Comparsa di costituzione e risposta nell'azione di contestazione dello stato di figlio

Francesco Bartolini

Inquadramento

L'azione di contestazione dello stato di figlio è esercitata dinanzi al tribunale in composizione collegiale (essendo obbligatorio l'intervento del P.M.). Nella disciplina che resta in vigore la domanda apre un procedimento che si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione. La resistenza nel giudizio, ad opera di chi si oppone alla domanda, presuppone la costituzione a mezzo di comparsa di risposta.  Una specifica normativa processuale per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglie è stata  introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di efficacia del provvedimento. Per quanto riguarda la costituzione in giudizio della parte convenuta, tuttavia, l'art. 473-bis.16 si limita a richiamare l'art. 167 e, per quanto riguarda il contenuto della comparsa e la documentazione da allegare, l'art.473-bis.12 c.p.c.

Formula

TRIBUNALE DI ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nella causa civile n. R G. ...

PROMOSSA

da: ...,  rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., come in atti generalizzato,

ricorrente

CONTRO

..., nato a ….., il …., residente in ….., C.F. ….,

convenuto-

e ..., nata a ……, il …., residente in …., C.F.

- litisconsorte necessaria  -

 

L’esponente Avv. …., del Foro di ….., C.F. ….., PEC ….. 1, in  nome e per conto del nominato sig. …. nato a …., il …., residente in ….., C.F. …..2,  , rappresentato in base a procura in calce e domiciliato presso il proprio studio in …..

VISTO

Il ricorso notificato, a istanza dell'attore, in data ..., dichiara di costituirsi in giudizio per opporsi alla domanda e a tal fine espone quanto segue.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il ricorrente ha contratto in data ….., in ….. matrimonio con la sig. …..;

il ricorrente dall’atto di nascita di tale ….. risulta essere suo genitore, come da certificato Comune di ….. n….,

con atto di ricorso depositato in data …., il nominato sig. ha esercitato l’azione di contestazione dello stato di figlio posseduto dal sig….

io ricorrente sostiene che ... e conseguentemente contesta lo stato di figlio nato nel matrimonio con la Sig.ra ..., convenuta,  e nel giudizio ha evocato la sig.ra …., quale litisconsorte necessaria;

a fondamento della domanda  il ricorrente afferma ….. e offre di provare che ….;

Si contesta quanto ex adverso esposto in  ricorso e in contrario si oppone:

non è vero che …… mentre è vero invece che ….

È accaduto, infatti, che …. In particolare, si eccepisce non esser vero che ....

 

MOTIVI DI DIRITTO

L’art. ... dispone che ….;

tale norma riserva la legittimazione a...;

la disposizione va pertanto interpretata....

Tanto precisato, e fatta ogni riserva di meglio precisare, dedurre e argomentare, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed effettuati gli eventuali ed opportuni accertamenti,

respingere siccome infondata nel merito e indimostrata la domanda attrice;

con vittoria di spese di causa, IVA e CPA come per legge.

 

IN VIA ISTRUTTORIA 3

Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

“vero che ...;

vero che ... ”.

Si indicano a testimoni: ....

Ai sensi dell’art. 473-bis. 12 si producono i seguenti documenti:

…….

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

...

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

[1] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nella comparsa il proprio codice fiscale; l’obbligo di indicare anche il numero di FAX è stato soppresso dal Correttivo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di riforma del processo civile . Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati con modalità esclusivamente telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha dettato il Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari.

[2] 2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005).

[3] Le deduzioni istruttorie possono essere  completate in un momento successivo alla costituzione in giudizio e, in particolare, con la seconda memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.

Commento

Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 la disciplina della costituzione in giudizio nei procedimenti in materia di stato delle persone, di minori e di famiglie è dettata da due norme, richiamate dall'art. 473-bis.16 c.p.c. L'art. 167 c.p.c. dispone anche per tali procedimenti che il convenuto deve proporre tutte le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; indicare i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione; formulare le conclusioni; proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio; dichiarare, se ne è il caso, che intende chiamare in causa il terzo. A sua volta, l'art. 473-bis.12 (che riguarda il contenuto del ricorso introduttivo e anch'esso esplicitamente richiamato) aggiunge che la comparsa deve esporre in maniera chiara e sintetica i fatti e gli elementi di diritto oggetto della difesa; che i mezzi di prova devono essere indicati in modo specifico; che l'atto indichi l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto le stesse domande o domande ad esse connesse; e che, in caso di presenza di figli minori, all'atto siano allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Spetta all'attore fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda; per converso, il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e indicare i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione (art. 167 c.p.c.). Vale in proposito il principio di non contestazione, per il quale il Giudice può considerare provati i fatti non specificamente contestati: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto ... a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda dell'attore, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. III, n. 19896/2015). “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Tuttavia, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione quale indice, in positivo e di per sé, di una linea incompatibile con la negazione del fatto, in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto; altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere-dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 167 c.p.c., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” (Cass. I, n. 6936/2004). Il principio è stato ribadito da Cass. III ord., n. 9439/2022: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione)”.

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