Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di impugnazione del riconoscimento (generica)InquadramentoL'impugnazione del riconoscimento del figlio, da proporsi dinanzi al tribunale in composizione collegiale, apre un procedimento che secondo l'originaria disciplina dettata dal codice di procedura civile si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione. Ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applica la normativa dettata per il rito uniforme alle controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. In entrambi i casi la resistenza nel giudizio, ad opera di chi si oppone alla domanda, presuppone la costituzione a mezzo di comparsa di risposta. FormulaTRIBUNALE DI ... Nella causa civile n. R G. ... PROMOSSA DA ..., attore ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., come in atti generalizzato CONTRO ..., nato a ….., il ….., residente in ….., C.F. …. 1 - convenuto - L'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ...,, PEC ..., che rappresenta, in forza di delega a margine del presente atto, il Sig. ..., ai fini del giudizio elettivamente domiciliato presso la persona e nello studio dello scrivente, in .... VISTO Il ricorso notificato in data ..., dichiara di costituirsi in giudizio per opporsi alla domanda e a tal fine espone quanto segue. ESPOSIZIONE DEI FATTI Con ricorso depositato in data ……, il sig. …. ha impugnato l’atto di riconoscimento di paternità con il quale, per rogito notarile Notaio dott. …., il ….., in ….., l’esponente convenuto si dichiarava suo genitore L'attore ricorrente sostiene che .... A prova del suo assunto deduce che …. e chiede ammettersi prove orali e per documenti Si contesta in fatto e in diritto quanto per tal modo esposto in citazione e in contrario si oppone: MOTIVI DI DIRITTO Il ricorso per impugnazione non può essere accolto, in quanto...; in via preliminare si oppone che ……; Il riconoscimento di paternità trova motivo nelle seguenti circostanze...; .... In particolare, si eccepisce che .... Tanto precisato, e fatta ogni riserva di meglio precisare, dedurre e argomentare, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed effettuati gli eventuali ed opportuni accertamenti, respingere siccome infondata nel merito e indimostrata l’impugnazione proposta dal ricorrente sig. ….; con vittoria di spese, diritti ed onorari, come da nota che si produce. In via istruttoria 2 chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: “vero che ...; vero che ... ”. Si indicano a testimoni: .... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 2. Le deduzioni istruttorie possono essere effettuate mediante la comparsa di costituzione e risposta ma anche successivamente, entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. [2] 2. Le deduzioni istruttorie possono essere effettuate mediante la comparsa di costituzione e risposta ma anche successivamente, entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. CommentoPer i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 la costituzione nel giudizio deve essere effettuata con comparsa contenente le indicazioni di agli artt. 167 e 473-bis.12 c.p.c. In particolare, l'atto deve contenere le indicazioni previste, a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473-bis.12; contenere la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la difesa si fonda; e contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali la parte intende avvalersi. La giurisprudenza era costante nel ritenere che l'azione di impugnazione del riconoscimento postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto autore dell'atto sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 17970/2015; Cass. I, n. 17095/2013; Cass. I, n. 4462/2003; Cass. I, n. 3976/2002). Di recente si afferma che la detta dimostrazione non è necessaria, in quanto ha effetto di assoluta attendibilità la prova ematica. La prova può essere data con qualunque mezzo (Cass. I, n. 6136/2015), esclusi il giuramento e la confessione, per la natura indisponibile dei diritti di status (Cass. I, n. 4462/2003). È consentita la richiesta della consulenza tecnica ematica, non avente natura meramente esplorativa ma da ritenersi utile mezzo di prova (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 14462/2008; Cass. I, n. 3563/2006; Trib. Roma I, 10 giugno 2020, n. 8359). La prova ematica è considerata la più attendibile: la prova dell'assoluta impossibilità di concepimento non è diversa da quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il favor veritatis a orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione (Trib. Pordenone 13 aprile 2018, in Guida al dir., 2018, 43, 62). Nel processo deve intervenire il P.M. che, tuttavia, non ha diritto di azione o di impugnazione (Cass. I, n. 13281/2006; Cass. I, n. 2515/1994). Spetta all'attore fornire una prova rigorosa; per converso, il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e indicare i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione (art. 167 c.p.c.). Qualora l'azione riguardi più minori, non è sempre necessario, per Cass. I, n. 20940/2018, nominare curatori speciali diversi per ciascuno di essi; l‘obbligo sussiste nel solo caso di conflitto di interessi tra i figli. L'apprezzamento dell'interesse del minore trova ingresso non solo nel procedimento camerale ex art. 264 c.c., volto alla nomina del curatore speciale, ma anche nel giudizio di merito e in quello di appello (App. Catanzaro I, 28 gennaio 2020, n. 112). Si era affermato, in giurisprudenza, che vale in proposito il principio di non contestazione, per il quale il Giudice può considerare provati i fatti non specificamente contestati. Invero, la S.C. aveva evidenziato che i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. III, n. 19896/2015). La Corte di Cassazione ha poi mutato opinione: la mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non ha la valenza probatoria prevista dall'art. 115 c.p.c., poiché, vertendosi in ambito di diritti indisponibili, sugli stessi non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinunzia (Cass. I ord., n. 4791/2020). |