Azione per dichiarazione giudiziale di paternità promossa dal discendenteInquadramentoL'azione per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità spetta unicamente al figlio. Se questi muore prima di aver potuto esercitarla, la legittimazione si trasmette ai discendenti, che sono legittimati a promuoverla entro due anni dalla morte. Analogamente, se la morte avviene dopo che l'azione è stata promossa, si trasmette ai discendenti la legittimazione a proseguirla. FormulaTRIBUNALE DI .... RICORSO PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ 1 (ART. 269 C.C.) Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. .... 2, residente in ...., cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., P.E.C. .... 3, presso il cui studio in .... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce , presso il cui studio in .... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce, con il presente atto propone ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità ESPOSIZIONE DEI FATTI L'esponente è figlio di ...., nato a ...., il ...., già residente in .... e deceduto in data .... in ....; il predetto aveva lo stato di figlio della Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., C.F. .... che lo aveva riconosciuto al momento della nascita; in conseguenza del riconoscimento, il deceduto, come l'esponente che gli è succeduto, aveva il cognome materno; l'istante ha ragione di credere che suo padre era figlio biologico del Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., il quale, nel periodo anteriore alla nascita della poi deceduta genitrice, comprensivo del lasso temporale del concepimento, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la predetta, interrotta poi subito dopo l'evento natale; l'esistenza della cennata relazione era notoria, era stata ammessa pubblicamente e risulta comunque dimostrabile facilmente dalle lettere conservate dalla madre dell'esponente e dalle testimonianze di parenti e conoscenti; incomprensioni successive e l'intervento dei genitori dell'uomo, come riferito all'esponente da persone che conobbero la vicenda, cagionarono la cessazione della relazione e indussero il nominato Sig. .... a rendersi irreperibile nel momento in cui trattavasi di fare denuncia della avvenuta nascita; nonostante questo comportamento, il medesimo Sig. .... aveva fatto pervenire tramite terze persone aiuti economici alla madre del genitore dell'esponente, così rivelando di avere conservato sentimenti di affetto verso la ex compagna e un senso di responsabilità verso il figlio da costei messo alla luce. MOTIVI DI DIRITTO l'esponente attore, nella sua qualità di discendente di colui che avrebbe potuto esercitare l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità, ha interesse ad esercitare tale azione, in sostituzione del titolare premorto, non soltanto per far risultare la verità storica dei fatti ma anche per soddisfare un desiderio che il genitore aveva espresso in vita, e non aveva potuto concretare, per alcune difficoltà personali ed economiche; a fondamento della domanda, osserva che l’art. 269 c.c. prevede per la dichiarazione di paternità …. Ai sensi della medesima disposizione la prova della paternità è libera… L’art. 270 c.c. legittima il discendente …. Tanto premesso, l'esponente propone con il presente atto formale domanda per dichiarazione giudiziale di paternità e chiede: CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e ritenuta la legittimazione dell'attore, accertare che il convenuto sig. ...., come sopra generalizzato, è il padre biologico del Sig. ...., nato a .... il .... e deceduto in data, padre dell'esponente attore; ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di ...., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese e diritti in caso di opposizione, come da nota che si produce. IN VIA ISTRUTTORIA 4 si chiede sin d'ora di ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il convenuto Sig. ...., e l'esponente 5. Si producono i seguenti documenti: 1) Certificato di morte della madre .... 2) Atto integrale di nascita ..... Ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. si dichiara che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1] [1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 del richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, deve ritenersi, anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sembra doversi annoverare quella in esame. [2] [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [3] L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale. L’obbligo di indicare anche il numero di fax è stato soppresso dal d.lgs. 164/2024 di correzione del d.lgs. 149/2022, riforma del processo civile. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005). [4] [4]Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998). [5] [5]Per giurisprudenza ormai costante, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi all'esame ematologico costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. I, n. 24292/2016). CommentoLa legittimazione attiva e passiva all'azione è indicata dalla legge in modo esclusivo e tassativo. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione a diritti indisponibili (Cass. I, n. 11727/2003). Nel caso di azione esercitata dal discendente si tratta di una trasmissione della legittimazione che costituisce una fattispecie peculiare, voluta dalla legge e che si differenzia completamente dalla successione per causa di morte di cui all'art. 110 c.p.c. La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 270 c.c. nella parte in cui prevede termini differenziati quando l'azione è proposta dal figlio o dai discendenti dopo la sua morte. La diversità di disciplina, ha affermato, trova giustificazione nell'evidente disomogeneità delle situazioni considerate, giacché l'imprescrittibilità dell'azione per il figlio tutela il suo interesse al riconoscimento della sua filiazione corrispondente alla verità biologica quale componente essenziale del diritto all'identità personale; mentre il termine decadenziale biennale previsto per gli eredi del presunto figlio, dopo la sua morte, è giustificato da un interesse soltanto indiretto al riconoscimento della filiazione (Cass. n. 1667/2020). La competenza a conoscere dell'azione spetta al tribunale ordinario, anche se riguarda soggetti minorenni, Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di efficacia del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, si applicano le norme del rito comune a tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La domanda è proposta con ricorso e la competenza per territorio è determinata in base alle ordinarie norme sulla competenza territoriale per le controversie tra persone. Se l'azione riguarda un soggetto minorenne, la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza, entro l'anno dal trasferimento spetta al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse. Quando devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori al ricorso sono allegati: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili, beni mobili e quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché il piano genitoriale. La partecipazione del PM. è prevista a pena di nullità (Cass. I, n. 14896/2017). La prova può essere fornita con ogni mezzo. Particolare importanza è stata attribuita al riscontro ematico (Cass. n. 15201/2017; Cass. I, n. 13880/2017; Cass. I, n. 24292/2017). La giurisprudenza ha affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito in materia dall'art. 269, comma 2, c.c. non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità biologica, né – conseguentemente – mediante l'imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge e ogni diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. I, n. 783/2017). Cass. VI, ord. n. 28886/2019, ha affermato che il rifiuto del preteso padre di sottoporsi a indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda. L'accertamento immuno-ematologico non è subordinato alla prova dell'esistenza di una relazione e il rifiuto ingiustificato a sottoporvisi è suscettibile di essere valutato come ammissione (Cass. I, n. 16128/2019). La prova può essere data con ogni mezzo (Trib. Treviso, I, 18 marzo 2020, n. 534) ma la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione: non un mezzo per valutare elementi di prova offerto dalle parti ma strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. I, ord. n. 22498/2021; Cass. I, n. 14916/2020). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il principio secondo cui Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (sent. n. 8268/2023; conforme Cass. n. 17392/2018). L'art. 49, ultimo comma, del d.P.R. n. 396/2000 dispone che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita. |