Azione di disconoscimento promossa dal curatore speciale di figlio ultraquattordicenne

Francesco Bartolini

Inquadramento

L'azione di disconoscimento può essere promossa da un curatore speciale nominato dal Giudice su istanza del figlio minorenne che ha compiuto quattordici anni. Il d.lgs. n. 154/2013, ha ridotto il limite minimo dell'età occorrente per l'esercizio autonomo dell'azione, in precedenza fissato a sedici anni. La formula che segue osserva le norme di cui al rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento.

Formula

TRIBUNALE DI ...

RICORSO DEL CURATORE SPECIALE PER DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

(ARTT. 243- BIS E 244 C.C.)

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., C.F. ... 1, cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ... del Foro di ..., C.F. ..., fax ..., PEC ... 2, presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti, propone il seguente ricorso:

OGGETTO DELLA DOMANDA

AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ NEI CONFRONTI DI:

..., nato a ..., il ..., cittadino italiano, residente a ..., codice fiscale ....

…., nata a …., il …, cittadina italiana, residente a …, codice fiscale ….

NELL’INTERESSE DI:

,,,,, nato a …, il …, cittadino italiano, residente a …., codice fiscale ….., rappresentato dall’esponente ….., in qualità di suo curatore speciale

FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA

Con decreto motivato, in data ..., codesto Ill.mo Tribunale ha nominato l'esponente quale curatore speciale del minore ..., nato a ..., il ..., affinché promuova in nome e per conto dello stesso l'azione di disconoscimento della paternità nei confronti del presunto padre Sig. ..., e della madre, come sopra generalizzati, quali  litisconsorti necessari;

la nomina suddetta è avvenuta ad istanza del minore sopra nominato, ultraquattordicenne, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 244 c.c.;

il minore ... è titolare dello status di figlio nato durante il matrimonio dei predetti, come risulta dall'atto di nascita del comune di ...;

tale status deriva dall'applicazione della presunzione legale stabilita dagli artt. 231 e 232 c.c. per la quale il padre è il marito della madre;

al momento della denuncia della nascita all'ufficiale di stato civile sembravano ricorrere, infatti, le condizioni per l'operatività di detta presunzione, essendo il nominato minore nato durante il matrimonio della madre con il nominato Sig. ...;

tuttavia, i coniugi in oggetto vivevano separati quanto meno dalla data in cui, all'udienza dell' ...] , il presidente [attualmente, il giudice delegato] del tribunale di ... li autorizzò a interrompere la convivenza in sede di comparizione personale nel procedimento di separazione coniugale, chiusosi poi in forma consensuale, cui è seguito il divorzio;

il minore, divenuto quattordicenne, ha deciso di regolarizzare una situazione formale che non corrisponde alla verità effettiva della sua filiazione;

egli, infatti, non può essere figlio del detto Sig. ..., in quanto al momento del suo concepimento questi e la propria madre vivevano separati, non avevano più rapporti intimi da almeno un anno ed avevano, ciascuno, relazioni con altre persone, divenute poi i rispettivi nuovi conviventi;

Tanto premesso, nella sua qualità di curatore speciale del minore ...,

CHIEDE

All'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di ... :

- di designare il sig. Giudice relatore, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ai controinteressati, in modo che, sentite le parti, ascoltato il minore e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrente declaratoria e contrariis reiectis, accertare e dichiarare 3 che il Sig. ... non è il padre biologico del minore ..., nato a ..., il ...;

conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ... di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita del detto minore.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria 4

chiede disporsi il test comparativo del DNA tra il convenuto Sig. ... e il minore ....

Chiede, altresì, ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza “ ... ”. Si indicano a testi i Sigg.ri ....

Si producono i seguenti documenti:

atto di nascita;

atto di matrimonio tra ...;

copia del decreto di nomina del curatore speciale;

verbale dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione coniugale.

Con riserva di integrazione e precisazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

...

Per autentica della sottoscrizione

Avv. ...

