Azione di disconoscimento esercitata dal curatore speciale di figlio infermo di menteInquadramentoIl figlio, maggiorenne, legittimato ad esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, non ha la capacità giuridica di agire necessaria se si trova in stato di interdizione o se versa in condizioni di abituale grave infermità di mente che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi. In questo caso, il Pubblico Ministero, il tutore o l'altro genitore possono assumere l'iniziativa di far nominare un curatore speciale che promuova l'azione in giudizio. L'azione del figlio è imprescrittibile. La formula che segue osserva le norme di cui al rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO DEL CURATORE SPECIALE DI FIGLIO INFERMO DI MENTE PER DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ (ART. 245, COMMA 2, C.C.) Il Sig. ..., nato a ..., Il ..., residente in ..., C.F. ... 1, cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ... del Foro di ..., C.F. ..., PEC ... 2, presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti, propone il presente ricorso: OGGETTO DELLA DOMANDA Disconoscimento di paternità PARTI NEI CUI CONFRONTI IL RICORSO E' PROPOSTO ..., nato a ..., il ..., cittadino italiano, residente a ..., codice fiscale .... …. nata a …., il …., cittadina italiana, residente a …, codice fiscale …, PREMESSO CHE Con decreto motivato, in data ..., codesto ill.mo Tribunale ha nominato l'esponente quale curatore speciale di ..., nato a ..., il ..., affinché promuova in nome e per conto dello stesso l'azione di disconoscimento della paternità nei confronti del presunto padre Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., e della madre, Sig.ra ..., nata a ..., il ...,c.f. …., entrambi litisconsorti necessari; la nomina suddetta è avvenuta ad istanza del Pubblico Ministero presso codesto ill.mo Tribunale, essendo il detto ... affetto da grave infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi (art. 245 c.c.); come risulta dalla documentazione medica che si produce, infatti, il predetto ... è nato con una malformazione che incide sulle sue facoltà intellettive e volitive al punto di scemarle grandemente, se non da escluderle del tutto; il nominato ... è titolare dello status di figlio nato in costanza di matrimonio dei predetti, come risulta dall'atto di nascita del comune di ...; tale status deriva dall'applicazione della presunzione legale stabilita dagli artt. 231 e 232 c.c. per la quale il padre è il marito della madre; al momento della denuncia della nascita all'ufficiale di stato civile sembravano ricorrere, infatti, le condizioni per l'operatività di detta presunzione, essendo il figlio denunciato come nato durante il matrimonio della madre con il nominato Sig. ...; tuttavia, i coniugi in oggetto vivevano separati quanto meno dalla data in cui, all'udienza del ..., il presidente [attualmente, il giudice delegato] del Tribunale di ... li autorizzò a tale comportamento in sede di comparizione personale nel procedimento di separazione coniugale, chiusosi poi in forma consensuale, cui è seguito il divorzio; risulta pertanto che il provvedimento presidenziale è di oltre trecento giorni anteriore alla nascita del detto ..., sì che non risulta applicabile la presunzione di cui sopra, come espressamente dispone l'art. 232 c.c.; del resto, è ragionevole ritenere che nel protratto periodo temporale compreso tra il provvedimento presidenziale e la nascita del figlio la madre non abbia avuto rapporti sessuali con il marito, dai quali possa esser derivata la nascita del predetto minore; da questo rilievo il Pubblico Ministero ha desunto la necessità di un accertamento in ordine al reale status di filiazione dell'incapace, e di sollecitare, preliminarmente e stante l'inerzia della madre e del padre apparente, la nomina di un curatore speciale che agisca per il disconoscimento della paternità formale risultante dall'atto di nascita; è interesse dell'infermo di mente ottenere uno stato giuridico di figlio rispondente alla verità effettiva in quanto lo stesso potrebbe essere meglio accudito .... Tanto premesso, nella sua qualità di curatore speciale del Sig. ..., CHIEDE All'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di ... : - di designare il Sig. Giudice relatore, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ai controinteressati sig. ….. e sig.ra …., come sopra generalizzati, in modo che, sentite le parti, ascoltato il minore e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrente declaratoria e contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il Sig. ... non è il padre biologico dell'infermo di mente Sig. ..., ..., nato a ..., il ...; conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ... di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita del detto incapace Sig. .... Con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA 