Memoria difensiva con eccezione di difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n. 2201/2003InquadramentoL'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 individua, in conformità del principio di vicinanza o di prossimità, come già l'art. 1 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con l. n. 64/1994, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, nella “residenza abituale” il titolo di giurisdizione che in via generale, determina la giurisdizione di uno Stato membro nelle cause relative alla responsabilità genitoriale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento, anche nell'ipotesi in cui il minore abbia la propria residenza abituale in un altro Stato Membro, la giurisdizione del Giudice che conosce della causa relativa allo scioglimento del matrimonio si estende all'eventuale domanda accessoria relativa alla responsabilità genitoriale qualora concorrano due condizioni, ovvero almeno uno dei coniugi vanti l'esercizio della responsabilità genitoriale minore e la competenza del Giudice adito per la controversia matrimoniale sia stata accettata dagli stessi coniugi e purché ciò sia conforme all'interesse superiore del minore. Tali regole saranno incisivamente modificate, tuttavia, per i giudizi promossi dopo la data del 1° agosto 2022. Infatti, l'art. 10 del Regolamento UE n. 1111/2019, c.d. Bruxelles III-bis, muovendo da una concezione antitetica rispetto a quello precedente, ossia quella della piena autonomia del giudizio in materia di responsabilità genitoriale rispetto a quello riguardante il vincolo coniugale, che comporta che, di norma, i fori possano essere diversi, ha eliminato la predetta regola (ossia quella della c.d. proroga della competenza del Giudice che conosce della causa relativa allo scioglimento del matrimonio). Novità di assoluto rilievo introdotta dallo stesso art. 10 è invece la possibilità per i titolari del diritto di affidamento, di individuare il foro competente del luogo con il quale il minore ha un legame sostanziale, con l'osservanza di determinate formalità e a condizione che l'esercizio della competenza giurisdizionale sia conforme all'interesse superiore del minore. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... MEMORIA DIFENSIVA [1] PROC. N. .... / .... R.G. - SEZ. .... - G.I. DOTT. .... PER Il Sig. [2]...., nato a .... il .... (C.F. [3]: ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'avvocato [4]...., C.F. [5]...., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto .... [6]. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avvocato .... indica il numero fax .... [7]. - resistente - CONTRO Sig.ra ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ..... - ricorrente - PREMESSO CHE Con ricorso depositato in data ...., la Sig.ra ...., adiva l'intestato Tribunale affinché fosse dichiarata la decadenza dell'esponente dalla potestà parentale sulla figlia minore .... in quanto ..... Con il presente atto si costituisce, il Sig. .... deducendo quanto segue. Prima di contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Sig.ra ...., si eccepisce, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione-competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE n. 1111/2019[8] poiché le parti, con accordo sottoscritto in data ...., avevano previsto una deroga della giurisdizione in virtù della predetta norma in favore dell'autorità giudiziaria francese, in quanto il minore ha un legame sostanziale con la Francia, Stato del quale è cittadino. Peraltro, come evidenziato nell'accordo, questa competenza risponde all'interesse superiore del minore in quanto ..... Pertanto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE n. 1111/2019 sussiste la giurisdizione delle autorità giudiziarie francesi in favore delle quali si richiede in via pregiudiziale declaratoria di difetto di giurisdizione. Per la denegata ipotesi nella quale venga disattesa l'indicata eccezione pregiudiziale, si osserva, nel merito, che .... TANTO PREMESSO il Sig. ...., come in atti rapp., difeso e dom.to, CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1) In via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 10 del Regolamento UE n. 1111/2019 in favore delle autorità giudiziarie francesi; 2) in subordine, rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra ..... Con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano in copia i seguenti documenti: 1. ....; 2. ....; 3. ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, la prima memoria difensiva è redatta con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che la memoria deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sono frequenti quelle in materia familiare. [2]Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. la memoria difensiva deve contenere tra gli altri l'indicazione delle parti. [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [4]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [5]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. [6]La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. [7]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. [8]Nella redazione dell'atto, sia nella parte espositiva che nelle conclusioni, è opportuno rispettare l'ordine logico delle questioni che l'autorità giudiziaria dovrà esaminare e, quindi, esporre prima le eccezioni di carattere processuale, quindi eventuali eccezioni preliminari di merito (ad esempio, la prescrizione del credito) ed infine passare alla ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella prospettata dall'altra parte. CommentoGià l'art. 12, § 3, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 prevedeva una proroga della competenza in favore dei Giudici di uno Stato membro con il quale il minore aveva un legame sostanziale, purché tutte le parti del procedimento avessero accettato tale competenza e la stessa fosse conforme all'interesse superiore del minore. L'art. 10 del Regolamento UE n. 1111/2019, nel disciplinare in modo più ampio la scelta del foro (cfr. Carpaneto, La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore “in astratto” e “in concreto” nella riforma del Regolamento Bruxelles II-bis, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2018, n. 4, 944 ss., spec. 961), ha precisato, innanzi tutto, che il legame sostanziale tra il minore e uno Stato diverso da quello di residenza abituale del medesimo può sussistere, in via alternativa, quando: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente; ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; iii) il minore è cittadino di quello Stato. È inoltre necessario che le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale abbiano: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale; ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza. L'ipotesi sub i) costituise una novità del Regolamento UE n. 1111/2019 rispetto alla normativa precedente, avente lo scopo di assicurare un più ampio spazio al principio dell'autonomia delle parti, ammettendo una vera e propria electio fori, pur subordinata a una valutazione di conformità all'interesse del minore (Biagioni, Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale, in Riv. dir. internaz., 2019, 1173). Quanto ai requisiti che tale accordo deve rispettare il secondo paragrafo della disposizione in esame stabilisce che l'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lett. b), punto i), ha forma scritta (cui è equiparata qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo), è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. È così ammesso, alla medesima stregua di quanto già previsto da altri Regolamenti UE, un accordo preventivo di scelta del foro tra tutte le parti del procedimento e i titolari della responsabilità genitoriale (Biagioni, Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale, cit., 1173; Honorati, La proposta di revisione del Regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, n. 2, 247 ss., spec. 254; cfr. Carpaneto, La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore “in astratto” e “in concreto” nella riforma del Regolamento Bruxelles II-bis, cit., 962, la quale sottolinea che ogni misura che incentivi l'accordo tra i genitori è opportuna in quanto il raggiungimento di un accordo è sintomatico della riduzione della litigiosità). Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito. Sempre sul modello di altri Regolamenti UE la scelta del foro può inoltre concretizzarsi in un'accettazione espressa nel corso del procedimento da parte di tutti i titolari della responsabilità genitoriale, a condizione che tutte le parti fossero a conoscenza del loro diritto di non accettare la competenza giurisdizionale (Biagioni, Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale, cit., 1173). La necessità di un'accettazione espressa implica che non possa ritenersi configurabile un accordo processuale tacito sulla scelta del foro per la circostanza che la parte si costituisca nel giudizio in cui sono richiesti anche provvedimenti nei confronti dei figli, senza aver eccepito la relativa incompetenza del Giudice adito (cfr. Honorati, La proposta di revisione del Regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni, cit., 254). In ogni caso, ai fini della proroga della competenza in esame, la stessa deve essere conforme al superiore interesse del minore. Precisa il terzo comma dell'art. 10 del Regolamento UE n. 1111/2019 che, salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata in conformità al par. 1, cessa una volta che a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; b) il procedimento sia terminato per un'altra ragione.
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