Modifiche al contratto di convivenza (art. 1, comma 51, l. n. 76/2016)InquadramentoLa l. n. 76/2016, tenendo conto di orientamenti già in precedenza affermati in dottrina e in giurisprudenza, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata a pena di nullità. Si tratta di una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231), che può essere modificato purché vengano rispettati gli stessi requisiti di forma previsti per la stipulazione dello stesso. Formula
MODIFICHE ALL'ACCORDO DI CONVIVENZA Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in .... La Sig.ra ...., nata a ...., il ...., C.F. ...., residente in .... PREMESSO CHE – convivono stabilmente sin dall'anno ....; – dalla loro unione sono nati i figli minori ...., in data ...., e ...., in data ....; – hanno formalizzato il loro rapporto, per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali, ai sensi dell'art. 1, comma 50, l. n. 76/2016, con contratto del ...., registrato presso il comune di residenza dei conviventi in data ....; – entrambi i contraenti sono capaci di intendere e di volere e di stato libero e non sono vincolati da altro contratto di convivenza o unione civile; – intendono, in particolare, modificare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto in conformità ai seguenti PATTI E CONDIZIONI a) i conviventi optano per il regime patrimoniale della separazione ordinaria dei beni [1] di cui agli artt. 215 e ss. c.c.; b) pertanto, ciascuno dei contraenti conserva la titolarità esclusiva dei propri beni e di quelli che saranno eventualmente acquistati anche dopo la stipula del presente accordo di convivenza che non potranno ricadere in comune, salva quella ordinaria; c) l'accordo sarà trasmesso a cura dell'avvocato/notaio all'Ufficio anagrafe del comune di residenza delle parti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione [2]. Luogo e data .... Firme Sig. ...., identificato mediante .... Sig.ra ...., identificato mediante .... [3] Il sottoscritto avvocato/notaio dichiara che le firme apposte in propria presenta sono autentiche e che l'accordo non è contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico. Firma Avv. .... [1] Non è prevista la possibilità per i conviventi di optare per il regime della separazione legale dei beni in alternativa alla separazione “ordinaria”: in sostanza, se gli stessi nulla prevedono a riguardo i rapporti patrimoniali tra gli stessi saranno regolati come se non vi fosse alcun rapporto affettivo (Simeone, Zanoni, Contratti di convivenza, in ilfamiliarista.it). [2] Ai fini dell'opponibilità ai terzi, la trasmissione è necessaria anche nell'ipotesi di modifica dell'accordo. [3] Il professionista può anche non indicare il documento mediante il quale ha proceduto all'identificazione delle parti utilizzando la formula “sono comparse le parti ...., della cui identità io avvocato/notaio sono certo”. CommentoLa l. n. 76/2016, tenendo conto di orientamenti già in precedenza affermati in dottrina ed in giurisprudenza, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata a pena di nullità. Si tratta di una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231). Dall'accordo sorge una formazione sociale considerata dall'art. 2 della Costituzione tra quelle che sono sede di svolgimento della personalità individuale (Cass. I, n. 10377/2017; Cass. I, n. 7214/2013), parificata nella sua funzione alla famiglia vera e propria (Cass. pen. III, n. 22915/2013). In particolare, è previsto che il contratto possa contenere l'indicazione della residenza delle parti, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo ed il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza, con atto redatto con la medesima forma del contratto di convivenza (nel senso che, tuttavia, le parti siano libere di regolamentare aspetti ulteriori a quelli indicati, con il solo limite del rispetto dell'ordine pubblico, v. Simeone-Zanoni, Contratti di convivenza, in ilfamiliarista.it). Eventuali termini o condizioni si hanno, ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della l. n. 76/2016, per non apposti. La scelta del regime patrimoniale – ossia quello della comunione tra coniugi o della separazione “ordinaria”, come se tra i contraenti non vi fosse alcun vincolo – può essere modificata in qualsiasi momento durante la convivenza, purché nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 232, il quale osserva che quest'ultima possibilità non è invece contemplata dall'art. 162 c.c. per le convenzioni matrimoniali). Entro dieci giorni dall'autentica della sottoscrizione del contratto di convivenza (ovvero dalla stipula dello stesso in forma pubblica) l'avvocato o il notaio che ha effettuato la medesima è tenuto a trasmettere, tuttavia ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, il contratto al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. |