Istanza di trasmissione del contratto di convivenza al comune di residenza delle partiInquadramentoLa l. n. 76/2016 ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata a pena di nullità. È una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231). Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza, come la sua modificazione o cessazione, devono essere trasmessi dal professionista che riceve l'atto ed autentica le firme all'ufficiale di stato civile per la registrazione. FormulaUfficio Anagrafe Presso il comune di ... Via ... PEC ... OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 52, L. N. 76/2016 Il sottoscritto Avvocato/Notaio ..., nella qualità di professionista che ha ricevuto [1] /autenticato il contratto volto a regolamentare la convivenza di fatto tra i Sig.ri ... e ..., stipulato in conformità all'art. 1, comma 50, l. n. 76/2016 TRASMETTE copia del suddetto contratto ai fini degli adempimenti di trascrizione di cui agli artt. 5 e 7 del regolamento approvato con d.P.R. n. 223/1989[2]. Luogo e data ... Firma Avv./Notaio ... 1. Per l'ipotesi di contratto o modifica successiva in forma pubblica. 2. Mediante circolare del Ministero degli Interni in data 1° giugno 2016 è stato precisato che l'ufficiale di stato civile che riceve il contratto è tenuto a: 1) registrare nelle schede di famiglia dei conviventi e nelle schede individuali, data e luogo di stipula nonché data ed estremi della comunicazione del professionista; 2) assicurare la conservazione agli atti della copia del contratto. CommentoLa l. n. 76/2016, tenendo conto di orientamenti già in precedenza affermati in dottrina ed in giurisprudenza, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata a pena di nullità. Si tratta di una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231). Il contratto di convivenza e gli atti di modificazione o cessazione devono essere trasmessi dal professionista che riceve l'atto ed autentica le firme, all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. A differenza di quanto previsto in tema di negoziazione assistita familiare, ex art. 6, d.l. n. 132/2014 nulla è stabilito, nel senso che non è contemplata alcuna sanzione pecuniaria, per l'ipotesi in cui il professionista non rispetti detto adempimento. Per altro verso, si è osservato che “nell'incertezza della formula, si dovrebbe concludere che il mancato o ritardato invio del contratto non ne determina la nullità (anche perché tale ipotesi non è prevista nel successivo comma 57) ma semplicemente la non opponibilità ai terzi; il contratto, dunque, continuerà a produrre effetti ma solo tra i conviventi e non erga omnes” (Simeone-Zanoni, Contratti di convivenza, in ilfamiliarista.it). Sembra, tuttavia, che non debba essere registrato il contratto nella sua interezza, con conseguenti problematiche rispetto alla tutela dei terzi quanto al regime patrimoniale prescelto dai conviventi di fatto (Simeone-Zanoni, Contratti di convivenza, cit.). |