Azione di disconoscimento di paternità promossa dalla madre per impotenza del maritoInquadramentoL'azione di disconoscimento di paternità promossa dalla madre per impotenza del marito riguarda il figlio nato durante il matrimonio ed ha ad oggetto la prova contraria alla presunzione di paternità disposta dall'art. 231 c.c., per il quale il padre è il marito della madre (con l'osservanza delle condizioni fattuali di cui all'art. 232 c.c.). La formula che segue osserva le norme di cui al rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO PER IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ (ARTT. 243- BIS E 244 C.C.) La Sig.ra ..., nata a ..., il ..., C.F. ... 1, residente in ..., cittadina italiana, rappresentata dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., PEC ...,2, presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliata, come da mandato in calce, propone il presente ricorso: OGGETTO DELLA DOMANDA AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ PARTI NEI CUI CONFRONTI IL RICORSO E' PROPOSTO ..., nato a ..., il ..., cittadino italiano, residente a ..., codice fiscale .... …. nato a …., il …., cittadino italiano, residente a …, codice fiscale …, nella sua qualità di curatore speciale del minore …. FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA In data ... contraeva matrimonio con il Sig. ..., nato a ..., il ..., ...; il bambino veniva denunciato all'ufficiale di stato civile del comune di ... come figlio dell'esponente e del Sig. ..., in allora coniugi, in ossequio alla presunzione di paternità imposta dal combinato disposto degli artt. 231 e 232 c.c., essendo la nascita avvenuta durante il matrimonio; in data ... il marito dell'esponente Sig.ra ... le confessava, in occasione di un violento litigio, la propria impotenza a generare, da lui positivamente conosciuta, come da documentazione medica che esibiva, ed aggiungeva di avere taciuto la circostanza per non subire i rimproveri e i commenti dei parenti; l'esponente Sig.ra ... veniva dunque a conoscenza di un fatto che escludeva la paternità del marito in modo oggettivo, come dimostrava un accertamento di laboratorio immediatamente fatto eseguire 3 ; la nascita doveva dunque essere riferita ai rapporti intimi intrattenuti per breve tempo con altra persona, in un momento di relazione tesa e di dissapori con il coniuge che condussero alla separazione giudiziale; in queste condizioni la predetta è intenzionata ad ottenere il disconoscimento della paternità, in vista di una regolarizzazione futura, da intraprendersi a divorzio ottenuto, in una situazione che ha visto interrompersi i rapporti tra i coniugi, ottenuta la separazione legale e ripresa una nuova vita con il genitore biologico del proprio figlio; pronunciando sul ricorso promosso dall'esponente ex art. 247 c.c., l'intestato Tribunale con decreto in data ... ha nominato curatore speciale del minore ... il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. .... Tanto premesso, e poiché non sono ancora trascorsi sei mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza del marito, la nominata Sig.ra ... CHIEDE All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di ... : di designare il Sig. Giudice relatore, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ai sigg….., come sopra generalizzati, in modo che, sentite le parti, ascoltato il minore e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare che il minore ..., nato a ..., il ..., non è figlio del Sig. ..., nato a ..., il ..., per i motivi sopra esposti, così vinta la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c. relativa al suo matrimonio con il nominato Sig. ...; ordinare, conseguentemente, all'ufficiale di stato civile del comune di ..., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese in caso di opposizione. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede sin d'ora di ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il Sig. ..., marito dell'esponente, e il minore sopra generalizzato. Si chiede, inoltre, ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza: “Vero che ... ”. Si indicano a testi i Sigg.ri: .... Si producono i seguenti documenti: 1) Estratto dell'atto di matrimonio ...; 2) Certificato di stato di famiglia; 3) Atto integrale di nascita del minore ...; 4) Certificati medici; 5) Copia del decreto di nomina del curatore speciale. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005 fa obbligo ai professionisti tenuti all'iscrizione ad albi ed elenchi di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese. [2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale; l'obbligo di indicare anche il numero di FAX è stato soppresso dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile Tutti gli atti processuali devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.). Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha dettato il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti processuali. Il decreto ha incontrato applicazioni difformi, nella prassi, e molti tribunali hanno pubblicato protocolli contenenti le indicazioni che gli operatori devono osservare. [3] 3. Anche nel giudizio di disconoscimento della paternità trova applicazione, in tema di prova, il principio di non contestazione, per il quale si considerano pacifici e non richiedenti dimostrazione i fatti non specificamente contestati ex adverso (Cass. I, n. 13217/2014). CommentoIl disconoscimento di paternità è un'azione di stato finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da un altro uomo e trova la sua giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Il presupposto, in particolare, è costituito dal dato della difformità tra la verità apparente, risultante dalla presunzione