Azione per dichiarazione giudiziale di paternità promossa dal genitore per il figlio minorenneInquadramentoL'art. 273 c.c. legittima alla proposizione dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità il genitore che esercita la responsabilità genitoriale quando il figlio, in nome e per conto del quale l'azione viene esercitata, è minorenne. La disposizione consente che non debba attendersi il raggiungimento della maggiore età perché il figlio possa ottenere il riconoscimento dello status che gli compete e che, conseguentemente, anche prima di tale momento possano essere esercitate altre azioni che dalla dichiarazione di paternità o maternità dipendono, quali l'azione di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio nonché l'azione di risarcimento del danno per il mancato tempestivo riconoscimento. FormulaTRIBUNALE DI .... RICORSO 1 PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ 2 (ART. 273 C.C.) La Sig.ra ...., nata a ...., il ...., C.F. .... , residente in ...., cittadina italiana, rappresentata dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., P.E.C. .... 3...., presso il cui studio in .... è elettivamente domiciliata, come da mandato in calce PREMESSO CHE L'esponente è madre di ...., nato a ...., il ...., seco convivente in ....; il predetto ha lo stato di figlio della sola esponente, che lo ha riconosciuto al momento della nascita come figlio nato fuori del matrimonio; in conseguenza del riconoscimento il detto figlio ha il cognome materno; padre biologico del detto .... è il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., C.F. ....; questi non ha voluto riconoscere come proprio figlio il nominato ...., per non assumersi responsabilità, e con pretesti ingiustificati di infedeltà da parte dell'esponente, interruppe la convivenza sino ad allora intrattenuta con lei; in ordine alla cennata paternità biologica non possono sussistere dubbi, come hanno dimostrato le indagini mediche privatamente fatte eseguire; ne risultano, di conseguenza, completamente destituite di fondamento le accuse di infedeltà a suo tempo mosse all'esponente per giustificare un allontanamento che prosegue tuttora; dalla nascita ad oggi ha provveduto l'esponente alle spese di mantenimento, di cura e di educazione del figlio ...., senza ricevere alcun aiuto dal padre, nonostante inviti reiterati a provvedere; è intenzione dell'esponente ottenere, nell'interesse del minore predetto, la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto riferita al minore suo figlio ...., ed ottenere, altresì, sia il rimborso della quota parte di spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'educazione del predetto figlio nonché un provvedimento che stabilisca l'obbligo della corresponsione periodica di somme a titolo di contributo per il mantenimento del detto figlio ....; in proposito riferisce che le spese sino ad ora sostenute ammontano a ...., secondo il conteggio che si produce, così che la somma richiesta come quota parte di spettanza del convenuto ammonta a ...., sulla quale si chiedono gli interessi e la rivalutazione monetaria al saldo; si precisa inoltre che il convenuto ha stabile occupazione lavorativa presso ...., con uno stipendio di circa .... mensili, onde egli è in grado di corrispondere mensilmente al figlio ed alla di lui madre un contributo in almeno ....; nell'interesse del minore è intento, infine, dell'esponente ottenere il risarcimento del danno morale cagionato a costui dall'omesso riconoscimento, danno manifestatosi nel disagio provato per non aver potuto indicare il nome di un padre nelle relazioni intrattenute con i giovani coetanei. Tanto premesso, l'esponente attrice nell'indicata sua qualità di genitore del minore .... propone con il presente atto formale domanda di dichiarazione giudiziale della paternità e chiede: Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: raccogliere, preliminarmente, il consenso del minore, ai sensi dell'art. 273, comma 2, c.c., in quanto ultraquattordicenne; accertare che il convenuto Sig. ...., come sopra generalizzato, è il padre biologico del minore ...., nato a .... il ....; condannare il convenuto Sig. .... al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro ...., o di quella meglio vista, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il mantenimento, la cura e l'educazione del minore suddetto sino alla domanda, per la quota parte di sua spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria; condannare lo stesso convenuto sig. .... a corrispondere all'attrice la somma mensile di Euro ...., o quella meglio vista, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal .... e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo dovuto per il mantenimento, la cura e l'educazione del figlio minore sopra nominato; condannare, inoltre, il medesimo convenuto Sig. .... a risarcire al minore .... il danno morale cagionato dall'omesso riconoscimento, da liquidare in via equitativa e che si indica fin d'ora in Euro ....; ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di ...., di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000; con vittoria di spese in caso di opposizione, come da nota che si produce. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede sin d'ora di ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il convenuto Sig. ...., e il minore .... [4]. Si producono i seguenti documenti: 1) Richieste di aiuto economico .... 