Impugnazione del riconoscimento per interdizione giudizialeInquadramentoL'atto di riconoscimento non esige formalità particolari ed il suo compimento potrebbe, in ipotesi, essere effettuato da una persona in condizioni di interdizione giudiziale all'insaputa o al di fuori del controllo del tutore. L'art. 266 c.c. demanda al tutore l'azione di impugnazione; questa può essere esercitata anche dall'interdetto, dopo che l'interdizione è stata revocata, o, se l'interdetto decede prima di aver potuto promuovere l'azione, dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO IMPUGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO (ART. 266 C.C.) Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. [1], residente in ..., rappresentato dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., PEC ..., fax ... [2], presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce PREMESSO CHE L'esponente è stato nominato, con decreto in data ..., tutore del Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., cittadino italiano, dichiarato interdetto per infermità di mente con sentenza di codesto Ill.mo Tribunale in data ...; la condizione di incapacità del predetto, non congenita, fu causata da un grave incidente stradale, a seguito del quale egli riportò ...; il predetto aveva una relazione con una coetanea che il giorno ... ebbe una figlia, cui fu attribuito il nome di ...; la donna ha convinto l'interdetto a riconoscere come propria la bambina; l'atto di riconoscimento fu effettuato davanti all'ufficiale di stato civile del comune di ..., che non rilevò le condizioni di incapacità del dichiarante; poiché la dichiarazione di interdizione giudiziale rende l'interdetto incapace di effettuare il riconoscimento di un figlio, come dispone l'art. 266 c.c., si rende necessario promuovere l'azione di impugnazione del riconoscimento, effettuato illegittimamente; al fine di promuovere la presente impugnazione di riconoscimento l'esponente tutore ha provveduto a chiedere al Sig. Presidente di codesto Tribunale la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore nel presente procedimento, nomina avvenuta con decreto in data ..., nella persona del Dott. ...; Tutto ciò premesso, l'esponente, nella sua qualità di tutore dell'interdetto Sig. ... chiede che, eseguiti gli adempimenti di rito e nominato il Giudice istruttore: CONCLUSIONI Voglia l'ill.mo Tribunale, effettuati gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni: accertare che il riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio del minore ..., avvenuto con dichiarazione dell'interdetto ... in ..., il ..., fu effettuato da costui in condizioni di incapacità di agire, in quanto il medesimo era stato dichiarato interdetto con sentenza ...; dichiarare, pertanto, nullo il detto riconoscimento; ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ..., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dall'art. 49 del d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese e diritti in caso di opposizione, come da nota che si produce. In via istruttoria [3] si chiede sin d'ora di ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli: “Vero che ... ”. Si indicano a testi .... Lo scrivente difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC o di fax indicati in epigrafe. Ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 115/2002 si dichiara inoltre che la presente causa è esente dal contributo unificato. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). 2. L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sanziona l'omessa indicazione del numero di fax con l'aumento della metà del contributo unificato. I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005). 3. Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998). CommentoLa competenza a conoscere dell'impugnazione in esame appartiene al tribunale ordinario anche se l'azione è riferita al riconoscimento di un minore (art. 38 disp. att. c.c.). Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si seguono le forme stabilite per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia dettate dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile e di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. Per tali procedimenti la competenza per territorio è determinata secondo le comuni regole in tema di controversie tra persone. Se l'azione riguarda un soggetto minorenne la competenza per territorio appartiene al luogo di ultima residenza del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore (art. 473-bis.11 c.p.c.). L'ascolto del minore è necessario in tutte le azioni di status, anche se espressivo di una volontà non vincolante per il Giudice; ed è funzionale a consentire il doveroso bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris, onde la sua omissione non può trovare giustificazione né nel dubbio circa la capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2019). L'art. 48 del d.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) dispone che la sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita; e che, nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. |