Autorizzazione all'azione in caso di vincolo di parentela o di affinitàInquadramentoL'art. 278 c.c., e l'art. 251, che da esso è espressamente richiamato, consentono la dichiarazione giudiziale di filiazione e il riconoscimento dei figli che, anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 219/2012, e successivamente dal d.lgs. n. 154/2013, erano denominati incestuosi. L'unica condizione prevista è l'autorizzazione del Giudice, da concedersi avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. FormulaTRIBUNALE DI ... AUTORIZZAZIONE ALL'AZIONE DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ (art. 278 c.c.) Il Tribunale di ..., riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ..., Presidente Dott. ..., Giudice relatore Dott. ..., Giudice Ha pronunciato il seguente DECRETO [1] Vista l'istanza del Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., con cui si chiede di essere autorizzato a promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di tale ..., nato a ..., il ..., residente in ...; rilevato che l'istanza è fondata sul disposto dell'art. 278 c.c., che consente la dichiarazione di filiazione nei casi di stretta parentela o affinità unicamente se la relativa azione in giudizio è stata autorizzata dal Giudice; preso atto dell'assunto del richiedente, secondo cui egli è nato da una relazione intrattenuta tra la madre e il detto Sig. ..., tra loro parenti in grado ...; vista la documentazione allegata e comprovante la parentela; rilevato che è interesse del richiedente poter esercitare l'azione per dichiarazione di paternità in quanto, se ottenuta, tale dichiarazione comporterebbe i seguenti benefici, morali ed economici: ... AUTORIZZA il ricorrente Sig. ... a promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del Sig. .... Luogo e data ... Il Giudice relatore ... Il Presidente ... Depositato in cancelleria 1. Il decreto è pronunciato su ricorso, è scritto in calce all'atto; se è richiesto oralmente, viene redatto un verbale nel quale è contenuto il provvedimento. Il decreto non è motivato, tranne nei casi in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge. È tipico atto ordinatorio e di organizzazione (art. 135 c.p.c.). CommentoLa disposizione di cui all'art. 278 c.c., nel consentire la dichiarazione giudiziale di filiazione dei figli già detti incestuosi, è speculare a quella dettata, in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, dall'art. 251 c.c., espressamente richiamato. La portata del richiamo va intesa come rinvio all'intero disposto di questa norma; e va pertanto riferito sia ai criteri che devono guidare la valutazione del Giudice (interesse del figlio e necessità di evitargli qualunque pregiudizio) e sia alla determinazione della competenza del tribunale per i minorenni se l'autorizzazione riguarda un minore (per l'esplicita indicazione di cui all'art. 38 disp. att. c.c.). Sulla necessaria sussistenza di un interesse nel caso di azione esercitata per un minore, si è dalla giurisprudenza precisato che esso può, in genere, essere presunto come aspetto ordinariamente conseguente alla dichiarazione di paternità o di maternità. Una contrarietà a tale interesse può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta, del preteso padre, tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla (allora) potestà genitoriale, ovvero di acquisizione della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Per Cass. n. 15158/2012, che così si era espressa, tali rischi devono risultare da fatti obiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del presunto padre; e, in mancanza di essi, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento oggettivo della situazione, in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il presunto genitore. |