Controricorso per cassazione nel procedimento contro la decisione resa sull'accertamento di circostanze ostative all'esecuzioneInquadramentoUna delle più rilevati novità contemplate dal Regolamento UE n. 1111/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, è che tutte le decisioni in tema di responsabilità genitoriale possono produrre effetti esecutivi, se muniti della relativa certificazione nello Stato membro di origine, anche negli altri Stati membri UE, ferma la possibilità per la parte destinata a subire l'esecuzione di proporre ricorso alla Corte d'Appello del luogo dove si svolge l'esecuzione per accertare la sussistenza di circostanze ostative. Tale procedimento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'art. 30-bis del d.lgs. n. 150/2011, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c. La decisione resa su tale domanda dalla Corte d'Appello competente è suscettibile, come prevede espressamente la stessa norma, di ricorso per cassazione. Nella formula viene esemplificata la costituzione del resistente, mediante controricorso, nel procedimento di legittimità. FormulaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTRORICORSO [1] Per il Sig. ..., nato a ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ..., alla via ..., n. ... tramite procura a margine [ovvero in calce] del presente atto [2] [ovvero tramite procura speciale per atto del Notaio Sig. ..., in data ..., Rep. n. ... ] [3] CONTRO il Sig. ..., nato a ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., per resistere al ricorso proposto dallo stesso e notificato in data ..., rivolto ad ottenere la cassazione della sentenza pronunciata inter partes, nell'ambito di procedimento volto all'accertamento di circostanze ostative all'esecuzione, in data ... [indicare sia la data della decisione che della pubblicazione], n. ..., notificata in data ... [ovvero non notificata] [4] FATTO [5] ... . DIRITTO [6] ... . Es.: Nel ricorso principale si afferma che la sentenza ... ha violato l'art. 39 del Reg. UE n. 1111/2019 e conseguentemente il provvedimento è viziato in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; In particolare si assume che la Corte d'Appello ha ritenuto l'insussistenza di circostanze ostative all'esecuzione della decisione certificata resa dall'autorità giudiziaria tedesca, sebbene la stessa fosse stata resa in contumacia, mediante un atto non validamente notificato al ricorrente; Le censure in questione sono state espresse in riferimento ai seguenti capi della sentenza impugnata ... ma esse sono infondate in quanto ... . Per tutto quanto sopra esposto il Sig. ..., come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE CHE la Suprema Corte di Cassazione rigetti, [ovvero dichiari inammissibile] il ricorso per cassazione proposto dal Sig. ..., con tutte le pronunce consequenziali, comprese quelle relative alle spese del giudizio. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA SPECIALE Delego a rappresentarmi per resistere nel presente giudizio di impugnazione del provvedimento n. ... reso dalla Corte di Appello di ... in data ... dinanzi alla Corte di Cassazione l'Avv. ..., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in ..., via ... . Firma ... Per autentica Firma Avv. ... 1. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per accertare la tempestività della notifica del controricorso, a seguito della decisione della Corte cost. n. 477/2002, occorre avere riguardo non al momento della ricezione del plico da parte del destinatario, ma a quello della sua consegna all'ufficiale giudiziario (Cass. S.U., n. 6632/2003). 2. Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie (Cass. III n. 6793/2016; la pronuncia reitera il principio dettato da Cass. S.U., n. 13431/2014). 3. La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità (Cass. I, n. 8798/2016; Cass. sez. lav., n. 25137/2010). 4. Il controricorso deve essere altresì depositato in cancelleria così come prevede l'art. 370, comma 3, c.p.c. In giurisprudenza si è precisato che qualora, all'atto di tentare la notificazione del controricorso, il resistente constati che l'Avvocato del ricorrente ha trasferito altrove il domicilio eletto in Roma nel ricorso a norma dell'art. 366, comma 2, c.p.c., e non sia più nei termini per una notificazione tempestiva presso la cancelleria della Corte di Cassazione, egli è tenuto a procedere al deposito del controricorso, pur non notificato, entro il termine, ex art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire; in difetto, il controricorso stesso va dichiarato improcedibile ( Cass. VI, n. 15948/2011). 5. Nel controricorso è necessario esporre sommariamente i fatti di causa nonché lo svolgimento del procedimento fino al giudizio di cassazione; nella prassi, così come per il ricorso per cassazione, anche nel controricorso si descrivono i fatti e lo svolgimento del giudizio estrapolando parti della sentenza che si impugna. La pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è innanzitutto superflua, non essendo richiesto che si riportino meticolosamente le vicende processuali, e, per altro verso inidonea a soddisfare la necessità dell'esposizione sommaria dei fatti (Cass. S.U., n. 5698/2012). In ossequio, tuttavia al c.d. principio di autosufficienza, è necessario che i termini esatti della vicenda processuale e dei fatti verificatisi sia evincibile e comprensibile in base ai soli atti di parte. 6. Se il controricorrente è rimasto del tutto vittorioso nel processo che ha dato luogo alla sentenza impugnata, o presta acquiescenza a quella decisione, il suo controricorso si limiterà a contestare il ricorso, in rito o in merito, chiedendo la conferma della sentenza. Se, invece, il contro ricorrente è rimasto in parte soccombente e non ha fatto acquiescenza alla sentenza, potrà contestare la decisione chiedendone a sua volta la riforma e ciò farà presentando, insieme al controricorso, il ricorso incidentale. CommentoDall'entrata in vigore, per i procedimenti promossi dal 1° agosto 2022, del Regolamento UE n. 1111/2019, tutte le decisioni sulla responsabilità genitoriale possono circolare senza necessità di exequatur a fini esecutivi. Sarà poi la parte interessata a dover promuovere, nello Stato membro richiesto, un procedimento per chiedere una decisione che attesti l'assenza dei motivi di diniego del riconoscimento ovvero, di converso, che disponga il diniego di riconoscimento o di esecuzione per uno dei motivi indicati, in via tassativa, dall'art. 39 del predetto Regolamento. Sul piano processuale, a riguardo, il d.lgs. n. 149/2022, nell'introdurre l'art. 30-bis del predetto decreto ha espressamene stabilito, al comma 4, che si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c. i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione e in particolare che sono introdotti con tale rito i procedimenti di cui al regolamento (UE) n. 2019/1111. Tali procedimenti sono promossi innanzi alla Corte di Appello territorialmente competente che decide con sentenza ricorribile per cassazione. Nell'esemplificazione proposta, a fronte del ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di rigetto del ricorso sulla sussistenza di motivi ostativi all'esecuzione, vi è, mediante controricorso, la costituzione del resistente nel giudizio di legittimità. Il controricorso, anche se contenente il ricorso incidentale, va depositato nella Cancelleria dove si trova l'atto principale secondo le modalità previste per il deposito del ricorso. Il deposito del controricorso sconta il versamento di un contributo unificato integrativo di Euro 200,00 (nonché di una marca di Euro 27,00), salvo si tratti di un ricorso successivo avverso la stessa decisione, ipotesi nella quale, come disposto con decreto del Primo Presidente dell'8 giugno 2010, viene assegnato un unico numero di ruolo generale a tutti i ricorsi successivi ed il contributo deve essere corrisposto in ragione del valore della causa. |