Ricorso al giudice per mancato consenso dell'altro genitore al riconoscimento

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento del figlio, il riconoscimento ad opera dell'altro genitore è subordinato ad una condizione alternativa: il consenso del figlio se ha compiuto i quattordici anni ovvero il consenso del primo genitore se il figlio non ha compiuto i quattordici anni. In quest'ultimo caso, per impedire che la mancata prestazione del consenso ad opera del primo genitore escluda, di fatto, il potere di riconoscimento dell'altro, l'art. 250 c.c. predispone una procedura che consente al giudice di superare il rifiuto, se ingiustificato con riferimento all'interesse del figlio. La formula che si propone si riferisce al caso in cui il figlio cui si riferisce il riconoscimento  non ha compiuto i quattordici anni.

Formula

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ....

RICORSO 1 EX ART. 250, QUARTO COMMA, C.C.

Il Sig. ...., nato a .... il ...., residente in ...., C.F. .... 2, cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. .... del Foro di ...., C.F. ....,PEC .... 3, presso il cui studio in .... è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti, propone il seguente ricorso per mancato consenso al riconoscimento

 ESPOSIZIONE DEI FATTI

PREMESSO CHE

L'esponente nel periodo dal .... al .... ha convissuto more uxorio con la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., attualmente residente in ....;

dalla relazione suddetta in data .... è nato un figlio, ancora infraquattordicenne, residente con la madre;

in considerazione di gravi difficoltà economiche insorte e di dissapori che intervennero nella vita di coppia, l'esponente acconsentì che il figlio venisse riconosciuto soltanto dalla madre e che con la stessa egli andasse a vivere;

nel volgere di qualche anno l'esponente si è reso conto dell'errore commesso per inesperienza e per la giovane età ed ha maturato il proposito di rimediarvi, sia pure tardivamente;

l'esponente ritiene che sia di interesse anche del figlio avere una paternità certa e riconosciuta, non disonorevole, posto che il genitore ha uno stabile lavoro e gode di fama di persona onesta e laboriosa;

la Sig.ra ...., informata delle intenzioni dell'esponente, ha opposto rifiuto ad acconsentire al riconoscimento, motivato dal tempo trascorso e dal risentimento covato per il disinteresse sino ad ora mostrato dall'esponente per il mantenimento e la cura del figlio;

inutilmente l'esponente ha cercato di convincere la predetta della serietà dei suoi propositi, che pongono fine ad un periodo di assenza dovuta soltanto a mancanza di riflessione e alla totale dedizione ad un lavoro che potesse por fine ai bisogni economici sofferti in precedenza;

poiché il rifiuto del consenso persiste e poiché il figlio da riconoscere non ha ancora compiuto i quattordici anni, si rende necessario il ricorso a codesto ill.mo Tribunale per ottenere una sentenza che, valutato l'interesse del minore, tenga luogo ed effetto del consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento 4.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale, assunte eventualmente sommarie informazioni 5, voglia:

in via istruttoria:

– nominare al minorenne un curatore speciale;

– assumere sommarie informazioni e disporre gli accertamenti che saranno ritenuti necessari;

– provvedere all'ascolto del minore, che ha compiuto i dodici anni;

nel merito:

– disporre i provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione genitoriale;

– pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso rifiutato con le disposizioni conseguenti al riconoscimento per quanto riguarda: l'affidamento e il mantenimento del minore ...., ai sensi dell'art. 315-bis c.c.; e il cognome del medesimo, ai sensi dell'art. 262 c.c.

Con vittoria di spese in caso di opposizione.

Si producono l'atto di nascita del minore .... e le richieste scritte di consenso al riconoscimento. Si producono inoltre: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché su quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; il piano genitoriale.

Si dichiara che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara inoltre che la presente causa è soggetta al contributo unificato per le cause di valore non determinabile.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1] [1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 del richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, deve ritenersi, anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sembra doversi annoverare quella in esame.

[2] [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005).

[3] [3]L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nel ricorso il proprio codice fiscale; l’obbligo di indicare anche il numero di FAX è stato soppresso dal Correttivo al d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile Tutti gli atti del procedimento devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.).

[4] [4]Cfr., in sede applicativa, Trib. Roma I, 29 gennaio 2015, n. 2066.

