Azione di disconoscimento di paternità da parte del padre

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

Colui che, dall'atto di nascita o dal possesso di stato del figlio, risulta esserne il padre per essere il marito della madre è abilitato a disconoscere la paternità che gli è attribuita per la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c. Lo scopo dell'azione è superare la presunzione legale secondo la quale il padre è il marito della madre. La formula che segue osserva le norme di cui al rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento.

Formula

TRIBUNALE DI ....

RICORSO 1 PER IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

(ARTT. 243- BIS , 244 C.C.)

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., C.F. .... 2, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ...., C.F. ...., P.E.C. ....3, presso il cui studio in .... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce al presente atto, propone il seguente ricorso: 

OGGETTO DELLA DOMANDA

AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ

PARTI NEI CUI CONFRONTI IL RICORSO E' PROPOSTO

……, nato a …., il ….., residente a ….., C.F…., nella qualità di curatore speciale del minore …..

……, nata a ….., il ….., residente a ….., C.F….

FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA

L'esponente è coniugato dal .... con la Sig.ra ...., nata a ...., residente in ….., C.F. ....;

I rapporti tra i coniugi sono stati caratterizzati dapprima da affetto e intimità e si sono progressivamente deteriorati a causa di dissapori subentrati a causa soprattutto di sopravvenute difficoltà economiche;

l'esponente è stato assorbito da super lavoro nel tentativo di superare la crisi economica generale e, in specie, quella del settore di attività nel quale opera l'impresa edile di cui è titolare;

in questa situazione compromessa, in data .... è nato un bambino a cui è stato attribuito il nome .... e dichiarato figlio dell'esponente nell'atto di nascita di cui allo stato civile del comune di ....;

dopo la denuncia della nascita l'esponente ha avuto conferma dal coniuge che detto bambino è figlio di un altro uomo, con il quale essa ha intrattenuto una breve relazione proprio quando si erano diradati e venivano a cessare i rapporti sessuali con il marito;

l'esponente ha fatto eseguire un sommario accertamento di laboratorio il cui risultato non ha lasciato dubbi in ordine alla paternità altrui del menzionato minore .....

poiché è intenzione dell'esponente ottenere che venga pronunciato il disconoscimento di paternità del minore ...., è stata chiesta e ottenuta, da codesto ill.mo Tribunale, in data .... la nomina di un curatore speciale al detto minore, nella persona del Sig. .....

Tanto premesso,

CHIEDE

All'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di ....:

– di designare il sig. Giudice relatore, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alla sig.ra ….. e al curatore speciale sig. …., quali litisconsorti necessari, in modo che, sentite le parti, ascoltato il minore e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare che il minore ...., nato a ...., il ...., non è figlio dell'esponente attore, per i motivi sopra esposti, così vinta la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c.;

ordinare, conseguentemente, all'ufficiale di stato civile del comune di ...., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000;

con vittoria di spese in caso di opposizione.

IN VIA ISTRUTTORIA 4

si richiede sin d'ora di ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra l'esponente e il minore sopra generalizzato.

Si producono:

1) estratto dell'atto di matrimonio ....

2) certificato di stato di famiglia

3) atto integrale di nascita ....

4) documentazione medica .....

5) decreto di nomina del curatore speciale.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1] [1] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 c.p.c., il ricorso deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 del richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, deve ritenersi, anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sembra doversi annoverare quella in esame.  Il decreto ha incontrato nella prassi applicazioni difformi, attesa la sua rigidità. Molti tribunali hanno pubblicato al riguardo un protocollo al quale fare riferimento.

[2] [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

[3] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale; l'obbligo di indicare anche il numero di Fax è stato soppresso dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile. Tutti gli atti processuali devono essere redatti in forma telematica (art. 121 c.p.c.; 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.).

[4] [4]Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998).

Commento

L'art. 243-bis c.c. legittima il marito della madre all'azione di disconoscimento del figlio nato in pendenza di matrimonio, con l'osservanza dei termini di decadenza di cui all'art. 244 c.c. L'azione persegue lo scopo di superare la presunzione di paternità per la quale il padre è il marito della madre, secondo il disposto degli artt. 231 e 232 c.c. L'esercizio della relativa azione è necessariamente preliminare a quella con cui il padre biologico di un figlio nato in costanza di un matrimonio altrui intenda far accertare la sua paternità: occorre che prima sia rimosso lo status di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia erga omnes (Cass., ord. n. 27560/2021).

Con riferimento alla nascita da donna coniugata, l'art. 231 c.c. attribuisce al marito di lei la paternità del nato; a sua volta l'art. 232 c.c. integra la previsione con una presunzione di concepimento durante il matrimonio, quando la nascita avviene se non sono decorsi ancora 300 giorni da una serie di eventi che incidono sul vincolo matrimoniale o sulla convivenza. Si tratta di una duplice presunzione, in forza della quale viene di regola formato l'atto di nascita, ai sensi dell'art. 29 d.P.R. n. 396/2000, di figlio nato all'interno del matrimonio, costitutivo del relativo status; ciò salvo che la donna dichiari il figlio come concepito con persona diversa dal marito, riconoscendolo come nato al di fuori del matrimonio (cfr. Figone, Disconoscimento di paternità, in ilfamiliarista.it, 28 dicembre 2018).

