Azione di disconoscimento di paternità esercitata dal figlio maggiorenne

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

L'art. 243-bis c.c. ammette il figlio alla proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, in via autonoma dalla madre e dal marito della madre. L'art. 244 c.c. precisa che l'azione può essere intrapresa dopo che il figlio ha raggiunto la maggiore età. Nel giudizio il figlio è ammesso a provare che non sussiste il rapporto di filiazione tra lui e il presunto padre. Per il figlio l'azione è imprescrittibile. La formula che segue osserva le norme di cui al rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento.

Formula

TRIBUNALE DI ...

RICORSO PER IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

(ARTT. 243- BIS E 244 C.C.)

Il Sig. ..., nato a ... il ..., residente in ..., C.F. ... 1, cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ... del Foro di ..., C.F. ...,  PEC ... 2, presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti, propone il presente ricorso:

OGGETTO DELLA DOMANDA

 Disconoscimento di paternità

PARTI NEI CUI CONFRONTI IL RICORSO E' PROPOSTO

 ..., nato a ..., il ..., cittadino italiano, residente a ..., codice fiscale ....;

…., nata a …., il …., cittadina italiana, residente a ….., codice fiscale ….

FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA

 L'esponente risulta essere figlio del sig. ….. e della Sig.ra ..., come sopra entrambi generalizzati, per essere nato durante il  matrimonio tra i predetti, celebrato con rito concordatario in data ...;

La nasciat è avvenuta  in ….., il ….., come da certificazione che si produce, e all'esponente fu assegnato il cognome del sig. …., marito della madre;

lo status per tal modo acquisito dall'esponente deriva dal fatto di essere nato in costanza del detto matrimonio, sì che ha operato la presunzione legale stabilita dagli artt. 231 e 232 c.c. :

l'esponente, divenuto maggiorenne, ha avuto conferma, per dichiarazione della madre e del presunto padre, che quest'ultimo non è il vero genitore paterno, in quanto il predetto è affetto da una patologia che lo rende incapace di procreare e che la madre, già incinta per una disavventura giovanile, accettò di sposarlo per soddisfare il desiderio di lui di avere comunque una famiglia e per salvare la propria pubblica reputazione.

Poiché è interesse dell'esponente pervenire in futuro a godere di uno stato di figlio conforme alla reale situazione di paternità e tanto premesso,

CHIEDE

All'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di ... :

- di designare il Sig. Giudice relatore, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ai menzionati sig. …. e sig.ra …., in modo che, sentite le parti, ascoltato il minore e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrente declaratoria e contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il convenuto Sig. ... non è il padre biologico dell'esponente attore;

conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ... di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita dell'esponente attore.

Con vittoria di spese.

IN VIA ISTRUTTORIA 3

chiede disporsi il test comparativo del DNA tra il convenuto Sig. ... e l'esponente.

Chiede, altresì, ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza “ ... ”.

Si indicano a testi i Sigg.ri ....

Si producono i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) atto di matrimonio tra ...;

3) certificazioni mediche ....

Con riserva di integrazione e precisazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

...

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

[1] 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005 fa obbligo ai professionisti tenuti all'iscrizione ad albi ed elenchi di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese. Il d.m. 7 agosto 2023 ha dettato il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti processuali. Il decreto ha incontrato applicazioni difformi, nella prassi, e molti tribunali hanno pubblicato protocolli contenenti le indicazioni che gli operatori devono osservare.

[2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nel ricorso il proprio codice fiscale; l'bbligo di indicare anche il numero di FAX è stato soppresso dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile Tutti gli atti processuali devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.).

[3] 3. Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998).

Commento

L'azione, alla proposizione della quale è legittimato il figlio, ha lo scopo di superare la presunzione di paternità per la quale il padre è il marito della madre, secondo il disposto degli artt. 231 e 232 c.c. L'azione trova la propria giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto; essa presuppone la difformità tra la verità apparente, risultante dalla presunzione ex art. 232 c.c., e la verità sostanziale e obiettiva della filiazione (Trib. Novara 8 novembre 2018). Essa mira a far accertare che il figlio è stato generato da un uomo diverso dal marito della madre e che, allo stato, il figlio è figlio della sola madre (Trib. Nola II, 26 settembre 2019, n. 1971).

Essa ha natura costitutiva, in quanto il suo esercizio con esito positivo produce l'effetto giuridico di modifica dello status personale risultante dall'atto di nascita. La causa petendi è rappresentata dalla negazione della paternità del marito della madre; il petitum è la conseguente negazione dello stato derivante dall'atto di nascita o dal possesso di stato. L'azione richiede la sussistenza di due presupposti. Essi sono: la nascita del figlio e l'esistenza del titolo di figlio concepito o nato in costanza di matrimonio (Cass. I, n. 11073/1992).

In tema di azione di disconoscimento di paternità trova applicazione, ai fini della individuazione del thema probandum, il principio di non contestazione, dovendosi ritenere la contraria condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della dimostrazione dei fatti allegati in contrario dalla controparte. L'interesse pubblico posto a base della situazione giuridica esclude, tuttavia, che il Giudice possa ritenersi vincolato a considerare sussistenti (o meno) determinati fatti in virtù delle sole dichiarazioni od ammissioni delle parti, restandone rimessa la loro valutazione al suo prudente apprezzamento (Cass. I, n. 13217/2014: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, muovendo dall'assunto che a fondamento dell'esperita azione era stata fatta valere la impotentia generandi del padre anagrafico, aveva valorizzato, ai fini del relativo accertamento, la mancata contestazione di tale circostanza, evidenziando l'incompatibilità logica tra la negazione della stessa e l'assunto difensivo della ricorrente, secondo cui il concepimento del figlio minore era stato frutto di inseminazione artificiale eterologa).

Nel giudizio non è ammesso l'intervento di colui che è indicato come padre naturale (Cass. I, n. 20953/2018; Corte App. Salerno 5 novembre 2020, n. 1178). Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio secondo cui Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (sent. n. 8268/2023; conforme Cass. n. 17392/2018).

La disciplina del procedimento di disconoscimento è stata mutata dal d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi intrapresi dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento (i procedimenti pendenti a tale data proseguono secondo le norme in allora vigenti). Si applicano ai procedimenti di nuova introduzione le disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La competenza, quando si tratta di assumere decisioni che riguardano minori, spetta al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore. Se il procedimento non riguarda minori, la competenza è determinata secondo le ordinarie regole stabilite per le controversie relative alle persone (art. 473-bis.11 c.p.c.). Il ricorso introduttivo deve contenere i dati elencati nell'art. 473-bis.12 e indicare l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse. Dato il particolare contenuto della domanda (il disconoscimento di uno status e non certo una richiesta di affidamento o di assunzione di responsabilità) è da ritenere che all'atto non devono essere allegati i documenti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e neppure il piano genitoriale.

La sentenza di accoglimento della domanda assume, una volta passata in giudicato, efficacia di cosa giudicata erga omnes, in quanto inerente allo status della persona (Cass. ord., n. 19956/2021; Cass. n. 7581/2013). La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione (Cass. I ord., n. 27558/2021). Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene chiesto l'accertamento di altra paternità, così che nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. S.U., n. 8268/2023; Cass. n. 650189/2018).

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