Atto di citazione dell'ex partner avente ad oggetto richiesta di alimenti

Rosaria Giordano

Inquadramento

La l. n. 76/2016, tenendo conto di orientamenti già in precedenza affermati in dottrina e in giurisprudenza, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata. Si tratta di una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231). Cessata la convivenza, senza che rilevino i motivi che hanno determinato tale effetto, il Giudice, su richiesta dell'avente diritto, può stabilire a carico di un convivente l'obbligo al versamento degli alimenti in favore dell'altro qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'assegno sarà disposto per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ....

ATTO DI CITAZIONE [1]

Per la Sig.ra [2]...., nata a .... il .... (C.F. [3] : ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [4]...., C.F. [5]...., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avv. .... indica il numero fax .... [6].

- attrice -

CONTRO

il Sig. ...., C.F. ...., residente in ...., via/p.za .... n. ....,

- convenuto -

PREMESSO CHE

– le parti hanno convissuto stabilmente sin dall'anno .... ed avevano formalizzato il loro rapporto, per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali, ai sensi dell'art. 1, comma 50, l. n. 76/2016, con contratto di ...., registrato all'anagrafe del comune di ...., con atto e trascritto in data ....;

– in data ...., il Sig. .... ha notificato all'odierna attrice atto di recesso unilaterale dal predetto contratto, i cui effetti sono conseguentemente cessati;

– tuttavia la Sig.ra .... si era completamente dedicata alla vita familiare ed aveva da tempo lasciato il proprio lavoro di impiegata per tale finalità;

– l'esponente, quindi, si trova, cessata la convivenza con il Sig. ...., peraltro proprietario esclusivo della residenza delle parti cui l'immobile adibito a residenza familiare è stato pertanto rilasciato, in uno stato di estremo bisogno;

– per converso, il Sig. .... è benestante in quanto ....;

– in particolare, ....;

– ne deriva che, tenuto conto dell'art. 1, comma 19, l. n. 76/2016 e dell'art. 438 c.c., il convenuto è obbligato al versamento all'istante di un assegno periodico ex art. 443 c.c.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Sig.ra ...., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

il Sig. ...., C.F. ...., residente in ...., via/p.zza .... n. ...., a comparire dinanzi al Tribunale di .... all'udienza che sarà tenuta il .... ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c.[7] ed a comparire all'udienza suddetta, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.[8] e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché che la mancata comparizione comporterà la prosecuzione del processo in sua declaranda contumacia[9], per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Tanto premesso, voglia l'ecc.mo tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:

– disporre a carico del convenuto il pagamento un assegno alimentare nella misura di Euro .... ovvero in quella che sarà ritenuta congrua ex art. 438 c.c.;

– con vittoria di spese.

***

IN VIA ISTRUTTORIA [10]

Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie:

1. Copia del contratto di convivenza;

2. ....;

3. .....

***

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara [11] che il valore del presente procedimento è pari ad Euro .... e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato [12] pari ad Euro .....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110, (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che l'atto di citazione deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro.

[1]L'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. contempla tra i requisiti della vocatio in ius quello relativo all'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti).

[2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

[3]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014.

[4]L'indicazione del C.F. dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata.

[5]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”.

[6]Ai sensi dell'art. 166 c.p.c. il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

[7]Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve a pena di decadenza proporre un'eventuale domanda riconvenzionale, deve sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e deve altresì formulare la chiamata in causa di terzi.

[8]L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione-trattazione e l'invito a costituirsi contenuti nel n. 7 dell'art. 163, comma 3, c.p.c. costituiscono requisiti della vocatio in ius.

[9]Le deduzioni istruttorie pur previste nell'art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c. non costituiscono un elemento della citazione richiesto a pena di nullità, come si evince, per il “nuovo rito” disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, dal fatto che le stesse possono essere veicolate anche nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.

[10]La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. Orbene, l'art. 13, comma 6 del medesimo decreto prevede la conseguenza dell'omissione della predetta dichiarazione di valore affermando che “Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lett. g)”; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato.

[11]Il contributo unificato è dovuto nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e ss.

Commento

La l. n. 76/2016, tenendo conto di orientamenti già in precedenza affermati in dottrina ed in giurisprudenza, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata a pena di nullità. Si tratta di una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231).

Cessata la convivenza, senza che rilevino i motivi che hanno determinato tale effetto, il Giudice, su richiesta dell'avente diritto, può stabilire a carico di un convivente l'obbligo al versamento degli alimenti in favore dell'altro qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'assegno sarà assegnato per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

In sede applicativa si è ritenuto che, tuttavia, una pretesa alimentare del convivente nei confronti dell'altro a norma dell'art. 1, comma 65, l. n. 76/2016 è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate successivamente al 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della l. n. 76/2016, sicché è inammissibile una domanda di alimenti proposta con riguardo a una convivenza cessata anteriormente (Trib. Milano IX, 23 gennaio 2017, in Guida al dir., 2017, n. 19, 56, con nota di Finocchiaro).

Ai sensi dell'art. 438 c.c. gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La nozione non è di agevole individuazione: il soggetto in stato di bisogno è colui che non ha alcun mezzo o, comunque, non ha redditi sufficienti a soddisfare le esigenze di vita, né può procurarseli lavorando, o non vi sono beni di cui sia titolare, o di cui comunque abbia disponibilità, da alienare per utilizzarne il ricavato.

Oltre allo stato di bisogno costituiscono presupposti del diritto a ricevere gli alimenti dall'ex convivente: l'impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento; e il rispetto dell'ordine fissato dall'art. 433 c.c. nella scelta del soggetto al quale chiedere la prestazione alimentare o la prova che l'obbligato precedente non si trova nelle condizioni di poter soddisfare l'obbligo alimentare (Trib. Milano IX, 12 luglio 2019).

La misura degli alimenti è limitata a quanto indispensabile per la vita dell'alimentando in considerazione della sua posizione sociale.

Inoltre, gli alimenti vengono disposti in modo proporzionale al bisogno di chi domanda, ma anche alle condizioni economiche di chi li deve somministrare.

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