3 Chiede disporsi il test comparativo del DNA tra il convenuto Sig. ... e l'infermo di mente .... Chiede, altresì, ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza “ ... ”. Si indicano a testi i Sigg.ri .... Si producono i seguenti documenti: atto di nascita; atto di matrimonio tra ...; copia del decreto di nomina del curatore speciale; verbale dell'udienza nel giudizio di separazione coniugale; certificazioni mediche ...; dichiarazione di invalidità .... Con riserva di integrazione e precisazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Avv. ... [1] 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005 fa obbligo ai professionisti tenuti all'iscrizione ad albi ed elenchi di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese. [2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nel ricorso il proprio codice fiscale; l'obbligo di indicare anche il numero di FAX è stato soppresso dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile. Tutti gli atti processuali devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha dettato il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti processuali. Il decreto ha incontrato applicazioni difformi, nella prassi, e molti tribunali hanno pubblicato protocolli contenenti le indicazioni che gli operatori devono osservare. [3] Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, 8087/1998). CommentoLa ratio che impone di tutelare l'interdetto o il soggetto affetto da grave e abituale infermità di mente è la stessa che esige la protezione del minorenne. Possono, pertanto, ai fini della decisione sull'azione proposta, ritenersi applicabili i principi stabiliti da Cass. I, n. 26767/2016, la quale, con riferimento diretto alla posizione del minore, ha affermato: “La tutela dell'interesse concreto del minore è centrale anche nell'azione di disconoscimento della paternità ed in generale in quelle di stato, atteso che la ricerca della verità biologica (c.d. favor veritatis) non ha preminenza assoluta, in quanto, in un'ottica di bilanciamento, devono garantirsi anche la certezza e la stabilità degli status, nonché i rapporti affettivi sviluppatisi all'interno della famiglia e l'identità così acquisita dal figlio, non necessariamente correlata al dato genetico, anche allorché l'azione sia stata proposta da un curatore speciale nominato su istanza del Pubblico Ministero (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'azione di disconoscimento della paternità di un minore preadolescente, privato così dell'assistenza dell'unico genitore disponibile, il padre, ed esposto per conseguenza ad una dichiarazione di adottabilità, sul presupposto che l'accertato pregiudizio, anche affettivo e psicologico, cui egli sarebbe andato incontro, sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione in oggetto)”. Il disconoscimento di paternità è un'azione di stato finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da un altro uomo e trova la sua giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Il presupposto, in particolare, è costituito dal dato della difformità tra la verità apparente, risultante dalla presunzione di cui all'art. 232 c.c. e la verità sostanziale e oggettiva della filiazione. Dottrina e giurisprudenza hanno inteso questo presupposto come da collocare in un contesto da riferire specificamente alle condizioni soggettive della persona alla quale il disconoscimento si riferisce. Il principio è stato sviluppato con riguardo al minorenne, la cui crescita e il cui sviluppo devono essere tutelati e protetti dai possibili pregiudizi derivanti dalle decisioni che egli deve subire. In larga parte le regole in proposito dettate possono essere applicate anche in relazione al soggetto infermo di mente, esposto come il minorenne ai mutamenti derivanti da un disconoscimento di paternità. Con riferimento al soggetto minorenne la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato che la difformità tra la realtà oggettiva e quella formale non è da sola sufficiente a giustificare la pronuncia del Giudice richiesto di ristabilire la verità effettiva. L'azione di disconoscimento infatti va confrontata con l'interesse del minore, che costituisce il vero bene giuridico tutelato dalla normativa. Il favor veritatis incontra il limite del favor minoris, nel senso che occorre operare un bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della realtà biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari (Cass. I, n. 6517/2019). Il Giudice, al fine dell'accoglimento della domanda, deve valutare l'interesse del soggetto da intendersi con riferimento alla tutela della sua identità personale e all'esistenza o meno di significativi e attuali rapporti interpersonali tra le parti: indipendentemente da considerazioni meramente economiche e con un accertamento in concreto riferito