggiungibili; – Che è interesse sia del comparente che soprattutto del minore ordinarne il rientro coattivo nello Stato ove ha la residenza abituale, ove frequenta l'istituto scolastico di ...., ove ha parenti ed amici ed il centro principale dei suoi interessi DIRITTO L'art. 3 della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980 ratificata in Italia con l. n. 64/1994, prevede che “Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito: a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e: b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato”. Appare indubitabile che nel caso di specie si sia perfezionata la condotta di sottrazione illecita secondo la nozione dell'art. 3 riportato, in quanto in forza del provvedimento .... il diritto di custodia del minore è stato assegnato all'istante; che l'altro genitore, violando tale provvedimento, ha ritenuto con sé illecitamente il minore presso lo Stato estero ove risiede, non riconsegnandolo entro il termine convenuto tra le parti. In tale caso, l'art. 12 della medesima Convenzione stabilisce che “Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente. Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore”. Non è trascorso più di un anno dalla data fissata per la riconsegna e la presentazione del presente ricorso; Considerato altresì che .... (indicare altre ragioni per cui non è opportuno che il minore risieda e coabiti con l'altro genitore. Far riferimento anche alle varie Convenzioni internazionali a protezione dei minori). Tutto ciò premesso CHIEDE che l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale voglia inaudita altera parte, per la situazione di urgenza, ordinare il rientro coatto del minore presso lo Stato ove ha la residenza abituale che coincide con la residenza dell'istante con cui il minore ha sempre coabitato; fissare la data dell’udienza di comparizione delle parti. In via istruttoria si chiede l'interrogatorio libero delle parti e l'audizione del minore. Si offrono i seguenti documenti 3: .... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... Il presente procedimento è esente da qualsiasi bollo, tassa, contributo di natura tributaria 4. [1] [1]A norma dell'art. 7, l. n. 64/1994, è competente territorialmente il Tribunale per i minori del luogo ove si trova il minore. Quindi il Tribunale per i minorenni italiano può essere adito solo dal genitore residente all'estero per chiedere il rimpatrio del minore sottratto illecitamente dall'altro genitore e ritenuto con sé sul territorio italiano. Dal 17 ottobre 2024 sarà operativo il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie innanzi al quale potrà essere presentata l'istanza. [2] [2]Per questa tipologia di procedimento non è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore. Il genitore richiedente può presentare ricorso e stare in giudizio personalmente; tuttavia può farsi rappresentare da un legale di fiducia a sue spese. [3] [3]In particolare, occorre produrre il provvedimento giurisdizionale che prevede la collocazione preferenziale del minore presso il domicilio dell'istante. [4] [4]Art. 3, comma 3, l. n. 64/1994 “Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto”. CommentoL'art. 29 della Convenzione dell'Aja ratificata con l. n. 64/1994, recita: “La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'art. 21, di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione”. Nell'ottica della più ampia flessibilità d'azione per il soggetto che ha subito la sottrazione illecita del minore, la norma prevede che questi, invece di presentare ricorso ad un'Autorità centrale, possa direttamente adire l'autorità giudiziaria o amministrativa (a seconda dell'ordinamento dello Stato ove il minore è stato trasferito) competente a decidere sulla sua istanza di ritorno del minore o di organizzazione del diritto di visita. La Convenzione non intende fissare un sistema di cooperazione esclusivo fra gli stati contraenti per ottenere il rientro dei minori, ma si presenta come uno strumento complementare che può coadiuvare la persona il cui diritto di affidamento o di visita sia stato violato. Di conseguenza, le persone venute a trovarsi in questa situazione possono scegliere di rivolgersi alle autorità centrali – cioè usare i meccanismi propri della convenzione – o agire direttamente davanti alle autorità competenti in materia di affidamento e di visita dello Stato in cui si trova il minore. Quando le persone interessate optano per la seconda ipotesi, agendo direttamente innanzi alle autorità in questione, possono fare ancora una seconda scelta e presentare una domanda “in applicazione o meno delle disposizioni della convenzione”. In questo secondo caso le autorità non saranno tenute a applicare le disposizioni convenzionali, e quindi a giudicare il caso secondo i criteri della convenzione ma secondo il proprio diritto interno, a meno che lo Stato non le abbia convertito le pattuizioni convenzionali in norme interne, in attuazione dell'art. 2 della Convenzione. L'ordinamento italiano ha recepito, ratificato e resa esecutiva la Convenzione con la l. n. 64/1994 il cui art. 7 prevede, con riguardo al procedimento giurisdizionale, che il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita. Il decreto è immediatamente esecutivo e ricorribile per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale. È stato precisato dalle S.U. della Cassazione in sentenza del 5 novembre 2019, n. 28329 che “Nel caso di separazione di coniugi residenti in due nazioni diverse, quando sia necessario adottare provvedimenti circa l'affidamento di figli minori e uno dei genitori abbia impedito al figlio di recarsi o di rientrare presso la nazione dell'altro genitore, in base al principio del superiore interesse del minore ed al criterio di vicinanza individuato dal Reg. Bruxelles II -bis, il giudice competente va individuato nel giudice dello Stato in cui il minore si sarebbe dovuto trovare in assenza della sottrazione internazionale al momento di proposizione della domanda giudiziale, secondo il principio della perpetuatio jurisdictionis”. Il ricorso è esperibile anche in caso di precedente accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, ove siano cessate le ragioni del temporaneo trasferimento e permanga l'illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell'altro. (Cass., ord. n. 7261/2022 che nella specie ha ritenuto che l'accordo concluso dai genitori di un minore guatemalteco, in forza del quale il minore si sarebbe temporaneamente trasferito in Italia con la madre, per consentire alla stessa di curare la grave malattia che la affliggeva, fosse venuto meno in ragione del mutamento dell'originaria situazione di fatto e del successivo parere contrario alla perdurante permanenza in Italia espresso dal padre, con conseguente illiceità della condotta di “mancato rientro”). La norma ha avuto un'interpretazione evolutiva per quanto concerne l'audizione del minore che da facoltativa e discrezionale è oramai ritenuta imprescindibile (cfr. Cass. I, n. 18846/2016), salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità (Cass. n. 3319/2017). L'audizione del minore è necessaria anche ai fini della valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio (Cass., ord. n. 15254/2019). L'ascolto del minore, tuttavia, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura (Cass., ord. n. 4792/2020). |