Impugnazione di riconoscimento esercitata dal curatore di minore infraquattordicenneInquadramentoIn nome e per conto del minore che non abbia ancora compiuto i quattordici anni, il Pubblico Ministero e l'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio possono chiedere la nomina di un curatore speciale che provveda a promuovere l'impugnazione del riconoscimento per difetto della sua veridicità. FormulaTRIBUNALE DI ... IMPUGNAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO (ART. 264 C.C.) Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ... 1, residente in ..., rappresentato dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., PEC ...2, presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce PREMESSO CHE L'esponente è stato nominato curatore speciale del minore ..., nato a ..., il ..., cittadino italiano, residente in ….., C.F. ……, con decreto del Presidente del Tribunale di ..., in data ...; la nomina ha trovato ragione nell'istanza presentata a tale scopo al Tribunale dal Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica Dott. ..., al fine di far esercitare l'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio effettuata da ..., nato a ..., il ..., con dichiarazione resa a ...; la dichiarazione di riconoscimento è verosimilmente viziata da difetto di veridicità in quanto ...; l'esponente ha esaminato la documentazione esibitagli ed ha sommariamente assunto informazioni dai familiari e dai conoscenti del minore, ricavandone elementi che sembrano confermare l'addebito di difetto di veridicità. MOTIVI DI DIRITTO sussiste l'interesse del minore all'impugnazione del riconoscimento, posto che .... l'impugnazione è fondata, atteso che….. l'art. 264 c.c. dispone che …. CONCLUSIONI sussiste l'interesse del minore all'impugnazione del riconoscimento, posto che .... Tanto premesso, e visti gli artt. 263 e 264 c.c., chiede che, espletati gli adempimenti di rito e nominato il Giudice istruttore: Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: accertare che non risponde al vero, per i motivi sopra esposti, il riconoscimento del minore ... quale figlio nato fuori del matrimonio effettuato con atto ..., in ..., in data ..., dal convenuto Sig. ..., come sopra generalizzato; conseguentemente, dichiarare che il detto minore, ..., nato a ..., il ..., non è figlio del convenuto; ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ..., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese e diritti in caso di opposizione, come da nota che si produce. Si producono i seguenti documenti: Atto notarile di riconoscimento ...; Atto integrale di nascita del minore ...; Documentazione medica. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Avv. ... [1] 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del procedimento devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha dettato il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, riguardante, tra gli altri, i ricorsi introduttivi del procedimento. [2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale. L'obbligo di indicare anche il numero di fax è stato soppresso dal d.lgs. 164/2024 di correzione del d.lgs. 149/2022, riforma del processo civile. I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005). CommentoL'azione è ammessa in funzione della oggettiva non verità della dichiarazione di riconoscimento, indipendentemente dallo stato soggettivo del suo autore e, pertanto, a maggior ragione nel caso di consapevolezza della sua falsità (Cass. I, n. 5886/1991; Trib. Napoli 11 aprile 2013, in Foro it., 2013, 6, 2040, nota di Casaburi). Le contestazioni dello status filiationis nel nostro ordinamento sono disciplinate da azioni tipizzate. L'unica azione disciplinata dall'ordinamento italiano applicabile per contestare la sussistenza del legame di filiazione tra i genitori nel caso di contestazione della trascrizione dell'atto di nascita formato all'esito di pratiche di procreazione medicalmente assistita che comprendono la gestazione per altri è l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (Trib. Roma I, 11 febbraio 2020, n. 3017). La competenza a conoscere dell'impugnazione appartiene al tribunale ordinario anche se l'azione è riferita al riconoscimento di un minore (art. 38 disp. att. c.c.). Ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applicano le norme del rito comune alle controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile. La competenza a conoscere dell'impugnazione appartiene al tribunale ordinario anche se l'azione è riferita al riconoscimento di un minore (art. 38 disp. att. c.c.). La competenza territoriale è determinata secondo le comuni regole stabilite per le controversie tra persone. Se l'azione riguarda soggetti minorenni, la competenza è determinata in base al luogo di residenza abituale del minore; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza spetta, entro l'anno dal trasferimento, al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore (art. 473-bis.11 c.p.c.).La giurisprudenza era costante nel ritenere che l'azione di impugnazione del riconoscimento postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto autore dell'atto sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 17970/2015; Cass. I, n. 17095/2013; Cass. I, n. 4462/2003; Cass. I, n. 3976/2002). Di recente si afferma che detta dimostrazione non è necessaria in quanto una prova sufficiente è fornita dalla consulenza ematica, avente valore decisivo e di elevatissima attendibilità. La prova può, comunque, essere data con qualunque mezzo (Cass. I, n. 6136/2015), esclusi il giuramento e la confessione, per la natura indisponibile dei diritti di status (Cass. I, n. 4462/2003). È consentita la richiesta della consulenza tecnica ematica, non avente natura meramente esplorativa ma da ritenersi utile mezzo di prova (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 14462/2008; Cass. I, n. 3563/2006). La prova può essere data con qualunque mezzo (Cass. I, n. 6136/2015), esclusi il giuramento e la confessione, per la natura indisponibile dei diritti di status (Cass. I, n. 4462/2003). È consentita la richiesta della consulenza tecnica ematica, non avente natura meramente esplorativa ma da ritenersi utile mezzo di prova (Cass. I, n. 3944/2016; Cass. I, n. 14462/2008; Cass. I, n. 3563/2006). Il rifiuto del preteso padre di sottoporsi alle indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. VI, ord. n. 28886/2019). La giurisprudenza ha posto in rilievo che il compito demandato al Giudice è di valutare l'interesse primario del figlio al riconoscimento, ragione per la quale il Giudice è chiamato non solo a ratificare un fatto naturale qual è la procreazione del figlio da parte di un soggetto che si afferma esserne il padre ma anche ad apprezzare l'interesse del figlio ad avere quel soggetto come padre. In proposito va effettuato un bilanciamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti: il diritto alla paternità e il diritto del minore ad avere un padre, sia in relazione alla propria identità personale e sia in relazione al fondamentale apporto, nella sua crescita psico fisica, della presenza di entrambi i genitori. In particolare, il diritto del genitore, pur se costituzionalmente garantito, non è assoluto in quanto è controbilanciato dal preminente diritto del minore a non vedere compromesso il proprio sviluppo: e il mancato riconoscimento può configurarsi quale unico mezzo di tutela del diritto primario del minore ad una crescita equilibrata (Trib. Monza 18 dicembre 2019, n. 2787). Nell'ambito del percorso decisionale che il Giudice del merito è tenuto ad effettuare per giungere al doveroso bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris rientra l'ascolto del minore, anche se espressivo di una volontà non vincolante per il Giudice; e la sua omissione non può trovare giustificazione né nel dubbio sulla capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2019). Nel processo il figlio che non ha compiuto i quattordici anni non assume la qualità di parte. La nomina di un curatore speciale per lui è necessaria solo ove il Giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi (Cass. I, ord. n. 275/2020). Nel processo deve intervenire il P.M. che, tuttavia, non ha diritto di azione o di impugnazione (Cass. I, n. 13281/2006; Cass. I, n. 2515/1994). Per Cass. I, n. 5818/1989, il procedimento contemplato dall'art. 264 [comma 2] c.c., al fine dell'autorizzazione all'impugnazione nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione. L'art. 48 del d.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) dispone che la sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita; e che, nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. |