Azione per dichiarazione giudiziale di paternità promossa dal curatore specialeinquadramentoL'art. 273 c.c. configura una estensione del potere di rappresentanza del minore che spetta al genitore o, in difetto, al tutore, con riferimento a un diritto personalissimo del minore stesso. La ratio della norma è da rinvenire nella tutela del figlio, di cui si presume l'interesse a che i suoi rappresentanti legali agiscano a suo nome per la dichiarazione della paternità o della maternità. Il genitore non abbisogna di autorizzazioni ad opera del giudice, in considerazione della sua particolare posizione e del suo diretto legame con il figlio minorenne. Per contro, il tutore deve ottenere una autorizzazione dal tribunale, che può ritenere opportuno sostituire alla sua persona quella di un curatore speciale. Il potere attribuito in tal senso al tribunale è rivolto ad assicurare che venga effettivamente tutelato l'interesse del minore: il tutore potrebbe perseguire fini personali, con il procrastinare l'esercizio dell'azione oppure evitando di proporla, in modo che il rapporto di filiazione non venga accertato. FormulaTRIBUNALE DI .... RICORSO PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ [1] (ART. 273 C.C.) Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., C.F. .... [2], rappresentato dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., P.E.C. ...., fax .... [3], presso il cui studio in .... è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce PREMESSO CHE L'esponente è stato nominato curatore speciale del minore ...., nato a ...., il ...., cittadino italiano, con atto Tribunale di ...., in data ....; la nomina è avvenuta a seguito della richiesta di autorizzazione a proporre azione di dichiarazione giudiziale di paternità formulata, nell'interesse del predetto minore, dal tutore, Sig. ...., a tale ufficio nominato con provvedimento .... del medesimo Tribunale; all'esponente è stato conferito, in conseguenza della sua nomina a curatore speciale, l'incarico di promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, in vece e luogo del detto tutore, a nome e nell'interesse del citato minore ....; il minore suddetto è figlio della Sig.ra ...., che ne aveva effettuato il riconoscimento, come figlio nato fuori del matrimonio, al momento della nascita e l'aveva tenuto seco, provvedendo da sola a mantenerlo e ad educarlo; in conseguenza del riconoscimento il detto figlio ha il cognome materno; la detta Sig.ra .... è prematuramente deceduta in data ...., ed al figlio, ancora minorenne, si è provveduto con la citata nomina di un tutore; l'esponente, sentito il minore e consultato il tutore, ha ritenuto proprio dovere, e di interesse dell'interdetto, approfondire le indicazioni che, concordemente e da più parti, individuavano in tale ...., nato a ...., il ...., residente in ...., C.F. ...., il padre biologico del nominato minore; le indicazioni sono risultate assistite da elementi di riscontro affidabili e probanti, in quanto si è potuto accertare che: ....; avvicinato dall'esponente, il detto Sig. .... non ha né ammesso e neppure negato la sua paternità, confermando, tuttavia, di avere avuto una lunga relazione more uxorio con la deceduta al momento del verosimile concepimento del bambino; in ordine alla cennata paternità biologica non possono sussistere dubbi, in quanto ....; convinto di agire nell'interesse dell'incapace, e tanto premesso, l'esponente nell'indicata sua qualità di curatore speciale del minore propone formalmente l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e chiede, che fissata l'udienza di comparizione delle parti e nominato il giudice istruttore: Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: accertare che il convenuto Sig. ...., come sopra generalizzato, è il padre biologico del Sig. ...., nato a .... il ....; con vittoria di spese e diritti in caso di opposizione, come da nota che si produce. In via istruttoria [4] si chiede sin d'ora di ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il convenuto Sig. ...., e il minore ..... Si producono i seguenti documenti: 1) Decreto di nomina all'ufficio di curatore speciale .... 2) Atto integrale di nascita del minore Sig. ..... Ai sensi dell'art. 473-bis.12 si dichiara che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande con esse connesse. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... Relazione di notificazione [1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 del richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, deve ritenersi, anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sembra doversi annoverare quella in esame. [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [3]L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto di citazione il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sanziona l'omessa indicazione del numero di fax con l'aumento della metà del contributo unificato. