Impugnazione del riconoscimento da parte di chi vi ha interesseInquadramentoL'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio è consentita a chiunque vi abbia interesse. La sussistenza di questo interesse deve avere rilievo giuridico e deve essere dimostrata dall'attore cui, spetta, al contempo, l'onere di provare il fondamento dei fatti costitutivi della domanda proposta. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO IMPUGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO (ART. 263 C.C.) Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ... 1, residente in ..., cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., PEC ...2, presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce, con il presente atto propone ricorso in impugnazione di riconoscimento di paternità ESPOSIZIONE DEI FATTI Con atto pubblico in data ..., redatto a ministero del Notaio Dott. ..., di ..., il Sig. ... riconobbe come proprio figlio nato fuori dal matrimonio tale ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., residente in ...; di recente l'esponente ha rinvenuto documenti dai quali risulta che, in realtà, il predetto non può essere il genitore della persona indicata come suo figlio perché era affetto da una patologia che lo aveva reso incapace di procreare; i documenti sono stati rinvenuti nell'abitazione dell'autore del riconoscimento, dopo la sua morte, avvenuta il ...; risulta pertanto provato che l'atto di riconoscimento era viziato da difetto di veridicità e che in realtà il presunto figlio ... non poteva essere figlio del deceduto Sig. ...; MOTIVI DI DIRITTO interessa all'esponente impugnare per difetto di veridicità l'atto di riconoscimento sopra indicato nella sua qualità di erede legittimo del defunto, dato che subirebbe il concorso nella successione del detto Sig. ..., ove non fosse dichiarato mendace il riconoscimento di figlio effettuato dal de cujus; l'interesse di cui è portatore l'esponente legittima la proposizione dell'impugnazione in quanto avente rilievo di diritto soggettivo alla successione ereditaria; tanto premesso, e visto l'art. 263 c.c. l'esponente chiede che, espletati gli adempimenti di rito e nominato il Giudice istruttore, CONCLUSIONI Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: accertare che, per i motivi sopra esposti, non risponde al vero il riconoscimento di figlio effettuato dal Sig. ... con atto effettuato ..., in ..., in data ..., riferito al convenuto Sig. ...; dichiarare che il convenuto Sig. ..., nato a ..., il ..., non è figlio del deceduto Sig. ..., nato a ..., il ...; ordinare, conseguentemente, all'ufficiale di stato civile del comune di ..., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese e diritti in caso di opposizione, come da nota che si produce. Si producono i seguenti documenti: Atto notarile di riconoscimento ...; Certificato di morte ...; Documentazione medica. Con riserva di chiedere consulenza medica sui documenti, in caso di contestazione. Ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 115/2002 si dichiara inoltre che la presente causa è esente dal contributo unificato. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del procedimento devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha dettato il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, riguardante, tra gli altri, i ricorsi introduttivi del procedimento. [2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale. L'obbligo di indicare anche il numero di fax è stato soppresso dal d.lgs. 164/2024 di correzione del d.lgs. 149/2022, riforma del processo civile, in conseguenza della digitalizzazione del processo per la quale tutti gli atti processuali devono essere depositaticon modalità telematiche . I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005). CommentoIl d.lgs. n. 154/2013, ha modificato il testo dell'art. 263 c.c., che consente l'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, per l'esigenza di operare un più conveniente equilibrio tra il favor veritatis e la certezza delle situazioni di rilievo giuridico. L'azione è imprescrittibile soltanto per il figlio, come garanzia di tutela di un diritto alla propria identità che non avrebbe potuto essere limitato nel tempo o nei modi. Per i soggetti diversi sono stati, invece, introdotti termini di decadenza, preclusivi dell'esercizio dell'impugnazione. In particolare, la legittimazione all'azione è estesa a chi vi abbia interesse: deve intendersi, un interesse concreto, di contenuto patrimoniale o morale, legittimo e attuale. Un tale interesse non ha il P.M., che è legittimato soltanto all'intervento, ex art. 70, comma 3, c.p.c.: Cass. I, n. 13281/2006; Cass. I, n. 2515/1994. La Corte di Appello di Milano 10 agosto 2015, n. 3397, ha dichiarato inammissibile l'azione di impugnazione