Certificato di cui all'art. 36, Reg. UE n. 1111/2019 sulle decisioni in tema di responsabilità genitorialeInquadramentoL'art. 36 del Reg. UE n. 1111/2019[1] stabilisce che l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato per: a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato II; b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato III; c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all'allegato IV. 1. Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (G.U. l. 178/2019, p. 1) («regolamento»). FormulaCERTIFICATO DI CUI ALL'ART. 36 SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 1. Stato membro di origine 2. Giudice o autorità che rilascia il certificato 2.1. Denominazione 2.2. Recapito 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica 3. Autorità giurisdizionale che ha reso la decisione (se diversa) 3.1. Denominazione 3.2. Recapito 4. Decisione* [1] 4.1. Data (gg/mm/aaaa)* 4.2. Numero di riferimento* 5. Minore o minori [2] oggetto della decisione* 5.1. Minore 1* 5.1.1. Cognome/i* 5.1.2. Nome/i 5.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa)* 5.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 5.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 5.2. Minore 2 5.2.1. Cognome/i 5.2.2. Nome/i 5.2.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 5.2.4. Luogo di nascita (se disponibile) 5.2.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 5.3. Minore 3 5.3.1. Cognome/i 5.3.2. Nome/i 5.3.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 5.3.4. Luogo di nascita (se disponibile) 5.3.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 6. Diritto di affidamento [3] 6.1. Diritto di affidamento attribuito in base alla decisione [4] ... 6.2. Attribuito/i alla o alle parti seguenti [5] 6.2.1. Parte 1 6.2.1.1. Persona fisica 6.2.1.1.1. Cognome/i 6.2.1.1.2. Nome/i 6.2.1.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 6.2.1.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 6.2.1.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 6.2.1.1.6. Recapito (se disponibile) 6.2.1.1.6.1. quale indicato nella decisione ... 6.2.1.1.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 6.2.1.2. Persona giuridica, istituzione o altro ente 6.2.1.2.1. Denominazione completa 6.2.1.2.2. Numero d'identificazione (se applicabile e disponibile) 6.2.1.2.3. Recapito (se disponibile) 6.2.2. Parte 2 6.2.2.1. Persona fisica 6.2.2.1.1. Cognome/i 6.2.2.1.2. Nome/i 6.2.2.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 6.2.2.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 6.2.2.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 6.2.2.1.6. Recapito (se disponibile) 6.2.2.1.6.1. quale indicato nella decisione ... 6.2.2.1.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 6.2.2.2. Persona giuridica, istituzione o altro ente 6.2.2.2.1. Denominazione completa 6.2.2.2.2. Numero d'identificazione (se applicabile e disponibile) 6.2.2.2.3. Recapito (se disponibile) 6.3. La decisione comporta la consegna del o dei minori 6.3.1. No 6.3.2. Sì 6.3.2.1. Dettagli della consegna utili per l'esecuzione, se non già indicati al punto 6.1 (ad esempio, a chi, quale o quali minori, consegna periodica o unica) ... 7. Diritto di visita 7.1. Diritto di visita accordato dalla decisione [6] ... 7.2. Accordato alla o alle parti seguenti [7] 7.2.1. Parte 1 7.2.1.1. Cognome/i 7.2.1.2. Nome/i 7.2.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 7.2.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 7.2.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 7.2.1.6. Recapito (se disponibile) 7.2.1.6.1. quale indicato nella decisione ... 7.2.1.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 7.2.2. Parte 2 7.2.2.1. Cognome/i 7.2.2.2. Nome/i 7.2.2.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 7.2.2.4. Luogo di nascita (se disponibile) 7.2.2.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 7.2.2.6. Recapito (se disponibile) 7.2.2.6.1. quale indicato nella decisione ... 7.2.2.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 7.3. La decisione comporta la consegna del minore o dei minori 7.3.1. No 7.3.2. Sì 7.3.2.1. Dettagli della consegna utili per l'esecuzione, se non già indicati al punto 7.1 (ad esempio, a chi, quale o quali minori, consegna periodica o unica) ... 8. Altri diritti in materia di responsibilità genitoriale 8.1. Diritto/i attribuito/i in base alla decisione [8] ... 8.2. Attribuito/i alla o alle parti seguenti [9] 8.2.1. Parte 1 8.2.1.1. Persona fisica 8.2.1.1.1. Cognome/i 8.2.1.1.2. Nome/i 8.2.1.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 8.2.1.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 8.2.1.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 8.2.1.1.6. Recapito (se disponibile) 8.2.1.1.6.1. quale indicato nella decisione ... 8.2.1.1.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 8.2.1.2. Persona giuridica, istituzione o altro ente 8.2.1.2.1. Denominazione completa 8.2.1.2.2. Numero d'identificazione (se applicabile e disponibile) 8.2.1.2.3. Recapito (se disponibile) 8.2.2. Parte 2 8.2.2.1. Persona fisica 8.2.2.1.1. Cognome/i 8.2.2.1.2. Nome/i 8.2.2.1.3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) 8.2.2.1.4. Luogo di nascita (se disponibile) 8.2.2.1.5. Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se applicabile e disponibile) 8.2.2.1.6. Recapito (se disponibile) 8.2.2.1.6.1. quale indicato nella decisione ... 8.2.2.1.6.2. eventuali informazioni supplementari (ad esempio, riguardo a un recapito attuale diverso) ... 8.2.2.2. Persona giuridica, istituzione o altro ente 8.2.2.2.1. Denominazione completa 8.2.2.2.2. Numero d'identificazione (se applicabile e disponibile) 8.2.2.2.3. Recapito (se disponibile) 8.3. La decisione comporta la consegna del o dei minori 8.3.1. No 8.3.2. Sì 8.3.2.1. Dettagli della consegna utili per l'esecuzione, se non già indicati al punto 8.1. (ad esempio, a chi, quale o quali minori, consegna periodica o unica) ... 9. La decisione dispone provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari* 9.1. No 9.2. Sì 9.2.1. Descrizione del o dei provvedimenti disposti [10] ... 10. La decisione è soggetta ad ulteriore impugnazione secondo la legge dello stato membro d'origine* 10.1. No 10.2. Sì 11. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine * 11.1. Riguardo al diritto di affidamento di cui al punto 6 11.1.1. No 11.1.1.1. La decisione non contiene un'obbligazione esecutiva (se applicabile). 11.1.2. Sì, senza limitazioni (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva): ... / ... / ... 11.1.3. Sì, ma solo nei confronti della parte [11] indicata al punto ... (completare) 11.1.3.1. Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva nei confronti di questa parte: ... / ... / ... 11.1.4. Sì, ma limitatamente alla o alle parti seguenti della decisione (precisare) ... 11.1.4.1. Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui tale o tali parti della decisione sono diventate esecutive: ... / ... / ... 11.2. Riguardo al diritto di visita di cui al punto 7 11.2.1. No 11.2.1.1. La decisione non contiene un'obbligazione esecutiva (se applicabile) 11.2.2. Sì, senza limitazioni (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva): ... / ... / ... 11.2.3. Sì, ma solo nei confronti della parte [12] indicata al punto ... (completare) 11.2.3.1. Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva nei confronti di questa parte: ... / ... / ... 11.2.4. Sì, ma limitatamente alla o alle parti seguenti della decisione (precisare) ... 11.2.4.1. Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui tale o tali parti della decisione sono diventate esecutive: ... / ... / ... 11.3. Riguardo ad altri diritti in materia di responsabilità genitoriale di cui al punto 8 11.3.1. No 11.3.1.1. La decisione non contiene un'obbligazione esecutiva (se applicabile) 11.3.2. Sì, senza limitazioni (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva): ... / ... / ... 11.3.3. Sì, ma solo nei confronti della parte [13] indicata al punto ... (completare) 11.3.3.1. Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è diventata esecutiva nei confronti di questa parte: ... / ... / ... 11.3.4. Sì, ma limitatamente alla o alle parti seguenti della decisione (precisare) ... 11.3.4.1. Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui tale o tali parti della decisione sono diventate esecutive: ... / ... / ... 12. A decorrere dalla data di rilascio del presente certificato, la decisione è stata notificata o comunicata alla parte o alle parti [14] nei confronti delle quali è chiesta l'esecuzione* 12.1. Alla parte indicata al punto ... (completare) 12.1.1. No 12.1.2. Non noto all'autorità giurisdizionale 12.1.3. Sì 12.1.3.1. Data della notifica o comunicazione (gg/mm/aaaa) 12.1.3.2. La decisione è stata notificata o comunicata nella lingua o nelle lingue seguenti: ... 12.2. Alla parte indicata al punto ... (completare) 12.2.1. No 12.2.2. Non noto all'autorità giurisdizionale 12.2.3. Sì 12.2.3.1. Data della notifica o comunicazione (gg/mm/aaaa) 12.2.3.2. La decisione è stata notificata o comunicata nella lingua o nelle lingue seguenti: ... 13. La decisione è stata resa in contumacia* 13.1. No 13.2. Sì 13.2.1. Parte [15] contumace indicata al punto ... (completare) 13.2.2. Detta parte ha ricevuto notifica o comunicazione della domanda giudiziale o di un atto equivalente 13.2.2.1. No 13.2.2.2. Non noto all'autorità giurisdizionale 13.2.2.3. Sì 13.2.2.3.1. Data della notifica o comunicazione (gg/mm/aaaa) 14. Il minore o i minori [16] di cui al punto 5 erano capaci di discernimento* 14.1. Minore di cui al punto 5.1. 14.1.1. Sì (completare il punto 15) 14.1.2. No 14.2. Minore di cui al punto 5.2. 14.2.1. Sì (completare il punto 15) 14.2.2. No 14.3. Minore di cui al punto 5.3. 14.3.1. Sì (completare il punto 15) 14.3.2. No 15. Il minore o i minori capaci di discernimento di cui al punto 14 hanno avuto la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione conformemente all'articolo 21 del regolamento 15.1. Minore di cui al punto 5.1. 15.1.1. Sì 15.1.2. No, per i motivi seguenti: ... 15.2. Minore di cui al punto 5.2. 15.2.1. Sì 15.2.2. No, per i motivi seguenti: ... 15.3. Minore di cui al punto 5.3. 15.3.1. Sì 15.3.2. No, per i motivi seguenti: ... 