Azione di disconoscimento in caso di sospensione del termineInquadramentoQuando la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità è incapace alla sua valida proposizione perché si trova in stato di interdizione o perché versa in condizioni di abituale e grave infermità di mente, la decorrenza del termine di decadenza entro il quale l'azione deve essere esercitata gli impedirebbe di tutelare un suo diritto personalissimo. Per evitare questo risultato ingiusto, l'art. 245 c.c. stabilisce che il termine resti sospeso, sino a che dura l'interdizione o si protraggono le condizioni di abituale e grave infermità di mente. L'azione, tuttavia, può essere esercitata, nell'interesse del figlio che si trovi nelle dette condizioni, da un curatore speciale nominato dal Giudice. La formula che segue osserva le norme di cui al rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO PER DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ (ART. 245 C.C.) Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., C.F. ... [1], cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ... del Foro di ..., C.F. ..., fax ..., PEC ... [2], presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti, propone il seguente ricorso: OGGETTO DELLA DOMANDA L'esponente è stato nominato curatore speciale del Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., cittadino italiano, codice fiscale ...; La nomina trova ragione nelle condizioni in cui è venuto a trovarsi a seguito di un ictus il predetto Sig. ...; condizioni per effetto delle quali il predetto versa in situazione di grave infermità di mente, da ritenere ormai stabilizzata, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi; Il nominato Sig. ..., poco prima che l'evento lesivo lo colpisse (in data ... ) aveva espresso più volte l'intenzione di disconoscere il figlio ..., nato il ... in costanza del matrimonio contratto con la Sig.ra ..., tuttora sua coniuge e dalla quale si è separato; L'intenzione era stata manifestata anche per iscritto, in lettere inviate alla moglie e ad alcuni parenti, come risulta dalle produzioni in atti: La situazione è stata rappresentata al Pubblico Ministero presso il locale Tribunale, nella persona del Dott. ..., che ha assunto sommarie informazioni e ha chiesto al Tribunale il provvedimento di nomina di un curatore speciale cui affidare l'incarico di esercitare l'azione di disconoscimento, nella situazione di sospensione del termine che ne impedisce l'esercizio al titolare dell'azione; Il Tribunale con provvedimento del ... ha nominato l'esponente alle funzioni di curatore speciale; Con il presente atto lo scrivente esercita dunque l'azione di disconoscimento di paternità nei confronti di ..., nato a ..., avente lo status di figlio nato durante il matrimonio tra il Sig. ... e la Sig.ra .... FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA Dalle informazioni assunte sia dalla Procura della Repubblica che dall'esponente è risultato che i rapporti tra i coniugi sono stati caratterizzati dapprima da affetto e intimità e si sono progressivamente deteriorati a causa di dissapori subentrati a causa soprattutto di sopravvenute difficoltà patrimoniali; Il Sig. ... fu progressivamente assorbito da super lavoro nel tentativo di superare la crisi economica generale e, in specie, quella del settore di attività nel quale opera l'impresa edile di cui è titolare; in questa situazione compromessa, in data ... nacque un bambino a cui fu attribuito il nome ... e figurante come figlio dell'esponente nell'atto di nascita di cui allo stato civile del comune di ...; dopo la denuncia della nascita genitore Sig. ... ebbe conferma dal coniuge che detto bambino era figlio di un altro uomo, con il quale essa aveva intrattenuto una breve relazione proprio quando si erano diradati ed erano venuti a cessare i rapporti sessuali con il marito; il Sig. ... aveva fatto eseguire un sommario accertamento di laboratorio il cui risultato non ha lasciato dubbi in ordine alla paternità altrui del menzionato figlio ... : l'esponente è stato impedito a presentare l'istanza di disconoscimento entro il termine annuale di decadenza di cui all'art. 244 c.c. a causa grave ictus che lo ha reso nelle condizioni di incapacità attestate dai documenti medici in atti; In considerazione di quanto sopra riportato, ritiene l'esponente che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per esercitare l'azione di disconoscimento di paternità in oggetto e pertanto CHIEDE All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di ... : - di designare il Sig. Giudice relatore, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ai controinteressati, in modo che, sentite le parti, ascoltato il minore e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: accertare che il minore ..., nato a ..., il ..., non è figlio del Sig. ..., nato a ..., il ..., per i motivi sopra esposti, così vinta la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c. in relazione al matrimonio da lui contratto con la nominata Sig.ra ...; ordinare, conseguentemente, all'ufficiale di stato civile del comune di ..., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese in caso di opposizione. IN VIA ISTRUTTORIA [3] si chiede sin d'ora di ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra l'esponente e il minore sopra generalizzato. Si producono: estratto di dell'atto di matrimonio ...; certificato di stato di famiglia; atto integrale di nascita ...; documentazione medica ...; decreto di nomina del curatore speciale. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Avv. ... 