[5] [5]Il minore che ha compiuto i dodici anni o comunque capace di discernimento deve essere sentito: artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c.; 152-quater, 152-quinquies disp. att. c.p.c. (in generale, sulla questione, v. anche Cass. n. 21101/2014).

Commento

In tema di riconoscimento di figlio, l'art. 250 c.c. (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b, l. n. 219/2012) subordina, nell'ipotesi di minore infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto riconoscimento ha effettuato per primo e dispone, in alternativa, che, al compimento del quattordicesimo anno, il minore divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell'efficacia della domanda stessa di riconoscimento. Ne consegue che il raggiungimento, da parte del minore, dell'età ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, rilevabile d'ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro e, in difetto, dell'intervento del giudice. In tal senso si è espressa la S.C., la quale, preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità (Cass. I, n. 781/2017). Si è precisato che, con riguardo al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato già riconosciuto da uno dei genitori, il consenso di quest'ultimo, richiesto quando il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni (art. 250, comma 3, c.c.), spetta solo al primo genitore; infatti, il tutore del minore non può esprimere il consenso o il dissenso al secondo riconoscimento anche se il genitore che ha riconosciuto per primo è sospeso dalla responsabilità genitoriale. Il tutore, pertanto, oltre a rappresentare il minore negli affari civili, pur se tenuto alla cura della persona del minore, può assumere iniziative riconducibili alla sfera personalissima del tutelato solo in quanto a ciò espressamente autorizzato dal giudice (Cass. I, n. 17277/2014).

La competenza a provvedere apparteneva al tribunale ordinario. La l. 26 novembre 2021, n. 206 (di delega per la riforma del processo civile), modificò, tra l'altro, l'art. 38 disp. att. al c.p.c. in tema di ripartizione di attribuzioni tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni; e trasferì la competenza a quest'ultimo. Il successivo d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto un rito uniforme per le controversie in materia di persone, di minori e di famiglia; ed ha conservato il testo dell'art. 38 in punto competenza del tribunale per i minorenni per il procedimento ex art. 250, quarto comma se il procedimento riguarda costro. Sino a quando sarà costituito il tribunale specializzato per le persone, i minori e la famiglia permane la competenza deferita al tribunale per i minorenni; questo organo giudiziario sarà assorbito dal giudice specializzato (art. 50 r.d.l. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 149/2022).

L'art. 250, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, dispone che il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'art. 262.

Per il Tribunale di Monza (sent. 18 dicembre 2019, n. 2787) l'art. 250 c.c. devolve alla cognizione del giudice una valutazione circa l'interesse primario del figlio al riconoscimento, di guisa che il giudice è chiamato non solo a ratificare un fatto naturale (quale la procreazione del figlio da parte di un soggetto che si afferma esserne il padre) ma anche a valutare l'interesse del figlio ad avere quel soggetto come padre: la valutazione di rispondenza all'interesse del minore passa attraverso il necessario bilanciamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti, vale a dire, il diritto alla paternità e il diritto del minore ad avere un padre. Più incisivamente la Cass., ord. n. 24718/2021 ha ricordato che al giudice è richiesto di operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di chi vuole riconoscere il figlio e l'interesse del figlio, se questi è minore, da compiersi operando un giudizio prognostico che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale ma la sussistenza nel caso specifico di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.

È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, commi 3 e 4 c.c., sollevata in relazione agli artt. 2,3,24,31 e 32 Cost. – nella parte in cui rimette al giudice la decisione finale circa la rispondenza del riconoscimento all'interesse del figlio che non abbia ancora compiuto i quattordici anni, in assenza del consenso del genitore che lo abbia riconosciuto per primo – poiché la scelta del legislatore di dettare una clausola generale affidandone al giudice la concretizzazione nella singola fattispecie, non costituisce una delega al giudizio personale del singolo giudice, ma risponde all'esigenza di consentire l'adattamento del concetto generale dell'interesse del figlio, alle infinite varietà delle situazioni concrete che non potrebbero mai essere tutte previste nella norma scritta, consentendo così, senza lacune, in ogni caso il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti dalla norma (Cass. I, ord. n. 21428/2022). La prestazione del consenso non è elemento costitutivo della fattispecie di riconoscimento bensì una condicio iuris che può intervenire in corso di causa; il compimento dei quattordici anni e l'assenso del minore al riconoscimento non determinano l'inefficacia del secondo riconoscimento (Cass. II, n. 22953/2022).

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