Comparsa di costituzione e risposta nel procedimento per dichiarazione giudiziale di paternità

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, da proporsi al tribunale in composizione collegiale, per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023, si svolge ancora nelle forme del giudizio ordinario di cognizione. Ai procedimenti instaurati dopo tale data, momento di efficacia del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, si applicano le norme del rito unico per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia (artt. 473-bis e ss. c.p.c.). La resistenza nel giudizio, ad opera di chi si oppone alla domanda, presuppone la costituzione a mezzo di una comparsa di risposta.

Formula

TRIBUNALE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 1

Nella causa civile n. R G. ....

PROMOSSA DA

...., attore, rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., come in atti generalizzati

CONTRO

...., convenuto

L'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., P.E.C. .... 2, che rappresenta, in forza di delega in calce al presente atto, il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. .... 3, residente in ...., cittadino italiano, ai fini del giudizio elettivamente domiciliato presso la persona e nello studio dello scrivente, in ....

VISTO

Il ricorso notificato in data ...., dichiara di costituirsi in giudizio per opporsi alla domanda e a tal fine espone quanto segue.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

L'attore sostiene che .... e conseguentemente chiede la dichiarazione giudiziale di paternità dell'esponente convenuto;

la richiesta si fonda sulle asserzioni per cui ….

A prova di quanto sostenuto si è dedotto che ….

MOTIVI DI DIRITTO

L'attore sostiene che .... e conseguentemente chiede la dichiarazione giudiziale di paternità dell'esponente convenuto;

Si contesta 4 in fatto e in diritto quanto per tal modo esposto in citazione ed in contrario si evidenzia che:

i presupposti per l’azione di dichiarazione della paternità e della maternità sono che ....

difetta nella vicenda di specie il requisito ....

la prova dedotta è inammissibile, posto che .....

In particolare, si eccepisce 5 che .....

Tanto precisato, e fatta ogni riserva di meglio precisare, dedurre e argomentare, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed effettuati gli eventuali ed opportuni accertamenti,

respingere siccome infondata nel merito e indimostrata la domanda attrice;

con vittoria di spese.

IN VIA ISTRUTTORIA 6

chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

“vero che ....;

vero che .... ”.

Si indicano a testimoni: ....

Si dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande con esse connesse.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1] [1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, la comparsa di risposta deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 del richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, deve ritenersi, anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sembra doversi annoverare quella in esame.

[2] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nella comparsa il proprio codice fiscale. L’obbligo di indicare anche il numero di codice fiscale è stato soppresso dal d.lgs. n. 164/2024 di correzione del d.lgs. n.149/2022, riforma del processo civile. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005).

[3] [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

[4] [4]Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda dell'attore, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cass. III, n. 19896/2015).

[5] [5]Ricorrente difesa è quella spiegata mediante l'exceptio plurium concumbentium mediante la quale si deduce che la madre intratteneva anche altre relazioni sentimentali.

[6] [6]Il convenuto può formulare le proprie istanze istruttorie mediante la comparsa di costituzione e risposta, tuttavia la relativa preclusione “scatta” soltanto con la seconda memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.

Commento

La legittimazione attiva e passiva all'azione è indicata dalla legge in modo esclusivo e tassativo. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione ai diritti indisponibili (Cass. I, n. 11727/2003).

La competenza a conoscere dell'azione spetta al tribunale ordinario, anche se riguarda soggetti minorenni. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di efficacia del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, si applicano le norme del rito comune a tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La costituzione in giudizio è effettuata mediante deposito telematico di una comparsa contente le indicazioni di cui agli artt. 167 e 473-bis.12. In particolare, l'atto deve dichiarare l'esistenza di eventuali altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse; contenere la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la difesa si fonda; e l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali la parte intende avvalersi.

È obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, come è disposto per tutte le cause in tema di stato delle persone (Cass. I, n. 14896/2017; Cass. I, ord. n. 17664/2015).

La contrarietà all'interesse del minore sussiste (per Cass. I, ord. n. 16356/2018) solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre che sarebbe tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale; in mancanza di tali elementi l'interesse del minore all'accertamento della paternità deve essere ritenuto, di regola, sussistente. L'interesse umano e affettivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non va più valutato dal tribunale quando il minore ha raggiunto i quattordici anni, essendo in tal caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore (Cass. I, n. 3935/2012, riferita all'allora vigente limite di anni sedici).

La prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo. Particolare importanza è stata attribuita al riscontro ematico (Cass. I, n. 15201/2017; Cass. I, n. 13880/2017; Cass. I, n. 24292/2017). La giurisprudenza ha affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito in materia dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità, né – conseguentemente – mediante l'imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge; e ogni diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. I, n. 783/2017). Cass. VI, ord. n. 28886/2019 ha affermato che il rifiuto del preteso padre di sottoporsi a indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda. L'accertamento immuno-ematologico non è subordinato alla prova dell'esistenza di una relazione e il rifiuto ingiustificato a sottoporvisi è suscettibile di essere valutato come ammissione (Cass. I, n. 16128/2019). La prova può essere data con ogni mezzo (Trib. Treviso I, 18 marzo 2020, n. 534) ma la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione: non un mezzo per valutare elementi di prova offerto dalle parti ma strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. I, n. 14916/2020).

L'art. 49, ultimo comma, d.P.R. n. 396/2000 dispone che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.

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