Impugnazione del riconoscimento ad opera di un discendenteInquadramentoL'art. 267 c.c. disciplina alcune fattispecie di trasmissione dell'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio che si distinguono da quella, strettamente processuale, regolata dall'art. 110 c.p.c. Le une riguardano la successione nella posizione di chi non ha ancora esercitato l'azione ed è deceduto quando ancora avrebbe potuto esercitarla. La situazione di cui all'art. 110 c.p.c. configura una successione nei poteri e nei diritti processuali già esercitati dal dante causa. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO IMPUGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO (ART. 267 C.C.) Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ... 1, residente in ..., cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., PEC ..... 2, presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce PREMESSO CHE Il proprio genitore, nato a ..., il ..., dalla Sig.ra ... fu riconosciuto come figlio nato fuori del suo matrimonio dal Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., residente in ...; questi, coniugato con tale ..., ebbe una notoria relazione adulterina con la detta Sig.ra ..., poi cessata con la nascita del figlio beneficiario del riconoscimento, padre dell'esponente; a seguito di un violento diverbio per motivi economici, l'autore del riconoscimento apprese che il riconoscimento da lui effettuato, sulla scorta delle asserzioni ricevute dalla donna, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, non rispondeva a verità e che gli era stato suggerito per ragioni strumentali; appresa la circostanza, il detto genitore prese accordi con un legale per promuovere l'azione di impugnazione del riconoscimento, risultato viziato da difetto di veridicità; l'improvviso decesso del genitore, avvenuto il ..., ha impedito l'esercizio concreto dell'azione di impugnazione; interessa all'esponente, quale discendente del soggetto inveritieramente riconosciuto come figlio, far risultare formalmente tale difetto di veridicità, onde poi reclamare un conseguente status personale conforme alla realtà storica. Sulla base di quanto sopra riferito, voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: accertare che non risponde al vero il riconoscimento di figlio effettuato dal convenuto con atto a ministero Notaio Dott. ..., in ..., in data ... e riferito al padre dell'esponente Sig. ..., nato a ..., il ..., e deceduto il ...; conseguentemente dichiarare che detto padre dell'esponente Sig. ..., non è figlio del convenuto Sig. ..., ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ..., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese e diritti in caso di opposizione, come da nota che si produce. In via istruttoria 3 si chiede sin d'ora di ammettere consulenza tecnica medica per accertare, per quanto sarà possibile, il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il convenuto Sig. ..., e l'esponente. Si producono i seguenti documenti: Atto notarile di riconoscimento ...; Atto integrale di nascita del minore .... Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c., che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... Relazione di notificazione. [1] 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [2] . L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale; l'obbligo di indicare anche il numero di codice fiscale è stato soppresso dal d.lgs. 164/2024 di correzione del d.lgs. 149/2022, riforma del processo civile. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005). [3] 3. Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998). CommentoIl d.lgs. n. 154/2013, ha modificato il testo dell'art. 263 c.c., che consente l'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, per l'esigenza di operare un più conveniente equilibrio tra il favor veritatis e la certezza delle situazioni di rilievo giuridico. L'azione è imprescrittibile soltanto per il figlio, come garanzia di tutela di un diritto alla propria identità che non avrebbe potuto essere limitato nel tempo. Per i soggetti diversi dal figlio sono stati introdotti termini di decadenza, preclusivi dell'esercizio dell'impugnazione. L'azione è ammessa in funzione della oggettiva non verità della dichiarazione di riconoscimento, indipendentemente dallo stato soggettivo del suo autore e, pertanto, a maggior ragione nel caso di consapevolezza della sua falsità (Cass. I, n. 5886/1991; Trib. Napoli 11 aprile 2013, in Foro it., 2013, 6, 2040, nota di Casaburi). È proponibile l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, benché il riconoscimento sia avvenuto