di riconoscimento, per difetto di veridicità, da parte di chiunque vi abbia interesse, nei confronti di figli nati a seguito di inseminazione artificiale eterologa. Essa ha argomentato che nell'attuale contesto normativo legittimare chiunque vi abbia interesse ad una azione che ha il suo unico presupposto nella difformità tra la verità risultante dalla dichiarazione di riconoscimento e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione, comporterebbe la negazione della legittimità della pratica stessa e l'esposizione del figlio nato da fecondazione eterologa all'inesorabile caducazione del suo status. In pratica, il figlio non potrebbe mai avere un padre. L'azione è ammessa in funzione della oggettiva non verità della dichiarazione di riconoscimento, indipendentemente dallo stato soggettivo del suo autore e, pertanto, a maggior ragione nel caso di consapevolezza della sua falsità (Cass. I, n. 5886/1991; Trib. Napoli 11 aprile 2013, in Foro it., 2013, 6, 2040, nota di Casaburi). Le contestazioni dello status filiationis nel nostro ordinamento sono disciplinate da azioni tipizzate. L'unica azione disciplinata dall'ordinamento italiano applicabile per contestare la sussistenza del legame di filiazione tra i genitori nel caso di contestazione della trascrizione dell'atto di nascita formato all'esito di pratiche di procreazione medicalmente assistita che comprendono la gestazione per altri è l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (Trib. Roma I, 11 febbraio 2020, n. 3017). Ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applicano le norme del rito comune alle controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile. La competenza a conoscere dell'impugnazione appartiene al tribunale ordinario anche se l'azione è riferita al riconoscimento di un minore (art. 38 disp. att. c.c.). La competenza territoriale è determinata secondo le comuni regole stabilite per le controversie tra persone. Se l'azione riguarda soggetti minorenni, la competenza è determinata in base al luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore (art. 473-bis.11 c.p.c.). La giurisprudenza era costante nel ritenere che l'azione di impugnazione del riconoscimento postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto autore dell'atto sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 17970/2015; Cass. I, n. 17095/2013; Cass. I, n. 4462/2003; Cass. I, n. 3976/2002). Di recente si afferma che detta dimostrazione non è necessaria, posto che assume attendibilità decisiva la semplice consulenza ematica. La prova può essere data con qualunque mezzo (Cass. I, n. 6136/2015), esclusi il giuramento e la confessione, per la natura indisponibile dei diritti di status (Cass. I, n. 4462/2003). È consentita la richiesta della consulenza tecnica ematica, non avente natura meramente esplorativa ma da ritenersi utile mezzo di prova (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 14462/2008; Cass. I, n. 3563/2006). Il rifiuto del preteso padre di sottoporsi alle indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. VI, ord. n. 28886/2019). La giurisprudenza ha posto in rilievo il compito demandato al Giudice di valutare l'interesse primario del figlio al riconoscimento, ragione per la quale il Giudice è chiamato non solo a ratificare un fatto naturale qual è la procreazione del figlio da parte di un soggetto che si afferma esserne il padre ma anche ad apprezzare l'interesse del figlio ad avere quel soggetto come padre. In proposito va effettuato un bilanciamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti: il diritto alla paternità e il diritto del minore ad avere un padre, sia in relazione alla propria identità personale e sia in relazione al fondamentale apporto, nella sua crescita psico fisica, della presenza di entrambi i genitori. In particolare, il diritto del genitore, pur se costituzionalmente garantito, non è assoluto in quanto è controbilanciato dal preminente diritto del minore a non vedere compromesso il proprio sviluppo: e il mancato riconoscimento può configurarsi quale unico mezzo di tutela del diritto primario del minore ad una crescita equilibrata (Trib. Monza 18 dicembre 2019, n. 2787). Nell'ambito del percorso decisionale che il Giudice del merito è tenuto ad effettuare per giungere al doveroso bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris rientra l'ascolto del minore, anche se espressivo di una volontà non vincolante per il Giudice; e la sua omissione non può trovare giustificazione né nel dubbio sulla capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2019). L'art. 48 del d.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) dispone che la sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita; e che, nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. |