[1] 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005 fa obbligo ai professionisti tenuti all'iscrizione ad albi ed elenchi di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese.

[2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nel ricorso il proprio codice fiscale; l’obbligo di indicare anche il numero di FAX è stato soppresso dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile. Tutti gli atti processuali devono essere redatti in forma  chiara e sintetica e devono essere depositati con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.). Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha dettato il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti processuali. Il decreto ha incontrato applicazioni difformi, nella prassi, e molti tribunali hanno pubblicato protocolli contenenti le indicazioni che gli operatori devono osservare.

[3] 3. Il Giudice investito della domanda di disconoscimento della paternità di un minore proposta dal curatore speciale ai sensi dell'art. 244, ultimo comma, c.c. è tenuto ad effettuare un bilanciamento fra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse del minore, valutando in particolare gli effetti del provvedimento richiesto in relazione alla necessità di garantire uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. In questo senso si è espressa Cass. I, n. 26767/2016, la quale ha, inoltre, affermato: «La tutela dell'interesse concreto del minore è centrale anche nell'azione di disconoscimento della paternità ed in generale in quelle di stato, atteso che la ricerca della verità biologica (c.d. favor veritatis) non ha preminenza assoluta, in quanto, in un'ottica di bilanciamento, devono garantirsi anche la certezza e la stabilità degli status, nonché i rapporti affettivi sviluppatisi all'interno della famiglia e l'identità così acquisita dal figlio, non necessariamente correlata al dato genetico, anche allorché l'azione sia stata proposta da un curatore speciale nominato su istanza del Pubblico Ministero (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'azione di disconoscimento della paternità di un minore preadolescente, privato così dell'assistenza dell'unico genitore disponibile, il padre, ed esposto per conseguenza ad una dichiarazione di adottabilità, sul presupposto che l'accertato pregiudizio, anche affettivo e psicologico, cui egli sarebbe andato incontro, sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione in oggetto)».

[4] 4. Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998).

Commento

La giurisprudenza aveva affermato, vigente l'art. 235 c.c. poi trasfuso nell'attuale art. 243-bis c.c., che, nel caso di domanda di disconoscimento di paternità proposta dal minore (in allora) ultrasedicenne, la legge presume che egli abbia una maturità sufficiente a fargli valutare autonomamente l'opportunità di esercitare l'azione; e che, in questo caso, il Giudice, cui spetta il compito di nominare il curatore speciale, deve limitarsi, assunte eventualmente sommarie informazioni, a valutare se sussiste il fumus boni juris dell'azione da intraprendere.

Quando, invece, la domanda di nomina del curatore speciale è proposta dal pubblico ministero, il Giudice deve apprezzare la ricorrenza dell'interesse del minore e deve, in questo caso, allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni e includervi tutti gli elementi necessari o utili a valutare l'interesse del minore ad una azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo, senza garantirgli l'acquisto della filiazione nei confronti del padre (Cass. I, n. 71/1994 richiamantesi ai principi di cui a Corte cost. n. 429/1991). Più ampiamente, Cass. I, ord. n. 27140/2021 ha affermato che l quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica ? anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini ? e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che, nell'accogliere l'azione di disconoscimento di paternità proposta dal padre di un minore infraquattordicenne, ha ritenuto di valorizzare esclusivamente il "favor veritatis", trascurando di procedere ad un accurato bilanciamento, in concreto, di questo criterio con quello del preminente interesse del minore).

La normativa processuale riguardante il curatore speciale è dettata dagli artt. 78,79 e 80 c.p.c. L'art. 1, commi 30 e 31, della l. n. 206/2021, di delega per la riforma del processo civile, ha modificato queste norme (con decorrenza dal 180° giorno dalla sua pubblicazione sulla G.U.) con l'inserirvi le disposizioni per cui: anche il minore che abbia compiuto i 14 anni può fare istanza di nomina del curatore speciale; la nomina può essere effettuata anche quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; la nomina è disposta dal Giudice che procede quando ne sorge l'occasione nel corso del processo. Il contenuto di queste disposizioni è poi stato modificato dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti da instaurarsi dopo il 28 febbraio 2023, a seguito dell'introduzione del rito unico in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia (nuovi artt. 473-bis.2 e 473-bis.8).

