Ricorso per l'accertamento di circostanze ostative al riconoscimento della sentenza di divorzioInquadramentoIl comma 1 dell'art. 30 del Regolamento UE n. 1111/2019 ribadisce il principio dell'automatico riconoscimento delle decisioni in tema di separazione personale, divorzio e annullamento del matrimonio pronunciate in uno Stato membro negli altri Stati membri. Il riconoscimento si sostanzia nell'attribuzione alla sentenza della stessa imperatività ed efficacia che le è propria nello Stato in cui è emanata, affinché la stessa possa godere nel territorio di tutti gli Stati membri della medesima autorità che la caratterizzando nell'ordinamento d'origine (cfr. De Cristofaro, Presupposti e rimedi per il provvedimento che “sospende” l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1998, 749). La parte interessata può peraltro proporre, ex art. 59, istanza alla Corte d'Appello volta ad ottenere il diniego del riconoscimento automatico in ragione della ricorrenza di una delle circostanze ostative contemplate dall'art. 38 dello stesso Regolamento. FormulaCORTE D'APPELLO DI .... [1] RICORSO [2] PER IL DINIEGO DI RICONOSCIMENTO La Sig.ra [3]...., nata a .... il .... (C.F. ....) [4], residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [5]...., C.F. ...., fax .... [6], che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto; NEI CONFRONTI DI Il Sig. ...., residente in ...., via/piazza .... n. ....; ESPONE CHE – in data ...., l'autorità giudiziaria francese pronunciava il divorzio tra la ricorrente ed il resistente, i quali avevano contratto matrimonio civile in Italia in data ...., individuato nei registri di stato civile al n. ....; – tale decisione, degli effetti della quale il Sig. .... si accinge ad avvalersi per contrarre in Italia un nuovo matrimonio non è riconoscibile, ricorrendo una circostanza ostativa ex art. 38 del Regolamento UE n. 1111/2019; – invero, nel procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria francese è stato violato gravemente il contraddittorio nei confronti della ricorrente, atteso che il giudizio si è svolto in contumacia involontaria della stessa, che non ha mai ricevuto l'atto introduttivo del procedimento; PERTANTO CHIEDE CHE l'Ill.ma Corte d'Appello adita, deneghi il riconoscimento nello Stato italiano, della decisione di divorzio resa tra le parti in data .... dal Tribunale di ...., .... ricorrendo la circostanza ostativa di cui all'art. 38, lettera b), del Regolamento UE n. 1111/2019[7]. Con vittoria di spese [8]. Luogo e data .... Firma Avv. .... Si depositano: 1. ....; 2. ....; 3 ..... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]La competenza è stata individuata in quella della Corte d'Appello, per il nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento UE n. 1111/2019. [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso è redatto con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sono frequenti quelle in materia familiare. [3]Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti. [4]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. [5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà». [7]La rilevanza di tale motivo ostativo al riconoscimento è subordinata alla ricorrenza di tre condizioni, ovvero alla circostanza che la decisione è stata resa in contumacia, al fatto che l'atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato in tempo utile per consentire al convenuto di difendersi compiutamente nonché all'inequivocabile accettazione della decisione da parte dello stesso (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, 199). Per domanda giudiziale o atto equivalente devono intendersi, in accordo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, i documenti che l'attore deve depositare nel procedimento nel quale è stata resa la decisione riconoscendola all'esito della valutazione dei quali il convenuto possa decidere se costituirsi o meno in giudizio (CGCE, 13 luglio 1995, C-474/93, § 19). In particolare, tali documenti devono consentire di estrarre tutte le informazioni relative al procedimento in virtù del quale il convenuto sia in grado di comprendere la materia del contendere e gli argomenti invocati dall'attore, oltre che di essere al corrente del giudizio nel quale potrà spiegare le proprie difese (CGUE, 8 maggio 2008, C-14/07). Tuttavia, non si chiarisce quando la decisione oggetto di riconoscimento deve considerarsi inequivocabilmente accettata dal convenuto. L'accettazione può