Istanza di exequatur a fronte del diniego dell'ufficiale di stato civile di aggiornamento dei registriInquadramentoL'art. 30 del Regolamento UE n. 1111/2019 chiarisce che non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei congiuri o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro contro la quale non può essere più proposta impugnazione. Pertanto, l'ufficiale di stato civile richiesto dell'aggiornamento dei registri ha il potere di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal Regolamento e disporre la sospensione in attesa del passaggio in giudicato della decisione (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, 190). Nell'ipotesi di diniego di annotazione da parte dell'ufficiale preposto, confermato dal prefetto, la parte interessata può fare istanza di exequatur alla Corte d'Appello. FormulaCORTE D'APPELLO DI .... [1] ISTANZA DI EXEQUATUR PER L'ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE [2] La Sig.ra [3]...., nata a .... il .... (C.F. ....) [4], residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... [5], C.F. ...., fax .... [6], che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto NEI CONFRONTI DI Il Sig. ...., residente in ...., via/piazza .... n. .... ESPONE CHE – in data ...., l'autorità giudiziaria tedesca pronunciava il divorzio tra la ricorrente ed il resistente, i quali avevano contratto matrimonio civile in Italia, nel Comune di ...., in data ...., individuato nei registri di stato civile al n. ....; – tale decisione è divenuta definitiva in data ....; – tuttavia l'ufficiale di stato civile del Comune di .... ha denegato la richiesta annotazione della pronuncia definitiva di divorzio nei registri di stato civile in ragione della presentazione, da parte del Sig. ...., di ricorso, ex art. 93, comma 4, Cost. federale tedesca, dinnanzi la Corte Costituzionale tedesca avente ad oggetto atti o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti fondamentali del soggetto, in quanto ha ritenuto che la proposizione di tale ricorso implica che la sentenza non è definitiva; – in realtà, il ricorso in questione non incide sul passaggio in giudicato della sentenza [7]; pertanto CHIEDE CHE l'Ill.ma Corte d'Appello adita ordini all'ufficiale di stato civile del Comune di .... l'annotazione nei registri dello stato civile della predetta sentenza di divorzio. Luogo e data .... Firma Avv. .... Si depositano [8]: 1. copia autentica della sentenza/provvedimento della/del quale viene richiesto il riconoscimento, con legalizzazioni d'uso e/o traduzione ufficiale in lingua italiana, ove previste; 2. Il certificato di cui all'articolo 36 sulle decisioni in materia matrimoniale; 3. provvedimento di diniego di annotazione dell'ufficiale di stato civile di; Si allega inoltre, in caso di decisone contumaciale: 4. l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato alla parte contumace ovvero un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione. PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]La competenza è demandata alla Corte d'Appello del luogo di esecuzione del provvedimento e quindi alla Corte nel distretto della quale è ubicato il Comune nel quale è stata presentata l'istanza disattesa dall'ufficiale di stato civile. [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso è redatto con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità,, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sono frequenti quelle in materia familiare. [3]Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti. [4]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. [5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà». [7]Invero, la S.C. ha chiarito che la definitività del giudicato straniero, in rapporto a quanto dispone il par. 2 dell'art. 21 regolamento CE n. 2201/03, non è esclusa dalla pendenza di un ricorso, ex art. 93, comma 4, Cost. federale tedesca, dinnanzi la Corte Costituzionale tedesca avente ad oggetto atti o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti fondamentali del soggetto ricorrente (Cass. n. 22093/2009, in Dir. famiglia, 2010, n. 2, 661, con nota di Sinagra). [8]Il procedimento di exequatur si apre con un'istanza di parte cui devono essere allegati una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità ed un certificato dell'autorità competente relativo alle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale redatti secondo i moduli uniformi allegati al Regolamento. Nell'ipotesi in cui si chieda l'esecuzione di una decisione resa in contumacia della controparte, l'istante dovrà anche produrre l'originale o una copia autentica del documento comprovante la regolare notifica dell'atto introduttivo del procedimento al contumace ed un altro attestante l'accettazione della decisione da parte dello stesso convenuto. La mancata produzione dei documenti non è tuttavia, come si desume dall'art. 38, motivo di rigetto dell'istanza: la norma invero stabilisce che in simili casi il Giudice dell'esecuzione possa fissare un termine per la loro presentazione, accettare documenti equivalenti o disporne la dispensa (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, cit., 208). CommentoL'art. 30 del Regolamento UE n. 1111/2019 chiarisce che non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei congiuri o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro contro la quale non può essere più proposta impugnazione. Condizione per l'aggiornamento automatico dei registri dello stato civile è il passaggio in giudicato nello Stato di origine della pronuncia sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio: pertanto, l'ufficiale di stato civile richiesto dell'aggiornamento dei registri ha il potere di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal Regolamento e disporre la sospensione in attesa del passaggio in giudicato della decisione (Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, 190). Qualora l'ufficiale non ritenga di procedere all'aggiornamento dei registri ed il diniego sia confermato dal prefetto, la parte interessata può attivare la procedura di exequatur dinanzi alla Corte di Appello. Il procedimento di exequatur si apre con un'istanza di parte cui devono essere allegati una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità ed un certificato dell'autorità competente relativo alle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale redatti secondo i moduli uniformi allegati al Regolamento. La procedura per la concessione dell'exequatur è di natura sommaria, poiché la relativa decisione è assunta dal Giudice dello Stato membro richiesto senza la convocazione della parte resistente, di talché il contraddittorio è soltanto differito ed eventuale. In questa fase il giudice adito per l'esecuzione può respingere l'istanza esclusivamente in presenza di uno dei motivi che, ai sensi dell'art. 38 dello stesso Regolamento, ostano al riconoscimento delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro. Il provvedimento, sia esso positivo che negativo, è portato senza indugio a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto. Il d.lgs. n. 149/2022 ha previsto che si applica il rito semplificato di cognizione ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti, tra l'altro, dal Regolamento UE n. 1111/2019. |