Impugnazione del riconoscimento ad opera del coniugeInquadramentoIl coniuge del soggetto riconosciuto dal genitore o dai genitori come nato fuori del matrimonio ha legittimazione ad impugnare l'atto di riconoscimento nel solo caso in cui tale soggetto sia morto prima di aver potuto esercitare la relativa azione in giudizio. Questa deve essere esercitata nel termine di un anno dalla data della morte. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO IMPUGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO (ART. 267 C.C.) Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., C.F. ... [1], cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., PEC ..., fax ... [2], presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce PREMESSO CHE L'esponente era coniugato con la Sig.ra ..., nata in ..., il ..., seco residente in ...; detta Sig.ra era stata riconosciuta, come figlia nata fuori del matrimonio, dal Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., coniugato con tale ..., nata a ..., il ..., C.F. ..., entrambi residenti in ...; il matrimonio con l'esponente è andato contro i desideri dei predetti, e costoro, a fronte della richiesta di un aiuto economico, hanno rivelato alla moglie dell'esponente che il riconoscimento di costei a suo tempo effettuato dal presunto padre non rispondeva a verità ma era stato motivato da finalità strumentali che indicavano nel modo seguente: ...; di questa asserzione, giunta inaspettata, offrirono a prova ...; appresa la circostanza, la coniuge dell'esponente prese accordi con un legale per promuovere l'azione di impugnazione del riconoscimento, risultato viziato da difetto di veridicità; l'improvviso decesso della stessa, avvenuto il ..., ha impedito l'esercizio concreto dell'azione di impugnazione; interessa all'esponente, quale marito della titolare dell'azione diretta di impugnazione, far risultare formalmente tale difetto di veridicità, onde realizzare un desiderio espresso in vita dalla propria moglie. Per le ragioni sopra esposte, voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: accertare che non risponde al vero il riconoscimento di ..., quale figlia nata fuori del matrimonio, effettuato dal convenuto Sig. ..., come sopra generalizzato, in ..., in data ...; conseguentemente dichiarare che il convenuto non è il padre della detta Sig.ra ..., nata a ..., il ..., deceduta in data ..., già coniuge dell'esponente; ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ..., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese e diritti in caso di opposizione, come da nota che si produce. In via istruttoria [3] si chiede sin d'ora di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: “ ... ”, indicandosi come testimoni i Sigg.ri .... Si producono i seguenti documenti: Atto notarile di riconoscimento ...; Atto integrale di nascita del minore .... Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c., che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. ... [1] 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale; l'obbligo di indicare anche il numero di FAX è stato soppresso dal d.lgs. 164/2024 di correzione del d.lgs. 149/2022, riforma del processo civile. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005). [3] 3. Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998). CommentoLa competenza a conoscere dell'impugnazione appartiene al tribunale ordinario anche se l'azione è riferita al riconoscimento di un minore (art. 38 disp. att. c.c.). Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di efficacia del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, si applicano le norme del rito comune a tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La domanda è proposta con ricorso e la competenza spetta al tribunale territorialmente determinato secondo le ordinarie regole processuali. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse. La giurisprudenza era costante nel ritenere che l'azione di impugnazione del riconoscimento postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto autore dell'atto sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 17970/2015; Cass. I, n. 17095/2013; Cass. I, n. 4462/2003; Cass. I, n. 3976/2002). Più recentemente si afferma che la detta dimostrazione non è necessaria in quanto a fornire la prova è sufficiente la consulenza ematica, avente una altissima percentuale di attendibilità. La prova può essere data con qualunque mezzo (Cass. I, n. 6136/2015), esclusi il giuramento e la confessione, per la natura indisponibile dei diritti di status (Cass. I, n. 4462/2003). È consentita la richiesta della consulenza tecnica ematica, non avente natura meramente esplorativa ma da ritenersi utile mezzo di prova (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 14462/2008; Cass. I, n. 3563/2006; Trib. Roma I, 10 giugno 2020, n. 8359). La mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non ha la valenza probatoria prevista dall'art. 115 c.p.c., poiché, vertendosi in ambito di diritti indisponibili, sugli stessi non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinunzia (Cass. I ord., n. 4791/2020). Il rifiuto del preteso padre di sottoporsi alle indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. VI ord., n. 28886/2019). Nel processo deve intervenire il P.M. che, tuttavia, non ha diritto di azione o di impugnazione (Cass. I, n. 13281/2006; Cass. I, n. 2515/1994). È proponibile l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, benché il riconoscimento sia avvenuto in mala fede, quando sia proposta da terzi (nella specie, gli eredi dell'autore del riconoscimento), dotati al riguardo di autonoma legittimazione (Cass. I, n. 3834/2017). Nel giudizio l'altro genitore, che pure abbia effettuato il riconoscimento, è litisconsorte necessario, secondo la regola dettata dall'art. 250 c.c., da valersi come principio di natura generale (Cass. I, n. 95/2021, che ne ha fatto applicazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c.). L'art. 48 del d.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) dispone che la sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita; e che, nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. |