Istanza per l'aggiornamento dei registri dello stato civile

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 30 del Regolamento UE n. 1111/2019, chiarisce che non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei congiuri o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro contro la quale non può essere più proposta impugnazione. Pertanto, l'ufficiale di stato civile richiesto dell'aggiornamento dei registri ha il potere di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal Regolamento e disporre la sospensione in attesa del passaggio in giudicato della decisione (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, 190).

Formula

ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DI .... [1]

Il/la sottoscritto/a ....

nato/a a .... il ....

residente a .... via .... n. ....

ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 21 e seguenti del Regolamento C.E. 27 novembre 2003 n. 2201;

CHIEDE

il riconoscimento di [2]....

DICHIARA

relativamente alla sentenza straniera della quale si richiede il riconoscimento, che:

– la stessa non è resa/è resa in contumacia di una delle parti.

(Cancellare il caso che non ricorre)

– la decisione non è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato italiano.

– la decisione non è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato Membro o in un paese terzo, che soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato italiano.

Dichiara, inoltre di essere informato, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

Si allega:

1. copia autentica della sentenza/provvedimento della/del quale viene richiesto il riconoscimento, con legalizzazioni d'uso e/o traduzione ufficiale in lingua italiana, ove previste.

2. Il certificato di cui all'articolo 39 sulle decisioni in materia matrimoniale.

Si allega inoltre, in caso di decisone contumaciale:

3. l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato alla parte contumace ovvero un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal/dalla richiedente identificato/a a mezzo di: .... [3].

Luogo e data ....

Il dipendente addetto ....

[1]L'istanza deve essere presentata all'Ufficiale di stato civile del Comune nel quale è stato contratto il matrimonio ovvero dove è stato trascritto se contratto all'estero.

[2]Indicare la sentenza, specificandone il numero, la data, l'autorità straniera che l'ha emesso e la data della sua definitività.

[3]La firma dinanzi al dipendente addetto non è necessaria quando all'istanza è allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Commento

L'art. 30 del Regolamento UE n. 1111/2019 chiarisce che non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei congiuri o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro contro la quale non può essere più proposta impugnazione.

È stato pertanto ridotto significativamente l'ambito di applicabilità della procedura di exequatur, in quanto la pubblicità legale è il mezzo con il quale in concreto ricevono esecuzione le decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004, 190).

Condizione per l'aggiornamento automatico dei registri dello stato civile è il passaggio in giudicato nello Stato di origine della pronuncia sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio: pertanto, l'ufficiale di stato civile richiesto dell'aggiornamento dei registri ha il potere di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal Regolamento e disporre la sospensione in attesa del passaggio in giudicato della decisione (Baratta, op. cit., 190).

La S.C. ha chiarito che la definitività del giudicato straniero, in rapporto a quanto dispone il par. 2 dell'art. 21 regolamento Ce n. 2201/03, non è esclusa dalla pendenza di un ricorso, ex art. 93, comma 4, Cost. federale tedesca, dinnanzi la Corte costituzionale tedesca avente ad oggetto atti o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti fondamentali del soggetto ricorrente (Cass. n. 22093/2009, in Dir. famiglia, 2010, n. 2, 661, con nota di Sinagra).

Peraltro, con rilevanza anche rispetto alla questione, la Corte di Giustizia ha in seguito precisato, anche ai fini dell'operatività della regolamentazione uniforme unitaria posta dal Reg. n. 1259/2010, che nella nozione di “divorzio” di cui al Regolamento in esame non rientrano i c.d. divorzi privati (private divorce) ossia quelle ipotesi di scioglimento del matrimonio non derivanti da pronunce emesse da una autorità pubblica, ma esclusivamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale o da un'autorità pubblica sottoposta al controllo della stessa (CGUE 20 dicembre 2017, C-372/16).

Qualora l'ufficiale non ritenga di procedere all'aggiornamento dei registri ed il diniego sia confermato dal prefetto, la parte interessata può attivare la procedura di exequatur dinanzi alla Corte di Appello.

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