all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. La normativa processuale riguardante il curatore speciale è dettata dagli artt. 78,79 e 80 c.p.c. L'art. 1, commi 30 e 31, della l. n. 206/2021, di delega per la riforma del processo civile, ha modificato queste norme (con decorrenza dal 180° giorno dalla sua pubblicazione sulla G.U.) con l'inserirvi le disposizioni per cui: anche il minore che abbia compiuto i 14 anni può fare istanza di nomina del curatore speciale; la nomina può essere effettuata anche quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; la nomina è disposta dal Giudice che procede quando ne sorge l'occasione nel corso del processo. Il contenuto di queste disposizioni è poi stato modificato dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti da instaurarsi dopo il 28 febbraio 2023, a seguito dell'introduzione del rito unico in materia di persone, di minori e di famiglia (nuovi artt. 473-bis.2 e 473-bis.8). La disciplina del procedimento di disconoscimento è stata mutata dal d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi intrapresi dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento (i procedimenti pendenti a tale data proseguono secondo le norme in allora vigenti). Si applicano ai procedimenti di nuova introduzione le disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La competenza, quando si tratta di assumere decisioni che riguardano minori, spetta al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore. Se il procedimento non riguarda minorenni si applicano le ordinarie regole sul foro generale per le persone fisiche. Il ricorso introduttivo deve contenere i dati elencati nell'art. 473-bis.12 e indicare l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse. Dato il particolare contenuto della domanda (il disconoscimento di uno status e non certo una richiesta di affidamento o di assunzione di responsabilità) è da ritenere che all'atto non devono essere allegati i documenti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e neppure il piano genitoriale. La l. n. 206/2021, di delega per la riforma del processo civile, aveva inserito nell'art. 80 un ultimo comma contenente la disposizione per cui il minore doveva essere sentito dal curatore. Questa disposizione è stata trasferita dal successivo d.lgs. n. 149/2022 nell'art. 473-bis.8 c.p.c. Fatta eccezione per questo caso, il decreto riserva l'audizione al Giudice e disciplina questo adempimento con plurime norme parzialmente innovative rispetto alla normativa precedente. L'ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è compiuto dal Giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano (art. 473-bis.4 c.p.c.), quale atto dovuto allo scopo di consentire al giudice il doveroso bilanciamento tra gli interessi che contrastano con l'azione esercitata e l'interesse del minore. La giurisprudenza, in specie, ha affermato che l'omissione dell'ascolto non può trovare giustificazione né nel dubbio circa la capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2018). Le modalità dell'ascolto sono disciplinate dagli artt. 473-bis.5 c.p.c. e 152-quater, 152-quinquies disp. att. c.p.c. Nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui alla riforma del processo civile disposta dal d.lgs. n. 149/2022, al Giudice è attribuito il potere di nominare il curatore speciale del minore anche d'ufficio. Nel giudizio trovano applicazione le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere probatorio sicché spetta a chi esercita l'azione dimostrare l'insussistenza del rapporto biologico con il presunto figlio (cfr., Cass. n. 7965/2017). Per la giurisprudenza di merito (Trib. Lecce II, 15 giugno 2020, n. 1352) le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato e anche ex parte actoris sono idonee a integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 c.p.c., il quadro probatorio utilizzabile dal Giudice, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale. La sentenza di accoglimento della domanda assume, una volta passata in giudicato, efficacia di cosa giudicata erga omnes, in quanto inerente allo status della persona (Cass. ord., n. 19956/2021; Cass. n. 7581/2013). La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione (Cass. I ord., n. 27558/2021). Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene chiesto l'accertamento di altra paternità, così che nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. S.U., n. 8268/2023; Cass. n. 650189/2018). Il soggetto onerato dagli obblighi di assistenza familiare, sanzionati anche penalmente, non ne è liberato se non quando passa in giudicato la sentenza che pronuncia il disconoscimento; né il medesimo soggetto può dirsi liberato con l'asserire che il minore cui fa mancare i mezzi di sussistenza non è suo figlio (Cass. pen. VI, n. 8144/2020). Il principio può essere esteso alla situazione in cui versa l'infermo di mente. |