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005 fa obbligo ai professionisti tenuti all'iscrizione ad albi ed elenchi di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese. 2. L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nel ricorso il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sanziona l'omessa indicazione del numero di fax con l'aumento della metà del contributo unificato. Tutti gli atti processuali devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). 3. Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998). CommentoLe cause della sospensione sono tassative. Non hanno rilievo né l'interdizione legale né l'inabilitazione. Tuttavia l'esigenza di non lasciare nell'incertezza le situazioni giuridiche di status per tutta la durata di condizioni di infermità abituali o irreversibili ha motivato la disposizione del comma 2 dell'art. 245 c.c. che prevede la nomina possibile di un curatore speciale che eserciti l'azione di disconoscimento invece e in luogo dell'incapace. L'azione ha lo scopo di superare la presunzione di paternità per la quale il padre è il marito della madre, secondo il disposto degli artt. 231 e 232 c.c. L'azione trova la propria giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto; essa presuppone la difformità tra la verità apparente, risultante dalla presunzione ex art. 232 c.c., e la verità sostanziale e obiettiva della filiazione (Trib. Novara 8 novembre 2018). Essa mira a far accertare che il figlio è stato generato da un uomo diverso dal marito della madre e che, allo stato, il figlio è figlio della sola madre (Trib. Nola II, 26 settembre 2019, n. 1971). Il disconoscimento di paternità è un'azione di stato finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da un altro uomo e trova la sua giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Il presupposto, in particolare, è costituito dal dato della difformità tra la verità apparente, risultante dalla presunzione di cui all'art. 232 c.c. e la verità sostanziale e oggettiva della filiazione. La suddetta difformità non è, tuttavia, da sola sufficiente a giustificare la pronuncia del Giudice che ristabilisca la verità effettiva. L'azione di disconoscimento infatti va confrontata con l'interesse del minore, che costituisce il vero bene giuridico tutelato dalla normativa. Il favor veritatis incontra il limite del favor minoris, nel senso che occorre operare un bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della realtà biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari (Cass. I, n. 6517/2019). Il Giudice, al fine dell'accoglimento della domanda, deve valutare l'interesse del minore da intendersi con riferimento alla tutela della sua identità personale e all'esistenza o meno di significativi e attuali rapporti interpersonali tra le parti: indipendentemente da considerazioni meramente economiche e con un accertamento in concreto riferito all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. La disciplina del procedimento di disconoscimento è stata mutata dal d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi intrapresi dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento (i procedimenti pendenti a tale data proseguono secondo le norme in allora vigenti). Si applicano ai procedimenti di nuova introduzione le disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La competenza, quando si tratta di assumere decisioni che riguardano minori, spetta al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore. Se il procedimento non riguarda minorenni si applicano le ordinarie regole del foro generale per le persone fisiche. Il ricorso introduttivo deve contenere i dati elencati nell'art. 473-bis.12 e indicare l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse. Dato il particolare contenuto della domanda (il disconoscimento di uno status e non certo una richiesta di affidamento o di assunzione di responsabilità) è da ritenere che all'atto non devono essere allegati i documenti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e neppure il piano genitoriale. Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio secondo cui Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (sent. n. 8268/2023; conforme Cass. n. 17392/2018). Nel giudizio trovano applicazione le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere probatorio sicché spetta a chi esercita l'azione dimostrare l'insussistenza del rapporto biologico con il presunto figlio (cfr., Cass. n. 7965/2017). Per la giurisprudenza di merito (Trib. Lecce II, 15 giugno 2020, n. 1352) le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato e anche ex parte actoris sono idonee a integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 c.p.c., il quadro probatorio utilizzabile dal Giudice, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale. La sentenza di accoglimento della domanda assume, una volta passata in giudicato, efficacia di cosa giudicata erga omnes, in quanto inerente allo status della persona (Cass. ord., n. 19956/2021; Cass. n. 7581/2013). La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione (Cass. I ord., n. 27558/2021). Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene chiesto l'accertamento di altra paternità, così che nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. S.U., n. 8268/2023; Cass. n. 650189/2018). Le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese de relato, anche ex parte actoris, sono idonee a integrare unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 c.p.c., il quadro probatorio utilizzabile dal Giudice del merito, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale (Trib. Lecce II, 15 giugno 2020, n. 1352). |