16. Nome o nomi della parte o delle parti [17] che hanno usufruito del patrocinio a spese dello stato conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento 16.1. Parte/i 16.1.1. la parte indicata al punto ... (completare) 16.1.2. la parte indicata al punto ... (completare) 17. Spese per i procedimenti [18] 17.1. La decisione riguarda anche questioni in materia matrimoniale e le informazioni relative alle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento sono fornite unicamente nel presente certificato. 17.2. La decisione prevede che [19] ... (cognome/i) ... (nome/i) debba pagare a ... (cognome/i) ... (nome/i) la somma di ... 17.3. Eventuali informazioni supplementari che potrebbero essere pertinenti (ad esempio, importo o percentuale fissati; interessi concessi; spese ripartite; in caso di attribuzione delle spese a più parti, possibilità di riscuotere da una sola di esse l'importo totale): ... Fatto a ..., data ... (gg/mm/aaaa) Firma e/o timbro ... 1. I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. 2. Se i minori interessati sono più di tre, allegare un foglio aggiuntivo. 3. Si noti che il termine «diritto di affidamento» è definito all'articolo 2, paragrafo 2, punto 9, del regolamento. 4. Copiare la parte pertinente della decisione. 5. Se le parti interessate sono più di due, allegare un foglio aggiuntivo. 6. Copiare la parte pertinente della decisione. 7. Se le parti interessate sono più di due, allegare un foglio aggiuntivo. 8. Copiare la parte pertinente della decisione. 9. Se le parti interessate sono più di due, allegare un foglio aggiuntivo. 10. Copiare la parte pertinente della decisione. 11. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 12. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 13. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 14. Se le parti interessate sono più di due, allegare un foglio aggiuntivo. 15. Se le parti interessate sono più di una, allegare un foglio aggiuntivo. 16. Se i minori interessati sono più di tre, allegare un foglio aggiuntivo. 17. Se le parti interessate sono più di due, allegare un foglio aggiuntivo. 18. Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali l'attribuzione delle spese avviene mediante decisione separata. Il semplice fatto che l'importo delle spese non sia stato ancora fissato non dovrebbe impedire all'autorità giurisdizionale di rilasciare il certificato se una parte intende ottenere il riconoscimento o l'esecuzione del dispositivo della decisione. 19. In caso di attribuzione delle spese a più di una parte, allegare un foglio aggiuntivo. CommentoL'art. 36 del Regolamento UE n. 1111/2019 prevede che l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando i modelli standard di cui all'allegato II (decisioni in materia matrimoniale), all'allegato III (decisioni in materia di responsabilità genitoriale) ovvero all'allegato IV (decisione che ordina il ritorno del minore nell'ipotesi di sottrazione internazionale) del medesimo Regolamento. Il certificato può essere rilasciato su istanza di parte una volta che la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'esecuzione di una decisione certificata non può essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua emanazione, che deve essere dedotto dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine (CGUE III, n. 211/2010). Il modello standard di certificato allegato al Regolamento in commento per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, oltre alle indicazioni sulle parti, sui minori coinvolti e sul titolare del diritto di affidamento in base ad una determinata decisione (che può essere anche una persona giuridica), deve essere corredato dalle seguenti indicazioni: la decisione di affidamento, con indicazione del titolare e se comporta la consegna dei minori, con eventuali indicazioni circa i dettagli a tal fine utili; la decisione sul dritto di visita, con specificazione del soggetto cui è accordato e se comporta la consegna dei minori, con eventuali indicazioni circa i dettagli a tal fine utili; rispetto a decisioni sulla responsabilità genitoriale di diverso contenuto, cosa esse hanno previsto ed in favore di quale soggetto, nonché se comporta la consegna dei minori, con eventuali indicazioni circa i dettagli a tal fine utili. Nel certificato andrà inoltre precisata l'eventuale emanazione di eventuali provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari, con la descrizione degli stessi. Oltre all'esecutività della pronuncia nello Stato membro di origine, con specifica indicazione delle parti connotate da tale carattere e dei soggetti nei confronti dei quali opera la relativa efficacia, il certificato dovrà poi specificare se la stessa è soggetta ad impugnazione nello stesso. È necessario che lo stesso certificato contenga inoltre le seguenti indicazioni: data della notifica della decisione esecutiva all'obbligato; nell'ipotesi di pronuncia contumaciale, se la parte non comparsa in causa abbia ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio o di un atto equivalente; se il minore (o ciascuno dei minori, se più) è capace di discernimento, se ne è stato disposto l'ascolto nel procedimento che ha dato luogo all'emanazione della pronuncia. Infine andrà indicata l'eventuale ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato. |