Provvedimento di sospensione del procedimento ex art. 20, Reg. UE n. 1111/2019

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 19, Reg. CE n. 2201/2003, nel disciplinare il fenomeno della litispendenza e connessione nell'ambito dei procedimenti di crisi coniugale ovvero di responsabilità genitoriale disciplinati dal Regolamento, si fondava sul generale principio prior est in tempore, potior est iure (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004, 177): è quindi il Giudice successivamente adito che sospende il procedimento pendente dinanzi a sé, in attesa della decisione del primo Giudice sulla questione. Se questi si ritiene competente, il secondo Giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza e la domanda proposta davanti allo stesso può essere proposta al primo Giudice; nel caso opposto, il Giudice successivamente adito può riprendere il proprio procedimento. L'art. 20 del Reg. UE n. 1111/2019 conserva tale impostazione, derogando al criterio della prevenzione per le sole ipotesi in cui le parti abbiano convenuto, ex art. 10, di introdurre la causa dinanzi all'autorità giudiziaria di altro Stato membro.

Formula

IL GIUDICE ISTRUTTORE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del ...;

rilevato che pende, dinanzi all'autorità giudiziaria spagnola, giudizio di separazione tra gli stessi coniugi di cui al presente procedimento di separazione giudiziale [1] ;

considerato che la domanda è stata introdotta di fronte all'autorità giudiziaria spagnola con atto del ..., mentre il ricorso della Sig.ra ... è stato depositato dinanzi a questo Tribunale nella successiva data ...;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 20, comma 1, Reg. UE n. 1111/2019 in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria preventivamente adita [2] ;

P.T.M.

visto l'art. 20, Reg. UE n. 1111/2019, sospende il procedimento.

Si comunichi.

Luogo e data ...

Il Giudice istruttore ...

1. Nell'ipotesi prospettata vi è vera e propria litispendenza in quanto le due cause pendenti sono identiche: tuttavia la disciplina dettata dall'art. 20 del Reg. UE n. 1111/2019 opera anche con riguardo a fattispecie propriamente riconducibili al fenomeno della connessione per oggetto o per titolo costitutivo della domanda, ossia ad ipotesi di litispendenza c.d. impropria (Molè, Il regolamento CE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis): i criteri di riparto della giurisdizione e la disciplina della sottrazione internazionale dei minori, cit., 1038): tra queste rientrano la connessione tra la domanda di divorzio proposta da uno dei coniugi in uno Stato membro e la domanda di annullamento del medesimo matrimonio proposta dall'altro coniuge in un diverso Stato membro.

2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno peraltro ritenuto, pur con specifico riguardo alla litispendenza internazionale, che poiché in detta ipotesi la sospensione del procedimento instaurato successivamente deve essere disposta in modo obbligatorio, non è richiesta una motivazione specifica in ordine alle ragioni per le quali il Giudice del merito abbia ritenuto di disporre la sospensione (Cass. S.U., n. 21108/2012).

Commento

L'art. 20 del Reg. UE n. 1111/2019, come già l'art. 19 del Reg. CE n. 2201/2003, nel disciplinare il fenomeno della litispendenza e connessione nell'ambito dei procedimenti di crisi coniugale ovvero di responsabilità genitoriale disciplinati dal Regolamento, si fonda sul generale principio prior est in tempore, potior est iure (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, 177): è quindi il Giudice successivamente adito che sospende il procedimento pendente dinanzi a sé, in attesa della decisione del primo Giudice sulla questione. Se questi si ritiene competente, il secondo Giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza e la domanda proposta davanti allo stesso può essere proposta al primo Giudice; nel caso opposto, il Giudice successivamente adito può riprendere il proprio procedimento.

Il predetto art. 20, è rubricato “litispendenza e connessione”, poiché la relativa disciplina si applica non soltanto ai casi di vera e propria litispendenza, i.e. alle ipotesi nelle quali le parti del procedimento sono le stesse e vi è un'identità di oggetto e titolo, ma anche a fattispecie più propriamente riconducibili alla connessione per oggetto o per titolo costitutivo della domanda (ferma, naturalmente, l'identità soggettiva: cfr. Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, cit., 177), ossia ad ipotesi di litispendenza c.d. impropria (Molè, Il regolamento CE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis): i criteri di riparto della giurisdizione e la disciplina della sottrazione internazionale dei minori, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 4, 1036 ss., spec. 1038).

