Nomina di curatore speciale per il minore nel procedimento per dichiarazione giudiziale di paternità

Francesco Bartolini

Inquadramento

Il tutore che intenda promuovere nell'interesse del minore l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità deve chiedere l'autorizzazione al Giudice. Questi può, nel concederla, nominare un curatore speciale che rappresenti il minore e ne curi gli interessi.

Formula

TRIBUNALE DI ...

DECRETO [1] DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE

Il Giudice tutelare, Dott. ... ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza proposta da ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., nella sua qualità di tutore del minore ..., orfano della madre ..., per essere autorizzato a promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di tale ...;

rilevato che il minore non ha ancora compiuto i quattordici anni e che, pertanto, non può esprimere il suo consenso;

vista la documentazione prodotta e assunte sommarie informazioni presso ...;

ritenuto che il promuovimento dell'impugnazione deve rispondere all'interesse del minore e che deve verificarsi che sussistano elementi affidabili sui quali fondare la cennata azione per dichiarazione di paternità;

rilevato che il minore, nella presente situazione, non ha legami di parentela con altre persone, che possano eventualmente coadiuvare l'iniziativa del tutore;

ritenuto di dover nominare un curatore speciale che tuteli gli interessi del minore nel giudizio da proporsi:

AUTORIZZA

Il richiedente Sig. ..., nella sua qualità di tutore del minorenne ..., ad intraprendere in nome e per conto di costui l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di ...;

NOMINA

curatore speciale del detto minore ... il Dott. ..., con studio in ....

Luogo e data ...

Il Giudice tutelare ...

Depositato in Cancelleria

[1] Il decreto è pronunciato d'ufficio o a istanza, anche orale, di parte. L'art. 135 c.p.c. disponeva che  se il decreto è pronunciato su ricorso, esso è redatto in calce all'atto; la disposizione è stata soppressa dal d.lgs. n. 164/2024, di correzione del d.lgs. 149/2022, riforma del processo civile, in conseguenza della digitalizzazione degli atti processuali, in forza della quale tutti gli atti del processo devono essere depositati in forma telematica. Se il decreto  è richiesto oralmente, viene redatto un verbale nel quale è inserito il provvedimento. Il decreto non è motivato, tranne nei casi in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge. È tipico atto ordinatorio e di organizzazione (art. 135 c.p.c.).

Commento

Il tutore deve essere autorizzato dal Giudice tutelare se intende promuovere giudizi (art. 374 c.c.). L'autorizzazione ad esercitare l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità del minore, in particolare, può essere accompagnata dalla nomina di un curatore speciale che curi in modo specifico gli interessi del minore, quando questi non ha ancora compiuto i quattordici anni, età che gli consente di esprimere un consenso all'iniziativa giudiziaria. Per la giurisprudenza, la nomina del curatore speciale è eventuale ed è frutto di una scelta discrezionale del Giudice che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore o del tutore né, tanto meno, la esclude (Cass. I, n. 23170/2007). Una volta nominato, il curatore speciale rappresenta il minore e fa valere nel giudizio gli interessi morali e materiali di questi, relativi all'accertamento ed alla costituzione dello status di figlio nato fuori del matrimonio; ed è dunque parte necessaria in ogni fase e grado del giudizio (Cass. I, n. 4857/1995).

Con riguardo alla disciplina antecedente alle modifiche apportate al processo civile dal d.lgs. n. 149/2022, la giurisprudenza aveva affermato che nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del Giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, nè, tantomeno, la esclude (Cass. I, n. 23170/2007). La pronuncia è in linea con quanto prevede tuttora l'art. 78 c.p.c., per il quale la nomina del curatore speciale è disposta quando. vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

Nel procedimento promosso dal curatore speciale è ammessa la consulenza tecnica, quale fonte di prova per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. I, n. 3563/2006).

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