L'azione di disconoscimento trova la propria giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto; il suo presupposto è costituito dalla difformità tra la verità apparente risultante dalla presunzione ex art. 232 c.c. e la verità sostanziale e obiettiva della filiazione (Trib. Novara 8 novembre 2018). La giurisprudenza ormai afferma che il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica (anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini) e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (si vedano, in tal senso, Cass. I, ord. n. 27140/2021; Cass. n. 26767/2006).

L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da un uomo diverso dal marito di sua madre; essa presuppone un “adulterio” in senso lato, con connesso concepimento da parte di un uomo differente dal marito di colei che partorì (Trib. Nola 26 settembre 2019, n. 1971). Il termine decadenziale previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti e il giudice deve accertarne d'ufficio il rispetto Trib. Arezzo 24 giugno 2020, n. 313): spetta all'attore fornire la prova che l'azione è stata proposta entro il termine previsto (Cass. I, n. 785/2017). Al termine si applica la sospensione nel periodo feriale (Cass. n. 1868/2016).

L'azione è proposta al tribunale ordinario, che giudica in composizione collegiale, con intervento obbligatorio del pubblico ministero (Cass. I, n. 13201/2006; Cass. I, n. 2515/1994).

La disciplina del procedimento è stata mutata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi intrapresi dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento (i procedimenti pendenti a tale data proseguono secondo le norme in allora vigenti). Si applicano ai procedimenti di nuova introduzione le disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia, di cui agli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. La competenza, in quanto si tratta di assumere decisioni che riguardano minori, spetta al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore. Il ricorso introduttivo deve contenere i dati elencati nell'art. 473-bis.12 e indicare l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse. Dato il particolare contenuto della domanda (il disconoscimento di uno status e non certo una richiesta di affidamento o di assunzione di responsabilità) è da ritenere che all'atto non devono essere allegati i documenti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e neppure il piano genitoriale (commi terzo e quarto dell'art. 473-bis.12).

Nel giudizio trovano applicazione le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere probatorio sicché spetta a chi esercita l'azione dimostrare l'insussistenza del rapporto biologico con il presunto figlio (cfr., Cass. n. 7965/2017). Per la giurisprudenza di merito (Trib. Lecce II, 15 giugno 2020, n. 1352) le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato e anche ex parte actoris sono idonee a integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 c.p.c., il quadro probatorio utilizzabile dal giudice, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale.

La sentenza di accoglimento della domanda assume, una volta passata in giudicato, efficacia di cosa giudicata erga omnes, in quanto inerente allo status della persona (Cass., ord. n. 19956/2021; Cass. n. 7581/2013). La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando “ab origine” l'inesistenza del rapporto di filiazione, efficacia di giudicato rebus sic stantibus, concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo status operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione (Cass. I, ord. n. 27558/2021). Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene chiesto l'accertamento di altra paternità, così che nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. S.U., n. 8268/2023; Cass. n. 650189/2018).

La S.C. ha recentemente chiarito che è legittimo il disconoscimento di paternità nel caso in cui l'uomo sia impotente e la donna, facendo un generico riferimento all'aiuto di laboratorio, proceda, invece, alla fecondazione eterologa dalla quale nasca il figlio. Il ricorso all'inseminazione eterologa all'insaputa del marito è, al pari dell'adulterio, un valido motivo sul quale fondare l'azione di disconoscimento di paternità. Invero, la disciplina contenuta nell'art. 235 c.c. (ora abrogato e sostituito dall'art. 244 c.c.) sul disconoscimento di paternità va interpretata secondo il principio del favor veritatis ed è applicabile anche alla filiazione derivante dalla fecondazione artificiale (Cass. I, n. 7965/2017).

Per quanto concerne la prova, si è precisato che, anche in tema di azione di disconoscimento di paternità, trova applicazione, ai fini della individuazione del thema probandum, il principio di non contestazione, dovendosi ritenere la condotta di inerzia idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli oggetto di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della dimostrazione contraria dei fatti allegati dalla controparte. L'interesse pubblico posto a base della situazione giuridica esclude, tuttavia, che il giudice possa ritenersi vincolato a considerare sussistenti (o meno) determinati fatti in virtù delle sole dichiarazioni od ammissioni delle parti, restandone rimessa la loro valutazione al suo prudente apprezzamento (Cass. I, n. 13217/2014: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, muovendo dall'assunto per cui a fondamento dell'esperita azione era stata fatta valere la impotentia generandi del padre anagrafico, aveva valorizzato, ai fini del relativo accertamento, la mancata contestazione di tale circostanza, evidenziando l'incompatibilità logica tra la negazione della stessa e l'assunto difensivo della ricorrente, secondo cui il concepimento del figlio minore era stato frutto di inseminazione artificiale eterologa). La stessa pronuncia ha precisato che l'azione di disconoscimento della paternità del figlio, nato entro i trecento giorni dalla morte del genitore anagrafico, può essere fondata sulla sola circostanza dell'impotenza di generare, assoluta e irreversibile del padre presunto e non richiede altresì la prova dell'adulterio della coniuge. La condizione di impotenza del genitore anagrafico deve ritenersi provata se non specificamente contestata nei termini processuali fissati per prendere posizione sui fatti dedotti con la domanda. La riconducibilità del concepimento a un intervento di inseminazione artificiale, effettuato con il consenso del padre anagrafico, deve essere specificamente dimostrata dalla parte che lo deduce.

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