L'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento di paternità riguardo al figlio dimostra l'importanza della discendenza biologica e della connessa identità personale. L'interesse del figlio a promuovere tale azione deve essere valutato ed accertato al momento della nomina del curatore speciale per il figlio infraquattordicenne e non già nel successivo giudizio di merito (Cass. I, n. 4020/2017).

In tutti i procedimenti in tema di azioni di status l'ascolto del minore costituisce un adempimento previsto come necessario dal diritto positivo allo scopo di consentire al Giudice il doveroso suo bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli che vi contrastano. L'adempimento non può essere omesso e l'omissione non trova giustificazione né nel dubbio circa la capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2019).

La disciplina del procedimento di disconoscimento è stata mutata dal d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi intrapresi dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento (i procedimenti pendenti a tale data proseguono secondo le norme in allora vigenti). Si applicano ai procedimenti di nuova introduzione le disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La competenza, quando si tratta di assumere decisioni che riguardano minori, spetta al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore. Se il procedimento non riguarda minorenni, si applicano le ordinarie regole del foro generale per le persone fisiche. Il ricorso introduttivo deve contenere i dati elencati nell'art. 473-bis.12 e indicare l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse. Dato il particolare contenuto della domanda (il disconoscimento di uno status e non certo una richiesta di affidamento o di assunzione di responsabilità) è da ritenere che all'atto non devono essere allegati i documenti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e neppure il piano genitoriale.

La l. n. 206/2021, di delega per la riforma del processo civile, aveva inserito nell'art. 80 un ultimo comma contenente la disposizione per cui il minore doveva essere sentito dal curatore. Questa disposizione è stata trasferita dal successivo d.lgs. n. 149/2022 nell'art. 473-bis.8 c.p.c. Fatta eccezione per questo caso particolare, il decreto riserva l'audizione al Giudice e disciplina questo adempimento con plurime norme parzialmente innovative rispetto alla normativa precedente. L'ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è compiuto dal Giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano (art. 473-bis.4 c.p.c.), quale atto dovuto allo scopo di consentire al Giudice il doveroso bilanciamento tra gli interessi che contrastano con l'azione esercitata e l'interesse del minore. La giurisprudenza, in specie, ha affermato che l'omissione dell'ascolto non può trovare giustificazione né nel dubbio circa la capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2018). Le modalità dell'ascolto sono disciplinate dagli artt. 473-bis.5 c.p.c. e 152-quater, 152-quinquies disp. att. c.p.c.

Nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui alla riforma del processo civile disposta dal d.lgs. n. 149/2022, al Giudice è attribuito il potere di nominare il curatore speciale del minore anche d'ufficio.

Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio secondo cui Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (sent. n. 8268/2023; conforme Cass. n. 17392/2018).

Nel giudizio trovano applicazione le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere probatorio sicché spetta a chi esercita l'azione dimostrare l'insussistenza del rapporto biologico con il presunto figlio (cfr., Cass. n. 7965/2017). Per la giurisprudenza di merito (Trib. Lecce II, 15 giugno 2020, n. 1352) le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato e anche ex parte actoris sono idonee a integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 c.p.c., il quadro probatorio utilizzabile dal Giudice, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale.

La sentenza di accoglimento della domanda assume, una volta passata in giudicato, efficacia di cosa giudicata erga omnes, in quanto inerente allo status della persona (Cass. ord., n. 19956/2021; Cass. n. 7581/2013). La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione (Cass. I ord., n. 27558/2021). Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene chiesto l'accertamento di altra paternità, così che nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. S.U., n. 8268/2023; Cass. n. 650189/2018).

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