in mala fede, quando sia proposta da terzi (nella specie, gli eredi dell'autore del riconoscimento), dotati al riguardo di autonoma legittimazione (Cass. I, n. 3834/2017). È stato chiarito che l'interesse all'azione non è proprio anche del P.M., che è legittimato soltanto all'intervento, ex art. 70, comma 3, c.p.c.: Cass. I, n. 13281/2006; Cass. I, n. 2515/1994. L'art. 9 della l. n. 40/2004, vieta l'esercizio dell'azione di impugnazione del riconoscimento di maternità o paternità al coniuge o al convivente il cui consenso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sia rilevabile da atti concludenti (la procreazione suddetta è vietata, nei limiti di cui alle sentenze della Corte cost. n. 194/2014 e n. 96/2015). Le contestazioni dello status filiationis nel nostro ordinamento sono disciplinate da azioni tipizzate. L'unica azione disciplinata dall'ordinamento italiano applicabile per contestare la sussistenza del legame di filiazione tra i genitori nel caso di contestazione della trascrizione dell'atto di nascita formato all'esito di pratiche di procreazione medicalmente assistita che comprendono la gestazione per altri è l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (Trib. Roma I, 11 febbraio 2020, n. 3017). La competenza a conoscere dell'impugnazione appartiene al tribunale ordinario anche se l'azione è riferita al riconoscimento di un minore (art. 38 disp. att. c.c.). Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di efficacia del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, si applicano le norme del rito comune a tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La domanda è proposta con ricorso e la competenza spetta al tribunale determinato territorialmente secondo le regole processuali ordinarie. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse. La giurisprudenza era costante nel ritenere che l'azione di impugnazione del riconoscimento postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto autore dell'atto sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 17970/2015; Cass. I, n. 17095/2013; Cass. I, n. 4462/2003; Cass. I, n. 3976/2002). Più di recente si afferma che la dimostrazione suddetta non è necessaria, in quanto è sufficiente l'esame ematico a risolvere ogni questione, per la sua altissima percentuale di attendibilità. La prova può essere data con qualunque mezzo (Cass. I, n. 6136/2015), esclusi il giuramento e la confessione, per la natura indisponibile dei diritti di status (Cass. I, n. 4462/2003). È consentita la richiesta della consulenza tecnica ematica, non avente natura meramente esplorativa ma da ritenersi utile mezzo di prova (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 14462/2008; Cass. I, n. 3563/2006; Trib. Roma I, 10 giugno 2020, n. 8359). Il rifiuto del preteso padre di sottoporsi alle indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. VI ord., n. 28886/2019). La giurisprudenza ha posto in rilievo che il compito demandato al Giudice è di valutare l'interesse primario del figlio al riconoscimento, ragione per la quale il Giudice è chiamato non solo a ratificare un fatto naturale qual è la procreazione del figlio da parte di un soggetto che si afferma esserne il padre ma anche ad apprezzare l'interesse del figlio ad avere quel soggetto come padre. In proposito va effettuato un bilanciamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti: il diritto alla paternità e il diritto del minore ad avere un padre, sia in relazione alla propria identità personale e sia in relazione al fondamentale apporto, nella sua crescita psico fisica, della presenza di entrambi i genitori. In particolare, il diritto del genitore, pur se costituzionalmente garantito, non è assoluto in quanto è controbilanciato dal preminente diritto del minore a non vedere compromesso il proprio sviluppo: e il mancato riconoscimento può configurarsi quale unico mezzo di tutela del diritto primario del minore ad una crescita equilibrata (Trib. Monza 18 dicembre 2019, n. 2787). Nell'ambito del percorso decisionale che il Giudice del merito è tenuto ad effettuare per giungere al doveroso bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris rientra l'ascolto del minore, anche se espressivo di una volontà non vincolante per il Giudice; e la sua omissione non può trovare giustificazione né nel dubbio sulla capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2019). L'art. 48 del d.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) dispone che la sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita; e che, nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. |