di cui all'art. 232 c.c. e la verità sostanziale e oggettiva della filiazione. La suddetta difformità non è, tuttavia, da sola sufficiente a giustificare la pronuncia del Giudice che ristabilisca la verità effettiva. L'azione di disconoscimento infatti va confrontata con l'interesse del minore, che costituisce il vero bene giuridico tutelato dalla normativa. Il favor veritatis incontra il limite del favor minoris, nel senso che occorre operare un bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della realtà biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari (Cass. I, n. 6517/2019). Il Giudice, al fine dell'accoglimento della domanda, deve valutare l'interesse del minore da intendersi con riferimento alla tutela della sua identità personale e all'esistenza o meno di significativi e attuali rapporti interpersonali tra le parti: indipendentemente da considerazioni meramente economiche e con un accertamento in concreto riferito all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Più ampiamente, Cass. I, ord. n. 27140/2021 ha affermato che l quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica ? anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini ? e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che, nell'accogliere l'azione di disconoscimento di paternità proposta dal padre di un minore infraquattordicenne, ha ritenuto di valorizzare esclusivamente il "favor veritatis", trascurando di procedere ad un accurato bilanciamento, in concreto, di questo criterio con quello del preminente interesse del minore). L'azione di disconoscimento di paternità promossa dalla madre per impotenza del marito riguarda il figlio nato durante il matrimonio ed ha ad oggetto la prova contraria alla presunzione di paternità disposta dall'art. 231 c.c., per il quale il padre è il marito della madre (con l'osservanza delle condizioni fattuali di cui all'art. 232 c.c.). L'azione ha natura costitutiva, in quanto il suo esercizio con esito positivo produce la modifica dello status che era stato determinato dall'atto di nascita. Essa non è ammessa prima della nascita e deve sussistere un atto di nascita o un valido possesso di stato dal quale risulti la paternità del marito della madre (Cass. I, n. 11073/1992). Il termine stabilito per l'esercizio tempestivo dell'azione ha natura decadenziale, si riferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti e la sua inosservanza è pertanto rilevabile d'ufficio dal Giudice, che deve accertarne il rispetto; al riguardo l'attore deve fornire la prova dell'osservanza del termine, essendo irrilevante che nessuna delle parti ne abbia eccepito l'eventuale decorso (Cass. I, n. 1512/2000; Trib. Arezzo 24 giugno 2020, n. 313). In proposito l'onere di provare la tempestiva conoscenza della causa di incapacità procreativa nel termine decadenziale non può essere sostituito dal riscontro diagnostico dell'esistenza dell'impotenza generativa eseguito nell'anno antecedente l'azione, poiché tale riscontro riguarda i presupposti del fondamento dell'incompatibilità genetica tra padre e figlio e non la tempestiva conoscenza del presupposto (Cass. I, n. 9380/2012). Anche al termine di decadenza annuale previsto per la presentazione della domanda di disconoscimento della paternità si applica la sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1, l. n. 742/1969. Sul punto Cass. I, n. 1868/2016 ha affermato: “In conformità con l'insegnamento della Corte costituzionale deve ritenersi che anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza processuale (quale quello previsto dall'art. 244 c.c.) sia applicabile la disciplina della sospensione di cui alla citata l. n. 742/1969 allorché la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto e senza che, ancora, spieghi influenza la circostanza della maggiore o minor brevità del termine di decadenza di volta in volta sancito dalla legge per la proposizione dell'azione”. Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio secondo cui Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (sent. n. 8268/2023; conforme Cass. n. 17392/2018). Il rito è quello ordinario contenzioso, come previsto espressamente dall'art. 38, comma 3, disp. att. c.c., vertendosi in tema di azione di stato. La disciplina del procedimento è stata, però, mutata dal d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi intrapresi dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento (i procedimenti pendenti a tale data proseguono secondo le norme in allora vigenti). Si applicano ai procedimenti di nuova introduzione le disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La competenza, in quanto si tratta di assumere decisioni che riguardano minori, spetta al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore. Il ricorso introduttivo deve contenere i dati elencati nell'art. 473-bis.12 e indicare l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse. Dato il particolare contenuto della domanda (il disconoscimento di uno status e non certo una richiesta di affidamento o di assunzione di responsabilità) è da ritenere che all'atto non devono essere allegati i documenti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e neppure il piano genitoriale. La sentenza di accoglimento della domanda assume, una volta passata in giudicato, efficacia di cosa giudicata erga omnes, in quanto inerente allo status della persona (Cass. ord., n. 19956/2021; Cass. n. 7581/2013). La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione (Cass. I ord., n. 27558/2021). Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene chiesto l'accertamento di altra paternità, così che nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. S.U., n. 8268/2023; Cass. n. 650189/2018). |