Ricorso per l'accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive

Rosaria Giordano

Inquadramento

Una delle più rilevati novità contemplate dal Regolamento UE n. 1111/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, è che tutte le decisioni in tema di responsabilità genitoriale possono produrre effetti esecutivi, se muniti della relativa certificazione nello Stato membro di origine, anche negli altri Stati membri UE. Resta ferma la possibilità per la parte che vuole promuovere l'esecuzione, anche al fine di evitare eccezioni successive ad iniziativa della parte chiamata a “subire” la stessa, di proporre ricorso alla Corte d'Appello del luogo dove si svolge l'esecuzione per accertare l'insussistenza di circostanze ostative. Tale procedimento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'art. 30-bis del d.lgs. n. 150/2011, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.

Formula

CORTE D'APPELLO DI .... [1]

RICORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI CIRCOSTANZE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE [2]

Il Sig. [3]...., nato a .... il .... (C.F. ....) [4], residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... [5], C.F. ...., fax .... [6], che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto;

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra. ...., residente in ...., via/piazza .... n. ...., rappresentata e difesa come in atti;

ESPONE CHE

– con provvedimento, emesso in data ...., l'autorità giudiziaria tedesca ha affidato in via esclusiva all'esponente la figlia minore ...., nata dalla relazione con l'esponente in data ....;

– tale provvedimento è stato munito, in data ...., del prescritto certificato dall'autorità giurisdizionale che lo ha emesso e può quindi produrre immediati effetti esecutivi sul territorio italiano;

– tuttavia, al fine di evitare successive contestazioni della Sig.ra ...., anche in fase esecutiva, è interesse del ricorrente accertare l'insussistenza di motivi per il diniego dell'esecuzione dell'indicato provvedimento;

– infatti la Sig.ra .... è rimasta contumace dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca;

– il procedimento notificatorio si è peraltro svolto, come si desume chiaramente dalla relata di notificazione, in modo regolare ....;

Pertanto

CHIEDE

che Il Presidente dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento [7]:

che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui all'art. 343 c.p.c.;

che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte d'Appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia,

per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accerti l'insussistenza di circostanze ostative all'esecuzione dell'indicato provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria tedesca in data .....

Con vittoria di spese.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]La Corte d'Appello territorialmente competente, trattandosi di decisioni vertenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, è quella del luogo di residenza abituale del minore.

[2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso è redatto con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sono frequenti quelle in materia familiare.

[3]Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti.

[4]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dalla l. n. 114/2014.

[6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[7]Gli avvertimenti devono essere modulati in virtù della circostanza che il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d'Appello.

Commento

Dall'entrata in vigore, per i procedimenti promossi dal 1° agosto 2022, del Regolamento UE n. 1111/2019, tutte le decisioni sulla responsabilità genitoriale possono circolare senza necessità di exequatur a fini esecutivi.

Resta ferma per la parte che ha ottenuto il provvedimento, allo scopo di evitare contestazioni in sede di esecuzione, la possibilità di richiedere, nello Stato membro dell'esecuzione, una decisione che attesti l'insussistenza dei motivi di diniego dell'esecuzione.

Sul piano processuale, a riguardo, il d.lgs. n. 149/2022, nell'introdurre l'art. 30-bis del predetto decreto ha espressamene stabilito, al quarto comma, che si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c. i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione e in particolare che sono introdotti con tale rito i procedimenti di cu al regolamento (UE) n. 2019/1111.

Tali procedimenti sono promossi innanzi alla Corte di Appello territorialmente competente, ossia quella del luogo di residenza abituale del minore.

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