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005). [4]Nel giudizio non è consentito il deferimento del giuramento decisorio (Cass. I, n. 2465/1993) e neppure è consentita la prova per interrogatorio formale diretto ad ottenere la confessione del fatto decisivo per il disconoscimento (Cass. I, n. 8087/1998). CommentoLa Corte di cassazione aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273 nella parte in cui non prevede come obbligatoria la nomina di un curatore speciale anche nel caso in cui l'azione per dichiarazione di paternità o di maternità sia esercitata dal genitore, nell'interesse del minore, e al riguardo ha considerato la scelta legislativa di non affiancare obbligatoriamente il rappresentante del minore con un curatore speciale, che ne controlli le iniziative processuali, come “ragionevole e coerente con la qualità soggettiva del rappresentante e la sua natura di sostituto processuale” (Cass. I, n. 10786/1999). Di recente la stessa ha affermato, sul punto, che la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore né, tanto meno, la esclude (Cass. I, n. 23170/2007). Già la Corte aveva dichiarato che la nomina del curatore speciale comporta che questi agisca e sia presente nel giudizio, senza, però, che la nomina stessa gli conferisca una legittimazione attiva concorrente con quella del tutore o escludente la stessa (Cass. I, n. 2576/1993). Per i procedimenti da instaurare dopo il 28 febbraio 2023 il d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, il giudice può disporre, a tutela del minore, la nomina del curatore speciale anche d'ufficio. La legittimazione attiva e passiva all'azione per dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità è indicata dalla legge in modo esclusivo e tassativo. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione a diritti indisponibili (Cass. I, n. 11727/2003). L'azione è esercitata nell'esclusivo interesse del minore. La giurisprudenza ha affermato che una contrarietà a tale interesse può sussistere solo: in caso di effettivo accertamento di una condotta, del presunto padre, tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale; ovvero di acquisizione di prove dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Per Cass. I, ord. n. 16356/2018 e per Cass. I, n. 15158/2012, tali rischi devono risultare da fatti oggettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre; in mancanza di questi, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente. La valutazione dell'interesse del minore non va effettuata se il minore è ultraquattordicenne poiché in tal caso essa è di sua esclusiva pertinenza (Cass. I, n. 3935/2012; Cass. I, n. 5291/2000). In tutte le azioni di status l'ascolto del minore è necessario, anche se espressivo di una volontà non vincolante per il giudice. L'audizione è funzionale a consentire al giudice il doveroso bilanciamento tra favor veritatis e favor filiationis e la sua omissione non può trovare giustificazione né nel dubbio circa la capacità di discernimento del minore né su ragioni di mera opportunità (Cass. I, n. 28521/2019). La competenza a conoscere dell'azione spetta al tribunale ordinario, nonostante riguardi soggetti minorenni. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di efficacia del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, si applicano le norme del rito comune a tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. La domanda è proposta con ricorso e la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Se vi è stato trasferimento non autorizzato, la competenza, entro l'anno dal trasferimento spetta al tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'esistenza eventuale di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse. Quando devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori al ricorso sono allegati: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili, beni mobili e quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché il piano genitoriale. È obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, come è disposto per tutte le cause in tema di stato delle persone (Cass. I, n. 14896/2017; Cass. I, ord., n. 17664/2015). La prova può essere fornita con ogni mezzo. Particolare importanza è stata attribuita al riscontro ematico (Cass. I, n. 15201/2017; Cass. I, n. 13880/2017; Cass. I, n. 24292/2017). La giurisprudenza ha affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito in materia dall'art. 269, comma 2, c.c. non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità, né – conseguentemente – mediante l'imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge e ogni diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. I, n. 783/2017). Cass. VI, ord. n. 28886/2019 ha affermato che il rifiuto del preteso padre di sottoporsi a indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda. L'accertamento immuno-ematologico non è subordinato alla prova dell'esistenza di una relazione e il rifiuto ingiustificato a sottoporvisi è suscettibile di essere valutato come ammissione (Cass. I, n. 16128/2019). La prova può essere data con ogni mezzo (Trib. Treviso I, 18 marzo 2020, n. 534) ma la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione: non un mezzo per valutare elementi di prova offerto dalle parti ma strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. I, n. 14916/2020). Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi all'esame ematologico costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. I, n. 24292/2016). L'art. 49, ultimo comma, d.P.R. n. 396/2000 dispone che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita. |