Tra le ipotesi di litispendenza c.d. impropria rientrano la connessione tra la domanda di divorzio proposta da uno dei coniugi in uno Stato membro e la domanda di annullamento del medesimo matrimonio proposta dall'altro coniuge in un diverso Stato membro.

Secondo una diversa prospettazione la norma è applicabile persino alle ipotesi di “falsa litispendenza”, neppure riconducibili alla nozione di connessione per oggetto o per titolo. Con specifico riguardo al sistema italiano si è infatti evidenziato che la giurisprudenza italiana non ritiene connesse le domande di separazione personale e di divorzio (Lupoi, Conflitti transazionali di giurisdizione, II, Milano, 2002, 794).

Nella giurisprudenza di merito si è osservato che, in tema di litispendenza internazionale in materia matrimoniale, per determinare se sussista o meno una situazione di litispendenza, non è necessario che vi sia l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi: infatti, le due cause, pur avendo le medesime parti, possono avere oggetto distinto, purché vertano comunque sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio. Pertanto, vi può essere litispendenza anche quando sono instaurati dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all'altra (Trib. Milano IX, 24 febbraio 2017, in Ilfamiliarista.it, 29 marzo 2017).

Diversamente, un'altra parte della giurisprudenza di merito, ha ritenuto che non ricorre ipotesi di litispendenza internazionale tra il giudizio di separazione e quello di divorzio che hanno petitum e causa petendi diversi (Trib. Messina 16 gennaio 2016, in Ilfamiliarista.it, 7 luglio 2016).

Quanto alle cause in tema di responsabilità genitoriale le stesse devono aver riguardo al medesimo oggetto o titolo, quindi essere riconducibili allo stesso rapporto giuridico (Cass. III, n. 11185/2002).

Il Giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

La formulazione letterale della disposizione, ovvero l'utilizzo del termine “sospende”, sembra postulare si tratti di un'ipotesi di sospensione necessaria del processo (cfr. Uccella, La prima pietra, 326).

La S.C. ha ritenuto, inizialmente, che contro il provvedimento del Giudice italiano di sospensione del processo ai sensi dell'art. 11, par. 2, Reg. n. 1347/2000 è inammissibile il regolamento di giurisdizione, mentre è esperibile il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., evidenziando che l'accertamento della litispendenza internazionale, infatti, non pone, secondo la giurisprudenza, una questione di giurisdizione bensì concreta meramente un'ipotesi di sospensione necessaria del processo e, per questo, il relativo provvedimento è impugnabile con regolamento di competenza (Cass. n. 8748/2004).

Peraltro, con due più recenti ordinanze, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia pure in relazione al Reg. CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000 (art. 27), hanno sancito il differente principio per il quale “nel caso di litispendenza internazionale, il Giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione", è pur vero che, in tal modo, non si "disciplina una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il Giudice successivamente adito della sua potestas iudicandi sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del Giudice preventivamente adito" (Cass. S.U., ord. n. 12410/2011; Cass. S.U., ord. n. 16862/2011).

Sulla questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n. 30877/2017) hanno affermato il principio per il quale il provvedimento di sospensione del giudizio a seguito del rilievo della ricorrenza di litispendenza internazionale non pone una questione di giurisdizione, essendo, viceversa, ammissibile il regolamento necessario di competenza, previsto dall'art. 42 c.p.c., quale rimedio offerto alla parte al fine di verificare la legittimità di un provvedimento che, incidendo sulla durata del processo, può pregiudicare la tutela del diritto fatto valere.

L'art. 20 del Reg. UE n. 1111/2019 deroga, tuttavia, per le ipotesi di competenza su scelta delle parti determinata in via esclusiva ai sensi dell'art. 10 al criterio di prevenzione.

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