Nomina di curatore speciale per il minore

Francesco Bartolini

Inquadramento

Il tutore che intenda promuovere nell'interesse del minore l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità deve chiedere l'autorizzazione al Giudice. Questi può, nel concederla, nominare un curatore speciale che rappresenti il minore e ne curi gli interessi.

Formula

TRIBUNALE DI ...

DECRETO [1] DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE

Il Giudice tutelare, Dott. ... ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza proposta da ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., nella sua qualità di tutore del minore ..., orfano della madre ..., per essere autorizzato a promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di tale ...;

rilevato che il minore non ha ancora compiuto i quattordici anni e che, pertanto, non può esprimere il suo consenso;

vista la documentazione prodotta e assunte sommarie informazioni presso ...;

ritenuto che il promuovimento dell'impugnazione deve rispondere all'interesse del minore e che deve verificarsi che sussistano elementi affidabili sui quali fondare la cennata azione per dichiarazione di paternità;

rilevato che il minore, nella presente situazione, non ha legami di parentela con altre persone, che possano eventualmente coadiuvare l'iniziativa del tutore;

ritenuto di dover nominare un curatore speciale che tuteli gli interessi del minore nel giudizio da proporsi:

AUTORIZZA

Il richiedente Sig. ..., nella sua qualità di tutore del minorenne ..., ad intraprendere in nome e per conto di costui l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di ...;

NOMINA

curatore speciale del detto minore ... il Dott. ..., con studio in ....

Luogo e data ...

Il Giudice tutelare ...

Depositato in Cancelleria

1. Il decreto è pronunciato d'ufficio o a istanza, anche orale, di parte. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce all'atto; se è richiesto oralmente, viene redatto un verbale nel quale è contenuto il provvedimento. Il decreto non è motivato, tranne nei casi in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge. È tipico atto ordinatorio e di organizzazione (art. 135 c.p.c.).

Commento

Il tutore deve essere autorizzato dal Giudice tutelare se intende promuovere giudizi (art. 374 c.c.). L'autorizzazione ad esercitare l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità del minore, in particolare, può essere accompagnata dalla nomina di un curatore speciale che curi in modo specifico gli interessi del minore, quando questi non ha ancora compiuto i quattordici anni, età che gli consente di esprimere un consenso all'iniziativa giudiziaria. Per la giurisprudenza, la nomina del curatore speciale è eventuale ed è frutto di una scelta discrezionale del Giudice che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore o del tutore né, tanto meno, la esclude (Cass. I, n. 23170/2007). Una volta nominato, il curatore speciale rappresenta il minore e fa valere nel giudizio gli interessi morali e materiali di questi, relativi all'accertamento ed alla costituzione dello status di figlio nato fuori del matrimonio; ed è dunque parte necessaria in ogni fase e grado del giudizio (Cass. I, n. 4857/1995).

Con riguardo alla disciplina antecedente alle modifiche apportate al processo civile dal d.lgs. n. 149/2022, la giurisprudenza aveva affermato che nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del Giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, nè, tantomeno, la esclude (Cass. I, n. 23170/2007). La pronuncia è in linea con quanto prevede tuttora l'art. 78 c.p.c., per il quale la nomina del curatore speciale è disposta quando manca la persona cui spetta la rappresentanza e perdura sino a quando si costituisce il soggetto cui spetta la rappresentanza; fattispecie diversa da quella oggetto della formula in cui si dà per sussistente la rappresentanza del tutore, al quale è affiancato il curatore speciale.

Nel procedimento promosso dal curatore speciale è ammessa la consulenza tecnica, quale fonte di prova per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. I, n. 3563/2006).

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