Nomina di curatore speciale all'infermo di mente per la proposizione dell'impugnazione del riconoscimentoInquadramentoNel procedimento di interdizione all’interdicendo è nominato un tutore provvisorio. Può accadere che ricorrano gli estremi per intraprendere una azione di disconoscimento di paternità. La formula ipotizza la sussistenza di un conflitto possibile di interessi che renda opportuna la nomina di un curatore speciale. FormulaTRIBUNALE DI ... DECRETO 1 DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE Il Presidente del tribunale, Dott. ... ha pronunciato il seguente DECRETO Vista l'istanza proposta dal Pubblico Ministero, in sede, in persona del Procuratore della Repubblica Dott. ..., per la nomina di un curatore speciale che rappresenti il sig. ..., nato a ..., il ..., residente a ….., C.F., ed eserciti per suo conto l'azione di impugnazione del riconoscimento come figlio nato fuori del matrimonio di ..., effettuato con dichiarazione all'ufficiale di stato civile del comune di ..., in data ...; rilevato che al soggetto a nome e per conto del quale è effettuata la richiesta, nella pendenza del procedimento per interdizione, è stato nominato un tutore provvisorio, ai sensi dell'art. 424 c.c. con provvedimento del tribunale di ..., in data ...; vista la dichiarazione del tutore provvisorio Sig. ..., che ha affermato sussistere conflitto di interessi con l'interdetto, in riferimento alla proposizione della detta azione, in quanto ...; ritenuta la necessità della nomina di un curatore speciale; vista la documentazione prodotta e assunte sommarie informazioni presso ...; ritenuto che è interesse dell'interd icendo la proposizione dell'impugnazione, posto che sussistono elementi affidabili in ordine al difetto di veridicità dell'atto di suo riconoscimento come figlio compiuto dal sopra nominato Sig. ...; nomina all'ufficio di curatore speciale il Dott. ..., con studio in .... Luogo e data ... Il Presidente ... Depositato in Cancelleria ... [1] Il decreto è pronunciato d'ufficio o a istanza, anche orale, di parte. L'art. 135 c.p.c. disponeva che il decreto pronunciato su ricorso scritto poteva essere redatto in calce ad esso; la disposizione è stata soppressa dal d.lgs. n. 164/2024 di correzione del d.lgs. 149/2022, riforma del processo civile, in conseguenza della digitalizzazione del processo, per la quale tutti gli atti processuali devono essere depositati con modalità telematiche. Se il provvedimento è richiesto oralmente, si redige un verbale nel quale è inserito lo stesso decreto. È tipico atto di organizzazione e di ordine: non deve essere motivato, tranne nei casi in cui è previsto altrimenti (art. 135 c.p.c.). CommentoIl riconoscimento effettuato da chi è stato dichiarato interdetto, per interdizione giudiziale, è viziato da difetto di capacità di agire. Nella pendenza del procedimento di interdizione all’interdicendo è nominato un tutore provvisorio. L'atto può essere impugnato dal tutore dell'interdetto. La formula ipotizza la sussistenza di un conflitto possibile di interessi che renda opportuna la nomina di un curatore speciale. La nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il Giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi (Cass. I, n. 275/2020). L'art. 80, come modificato dalla l. n. 206/2021, di delega per la riforma del processo civile, ha attribuito la competenza a nominare il curatore speciale al Giudice che procede, nel caso in cui la necessità ne sorga a processo in corso. La disposizione è stata conservata dal successivo d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile. Se non è pendente un procedimento, la competenza per la nomina spetta al presidente del tribunale, cui la richiesta deve essere rivolta. Si veda ora l'art. 473-bis.8 c.p.c. nel quale sono state trasfuse alcune delle disposizioni dettate dal citato art. 80. La nomina del curatore speciale ha efficacia ex tunc, atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, quali decadenze o preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la nomina è preposta (Cass. III, n. 19149/2014). |