Memoria difensiva con eccezione di difetto di giurisdizioneInquadramentoL'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, in vigore per le procedure promosse dalla data del 1° agosto 2022, contempla una serie di criteri di collegamento della c.d. giurisdizione-competenza in tema di cause afferenti lo scioglimento del vincolo coniugale. Tali criteri sono tra loro alternativi, con conseguente possibilità di fenomeni di forum shopping e forum running. I diversi fori previsti si basano essenzialmente su due criteri di collegamento, costituiti dalla residenza abituale e dalla cittadinanza dei coniugi o, in presenza di condizioni aggiuntive, di uno di essi. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI .... MEMORIA [1] PROC. N. .... / .... R.G. - SEZ. .... - PRESIDENTE DOTT. .... PER Il Sig. [2]...., nato a .... il .... (C.F. [3]: ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [4]...., C.F. [5]...., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto .... [6]. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato .... indica il numero fax .... [7]. - convenuto - CONTRO Sig.ra ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ..... - attrice - PREMESSO CHE Con ricorso depositato in data ...., la Sig.ra ...., adiva questo Tribunale per richiedere la separazione giudiziale dall'esponente, deducendo l'intollerabilità della convivenza coniugale in quanto ....; Con il presente atto si costituisce, sin dalla fase presidenziale, il Sig. .... deducendo quanto segue. Prima di contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Sig.ra .... in ordine alle cause del venir meno dell'affectio coniugalis, si eccepisce, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione-competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003[8]. Invero, le parti, di nazionalità tedesca, hanno risieduto, negli anni del proprio matrimonio, in Francia per ragioni di lavoro. Soltanto da due mesi, la Sig.ra .... si è trasferita in Italia, ed in base a questa nuova residenza abituale ha convenuto l'esponente dinanzi ad un Tribunale italiano. Tuttavia, l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 consente di radicare la causa di scioglimento del vincolo coniugale dinanzi al forum actoris, ove l'attore non sia cittadino dello Stato Membro nel quale radica il procedimento, esclusivamente se da almeno un anno egli abbia ivi trasferito la propria residenza abituale. Si richiede pertanto in via pregiudiziale la declaratoria del difetto di giurisdizione [9], in favore delle autorità giudiziarie francesi [10] ovvero tedesche [11]. Nel merito, .... Tanto premesso, il Sig. ...., come in atti rapp., difeso e dom.to, CHIEDE CHE l'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, previo esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, voglia: 1) In via pregiudiziale, rimettere immediatamente la controversia in decisione affinché il collegio possa declinare la giurisdizione in accoglimento della prospettata eccezione; 2) in subordine, pronunciare la separazione dei coniugi Sig. .... e Sig.ra .... e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati; 3) Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ....; 4) Rigettare la domanda di mantenimento della moglie e determinare l'importo mensile per il mantenimento del minore .... in considerazione dell'affidamento congiunto e dei rispettivi redditi dei genitori. IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano in copia i seguenti documenti: 1. ....; 2. ....; 3. ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, la prima memoria difensiva è redatta con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che la memoria deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sono frequenti quelle in materia familiare. [2]Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. la comparsa (e, più in generale, l'atto difensivo mediante il quale si costituisce in giudizio il convenuto) deve contenere tra gli altri l'indicazione delle parti. [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [4]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [5]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. [6]La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. [7]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. [8]Nella redazione dell'atto, sia nella parte espositiva che nelle conclusioni, è opportuno rispettare l'ordine logico delle questioni che l'autorità giudiziaria dovrà esaminare e, quindi, esporre prima le eccezioni di carattere processuale, quindi eventuali eccezioni preliminari di merito (ad esempio, la prescrizione del credito) ed infine passare alla ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella prospettata dall'altra parte. [9]Perché nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a Giudici di diversi paesi dell'Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, il Giudice italiano che sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'art. 19 del Reg. CE n. 2201/2003, a sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. S.U., n. 19665/2020). [10]Tale criterio di giurisdizione opererebbe in quanto residenza abituale comune dei coniugi. [11]Invero, nell'esemplificazione sussisterebbe la giurisdizione tedesca perché entrambi i coniugi sono cittadini tedeschi. CommentoL'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 costituisce la norma generale in materia di criteri di attribuzione della giurisdizione-competenza nelle controversie in materia di attenuazione o scioglimento del vincolo coniugale e prevede una serie di criteri di giurisdizione di carattere alternativo, e quindi senza alcun ordine gerarchico, fondati sulla residenza abituale di uno o di entrambi i coniugi ovvero sulla loro comune cittadinanza. La stessa Corte di Giustizia ha a riguardo evidenziato che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto – in misura del tutto analoga – dal Regolamento CE n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple essendo prevista espressamente la coesistenza di più Giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia (CGUE 16 luglio 2009, C-168/08). I diversi fori previsti si basano quindi essenzialmente su due criteri di collegamento, costituiti dalla residenza abituale e dalla cittadinanza dei coniugi o, in presenza di condizioni aggiuntive, di uno di essi (Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz., 2001, 298). A differenza di quanto previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, è la residenza abituale di entrambi i coniugi il criterio di collegamento sovrano della “competenza” e non il domicilio. La S.C. ha a riguardo chiarito che, ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi stati membri dell'Unione europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003, per “residenza abituale” della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (Cass. S.U., n. 3680/2010). Analogamente a quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968, la domanda può, in alternativa, essere proposta nello Stato nel quale risiede abitualmente il coniuge convenuto. In caso di domanda congiunta di separazione, di divorzio o di annullamento del matrimonio, la giurisdizione può fondarsi sulla residenza abituale anche di uno solo dei coniugi. La causa può essere instaurata nello Stato in cui risiede abitualmente il coniuge attore esclusivamente in tre casi, i.e. qualora egli continui a risiedere nello Stato nel quale i coniugi hanno avuto la loro ultima residenza abituale, se l'attore vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda o, infine, quando vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello stesso Stato membro. La cittadinanza opera quale criterio autonomo di giurisdizione – e naturalmente nell'ipotesi in cui nessuno dei coniugi vi risieda – soltanto quando è comune ad entrambi i coniugi (cfr. Cass. 25 febbraio 2005, in Rev. Crit. DIP, 2005, n. 3, 515, con nota di Pataut) ed a meno che non si accompagni ad una pregressa residenza sei mesi di almeno del coniuge attore sul territorio dello Stato nel quale è incardinata la causa. Come noto, invece, l'art. 32 della l. n. 218/1995 ammette la giurisdizione italiana anche quando uno soltanto dei coniugi ha la cittadinanza italiana. Tuttavia la cittadinanza comune può fondare la giurisdizione di uno Stato membro anche se uno dei coniugi, o entrambi, possiedono, oltre a quella comune, una o più cittadinanze di un altro Stato (Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc., 2001, 376). Sotto altro profilo, la Corte di Giustizia ha chiarito che, qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l'art. 3, n. 1, lett. b), del Regolamento in materia di diritto di famiglia va applicato nel senso che i Giudici di detti Stati sono entrambi competenti a giudicare della domanda di dissoluzione coniugale, con la duplice conseguenza, da un lato, che le parti dispongono di un margine di scelta del giudice dinanzi al quale radicare la controversia e, dall'altro, che, se più Giudici sono aditi, la questione della competenza giurisdizionale è risolta in base alle norme sulla litispendenza (CGUE III, 16 luglio 2009, n. 168, in Giust. civ., 2010, n. 2, 263). |