2) Atto integrale di nascita del minore ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1] [1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 del richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, deve ritenersi, anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sembra doversi annoverare quella in esame. [2] [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [3] [3]Per giurisprudenza ormai costante, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi all'esame ematologico costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. I, n. 24292/2016). CommentoLa legittimazione attiva e passiva all'azione è indicata dalla legge in modo esclusivo e tassativo. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione a diritti indisponibili (Cass. I, n. 11727/2003). L'azione è esercitata nell'interesse del minore. La giurisprudenza ha affermato che una contrarietà a tale interesse può sussistere solo in caso di effettivo accertamento di una condotta, del presunto padre idonea a giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero di acquisizione di prove dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Per Cass. I, ord. n. 16356/2018 e per Cass. I, n. 15158/2012, tali rischi devono risultare da fatti oggettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre; in mancanza di questi, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente. La valutazione dell'interesse del minore non va effettuata se il minore è ultraquattordicenne poiché in tal caso essa è di sua esclusiva pertinenza (Cass. I, n. 3935/2012; Cass. I, n. 5291/2000). Per la Cass. I, n. 3935/2017 l'interesse umano e affettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità non va più valutato dal tribunale quando il minore abbia raggiunto i quattordici anni, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, attraverso la diretta manifestazione di consenso all'azione; a maggior ragione, nel caso in cui l'interessato abbia raggiunto la maggior età nel corso del giudizio e intervenga personalmente nel processo, deve ritenersi superata la necessità del consenso. Sul punto Cass. I, n. 472/2023 ha affermato che il consenso del figlio ultraquattordicenne, necessario per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione ma non può essere prestato al di fuori del processo. Di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il principio secondo cui Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (sent. n. 8268/2023; conforme Cass. n. 17392/2018). Il soggetto esercente la responsabilità genitoriale esercita l'azione in sostituzione del figlio e non perde la legittimazione se questi diventa maggiorenne e il raggiungimento della maggiore età non è dichiarato nel processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; se l'azione è proseguita dal figlio maggiorenne, la legittimazione permane soltanto per le eventuali domande economiche accessorie alla dichiarazione di paternità o maternità (Cass. I, n. 10131/2005). La competenza a conoscere dell'azione spetta al tribunale ordinario, anche se riguarda soggetti minorenni (art. 38 disp. att. c.c.). Per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 che proseguono secondo la disciplina vigente, il rito applicabile è quello del giudizio ordinario di cognizione e non quello camerale (Cass. I, n. 23970/2010). Per i procedimenti instaurati dopo tale data si applicano le norme del rito unificato per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. La domanda è proposta con ricorso e la competenza per territorio è determinata in base alle ordinarie norme sulla competenza territoriale per le controversie tra persone. Se l'azione riguarda un soggetto minorenne, la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, la competenza, entro l'anno dal trasferimento spetta al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse. Quando devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori al ricorso sono allegati: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili, beni mobili e quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché il piano genitoriale. La prova può essere fornita con ogni mezzo. Particolare importanza è stata attribuita al riscontro ematico. La giurisprudenza ha affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito in materia dall'art. 269, comma 2, c.c. non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità, né – conseguentemente – mediante l'imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge e ogni diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 cost. in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. I, n. 783/2017). Cass. VI, ord. n. 28886/2019 ha affermato che il rifiuto del preteso padre di sottoporsi a indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda. L'accertamento immuno-ematologico non è subordinato alla prova dell'esistenza di una relazione e il rifiuto ingiustificato a sottoporvisi è suscettibile di essere valutato come ammissione (Cass. I, n. 16128/2019). La prova può essere data con ogni mezzo (Trib. Treviso I, 18 marzo 2020, n. 534) ma la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione: non un mezzo per valutare elementi di prova offerto dalle parti ma strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. I, n. 14916/2020). L'art. 49, ultimo comma, del d.P.R. n. 396/2000 dispone che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita. |