invero essere senza dubbio effettuata esplicitamente, ad esempio attraverso una lettera del convenuto all'attore, ma anche risultare implicitamente dalla mancata impugnazione del provvedimento che, peraltro, potrebbe dipendere anche dalla semplice assenza di motivi di gravame (Lupoi (-Carpi), Essays on transational and comparative civil procedure, Torino, 2001, 146). Tale motivo ostativo al riconoscimento si è ritenuto parte del c.d. ordine pubblico processuale che impone il rispetto nel procedimento che ha condotto all'emanazione della decisione riconoscenda soprattutto del diritto di difesa del convenuto piuttosto che di regole come quella della competenza (Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ., 2001, II, 331-332). Si è quindi evidenziato che una decisione assunta nello Stato d'origine a seguito di un procedimento monitorio puro non potrebbe essere riconosciuta (Cass. n. 3190/1993, in Foro it., 1995, I, 3552, con nota di Ficcarelli). [8]Anche se il procedimento ha natura di giurisdizione volontaria, il conflitto di interessi tra le parti giustifica, secondo i principi generali, una statuizione sulle spese. CommentoIl comma 1 dell'art. 30 del Regolamento UE n. 1111/2019 ribadisce il principio dell'automatico riconoscimento delle decisioni in tema di separazione personale, divorzio e annullamento del matrimonio pronunciate in uno Stato membro negli altri Stati membri, principio già noto nell'ordinamento italiano in forza degli artt. 64 ss., l. n. 218/1995. L'automaticità del riconoscimento si fonda sulla presunzione che i requisiti richiesti per ilo stesso siano stati soddisfatti e, soprattutto, sulla reciproca fiducia sulla quale devono fondarsi i rapporti tra gli attori del processo di integrazione europea (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, 187). Tale principio sarà confermato dall'art. 30 del Regolamento UE n. 1111/2019. A seguito del riconoscimento vengono attribuiti al provvedimento gli stessi effetti che lo stesso ha prodotto nello Stato d'origine: il riconoscimento si sostanzia, infatti, nell'attribuzione alla sentenza della stessa imperatività ed efficacia che le è propria nello Stato in cui è emanata, in modo che la stessa possa godere nel territorio di tutti gli Stati membri della medesima autorità che la caratterizzando nell'ordinamento d'origine (cfr. De Cristofaro, Presupposti e rimedi per il provvedimento che “sospende” l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria, cit., 749). Il riconoscimento non appare subordinato, in un parallelismo con il sistema già proprio delle Convezioni di Bruxelles del 1968 e di quella di Lugano, al passaggio in giudicato della decisione nello Stato di provenienza o, rectius, al raggiungimento da parte della stessa di un elevato grado di stabilità costituito dall'impossibilità di aggredire la medesima con impugnazioni di frequente esperimento e di non raro successo, senza che assuma rilevanza la circostanza che nel sistema di destinazione l'efficacia di tali decisioni sia invece subordinata al passaggio in giudicato delle stesse (De Cristofaro, Presupposti e rimedi per il provvedimento che “sospende” l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria, cit., 745). Il comma 3 dello stesso art. 21 del Regolamento CE n. 2201/2003 prevede, peraltro, che ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. Devono, in sostanza, seguirsi le regole processuali di cui agli artt. 28 e ss. del detto Regolamento per il procedimento di exequatur. Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE n. 1111/2019, poi, la decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. In via generale, non si può trascurare che, quanto all'ambito di applicazione della disciplina, la Corte di Giustizia ha recentemente precisato, anche ai fini dell'operatività della regolamentazione uniforme unitaria posta dal Reg. n. 1259/2010, che nella nozione di “divorzio” di cui al Regolamento in esame non rientrano i c.d. divorzi privati (private divorce) ossia quelle ipotesi di scioglimento del matrimonio non derivanti da pronunce emesse da una autorità pubblica, ma esclusivamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale o da un'autorità pubblica sottoposta al controllo della stessa (CGUE, 20 dicembre 2017, C-372/16). A seguito della riforma Cartabia trova applicazione il rito semplificato di cognizione per i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti, tra l'altro, dal Regolamento UE n. 1111/2019. |