Ricorso per la determinazione delle modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (art. 54 Reg. UE n. 1111/2019)InquadramentoL'art. 54 del Regolamento UE n. 1111/2019, che riproduce sostanzialmente la disposizione espressa dall'art. 48 del Regolamento CE n. 2201/2003, prevede una circoscritta e temporanea possibilità di intervento del Giudice dello Stato membro di esecuzione in relazione ai provvedimenti in materia di diritto di visita qualora gli stessi risultino carenti in ordine alle modalità pratiche necessarie per l'esercizio del diritto (Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2005, 368). Nel nostro sistema processuale, la procedura dovrebbe essere modellata su quella di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c., ossia l'esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare e di non fare. Infatti anche l'ordinanza mediante la quale il Giudice dell'esecuzione determina le modalità di realizzazione dell'obbligo di fare o non fare deve essere finalizzata all'attuazione del comando giuridico contenuto nel titolo, non avendo il Giudice dell'esecuzione poteri cognitivi, ferma la possibilità di dirimere le contestazioni insorte mediante l'interpretazione in funzione complementare-integrativa, quanto alle modalità di esecuzione, del titolo stesso (Borrè, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, Napoli 1965, 211). Tale disciplina è conservata, per i procedimenti che saranno promossi dal 1° agosto 2022, dall'art. 54 del Regolamento UE n. 1111/2019. FormulaTRIBUNALE DI .... [1] RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ PRATICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA [2] La Sig.ra [3]...., nata a .... il .... (C.F. ....) [4], residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... [5], C.F. ...., fax .... [6], che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto; NEI CONFRONTI DI Il Sig. ...., residente in ...., via/piazza .... n. .... ESPONE CHE – in data ...., l'autorità giudiziaria tedesca pronunciava il divorzio tra la ricorrente ed il resistente, cittadino italiano, alla quale veniva affidata la figlia minore ...., nata a ...., il ...., con diritto di visita della ricorrente, residente in Germania, un fine settimana al mese e metà delle vacanze estive; – tale decisione, certificata dall'autorità giurisdizione dello Stato membro d'origine è immediatamente esecutiva in quello di esecuzione; – tuttavia, poiché permane sul punto un disaccordo con il Sig. ...., che non si riesce a dirimere per la conflittualità esistente tra le parti ed in ragione del tenore generico del titolo esecutivo, sarebbe opportuno che l'autorità giudiziaria adita determinasse le modalità di esercizio, da parte della ricorrente, del diritto di visita “per metà delle vacanze estive”; – invero, sulla questione, il Sig. .... sostiene che ....; – per converso, ....; Pertanto CHIEDE che l'Ill.ma autorità giudiziaria adita determini le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita della minore .... nel periodo estivo. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]La competenza per territorio spetta al Tribunale del luogo di residenza abituale della minore. [2]È discutibile, rispetto all'applicabilità delle prescrizioni di cui al d.m. n. 110 del 2023, se il ricorso in esame debba essere considerato come introduttivo di un nuovo giudizio o, come sembra preferibile, atto della fase già iniziata nella sede cognitiva, con le relative conseguenze sui limiti dimensionali che trovano applicazione solo per le controversie sino al valore di euro 500.000,00 e non sembra, dunque,per quelle di valore indeterminabile, sovente ricorrenti nel contenzioso familiare. [3]Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti. [4]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. [5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà». CommentoL'art. 54 del Regolamento UE n. 1111/2019 prevede una circoscritta e temporanea possibilità di intervento del Giudice dello Stato membro di esecuzione in relazione ai provvedimenti in materia di diritto di visita qualora gli stessi risultino carenti in ordine alle modalità pratiche necessarie per l'esercizio del diritto (Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, 368). In particolare, le autorità competenti per l'esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione. Tale decisione cessa di essere applicabile a seguito di una decisione successiva resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito. Con riferimento al nostro sistema processuale, la procedura dovrebbe essere modellata su quella di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c., ossia l'esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare e di non fare. A riguardo, è pacifico, invero, che l'ordinanza mediante la quale il Giudice dell'esecuzione determina le modalità di realizzazione dell'obbligo di fare o non fare deve essere finalizzata all'attuazione del comando giuridico contenuto nel titolo, non avendo il Giudice dell'esecuzione poteri cognitivi, ferma la possibilità di dirimere le contestazioni insorte mediante l'interpretazione in funzione complementare-integrativa (quanto alle modalità di esecuzione) del titolo stesso (Borré, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, cit., 211). Anche di recente è stato ribadito dalla S.C. che in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c. è dominus della sola interpretazione della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo (Cass. n. 6148/2016). In sede applicativa si è peraltro ritenuto che il Giudice tutelare, in qualità di giudice dell'esecuzione (ex artt. 48 e 49 Reg. di Bruxelles Ce 2201/2003) è competente a provvedere in merito ad una decisione sul diritto di visita assunta tra cittadini comunitari in ambito comunitario, non solo esercitando un potere di vigilanza, al più puntualizzando meglio modalità, tempi e luoghi del diritto di visita (a che ora, in totale autonomia, dove, in presenza eventuale di altri soggetti) ma ponendo in essere tutte le attività che possano inizialmente rendersi necessarie per attivare in concreto l'esercizio del diritto di visita ed eventualmente rimuovere gli ostacoli sopravvenuti (nel caso di specie rifiuto del figlio ad incontrare il genitore non collocatario (Trib. min. Milano 24 luglio 2009). Tale disciplina è conservata, per i procedimenti che saranno promossi dal 1° agosto 2022, dall'art. 54 del Regolamento UE n. 1111/2019. |