Comparsa di costituzione e risposta dell'ex partner nel giudizio ex artt. 433 ss. c.c.

Rosaria Giordano

Inquadramento

La l. n. 76/2016, tenendo conto di orientamenti già in precedenza affermati in dottrina ed in giurisprudenza, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata. Si tratta di una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231). Cessata la convivenza, senza che rilevino i motivi che hanno determinato tale effetto, il Giudice, su richiesta dell'avente diritto, può stabilire a carico di un convivente l'obbligo al versamento degli alimenti in favore dell'altro qualora questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'assegno sarà assegnato per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. [1] ..., nato a ... il ... (C.F. [2]: ...), residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [3] ..., C.F. [4] ..., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avv. ... indica il numero fax ... [5].

-convenuto-

CONTRO

la Sig.ra ..., rappresentata e difesa come in atti;

-attrice-

PREMESSO CHE

- mediante atto di citazione notificato in data ..., la Sig.ra ... ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla corresponsione degli alimenti da parte del Sig. ..., in qualità di ex partner, invocando uno stato di bisogno ai sensi degli artt. 433 ss. c.c.

- l'azione proposta è infondata in fatto come in diritto;

- non sussiste, infatti, l'invocato stato di bisogno dell'attrice, la quale ...;

- né l'odierno convenuto può considerarsi benestante, atteso che ...;

in particolare, ... .

CONCLUSIONI [6]

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:

- Rigettare la domanda della Sig.ra ...;

- Con vittoria di spese.

***

IN VIA ISTRUTTORIA [7]

Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie:

1. Copia del contratto di convivenza;

2. ...;

3. ... .

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

1. L'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., contempla tra i requisiti della vocatio in ius quello relativo all'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti).

2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

3. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti gli avvocati che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c., e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dalla l. n. 114/2014.

4. L'indicazione del C.F. dell'Avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c., come modificato dalla disposizione sopra citata.

5. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c., come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”.

6. Altro requisito dell'edictio actionis è previsto nell'art. 163, comma 3, n. 3, il quale dispone che debba essere identificata la “cosa oggetto della domanda”, espressione da intendersi sia sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al Giudice (petitum immediato), sia sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento (petitum mediato).

7. Le deduzioni istruttorie pur previste nell'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c., non costituiscono un elemento della citazione richiesto a pena di nullità. Le parti possono veicolare tali istanze, infatti, nel rito post riforma Cartabia, pur prima dell'udienza di comparizione, nella seconda memoria ex art. 171-ter disp. att. c.p.c.

Commento

La l. n. 76/2016, tenendo conto di orientamenti già in precedenza affermati in dottrina ed in giurisprudenza, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata a pena di nullità. Si tratta di una nuova forma di contratto tipico (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 231).

Cessata la convivenza, senza che rilevino i motivi che hanno determinato tale effetto, il Giudice, su richiesta dell'avente diritto, può stabilire a carico di un convivente l'obbligo al versamento degli alimenti in favore dell'altro qualora questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'assegno sarà assegnato per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

In sede applicativa si è ritenuto che, tuttavia, una pretesa alimentare del convivente nei confronti dell'altro a norma dell'art. 1, comma 65, l. n. 76/2016 è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate successivamente al 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della l. n. 76/2016, sicché è inammissibile una domanda di alimenti proposta con riguardo a una convivenza cessata anteriormente (Trib. Milano IX, 23 gennaio 2017, in Guida dir., 2017, 19, 56, con nota di Finocchiaro).

Ai sensi dell'art. 438 c.c., gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La nozione non è di agevole individuazione: il soggetto in stato di bisogno è colui che non ha alcun mezzo o, comunque, non ha redditi sufficienti a soddisfare le esigenze di vita, né può procurarseli lavorando, o non vi sono beni di cui sia titolare, o di cui comunque abbia disponibilità, da alienare per utilizzarne il ricavato.

Oltre allo stato di bisogno costituiscono presupposti del diritto a ricevere gli alimenti dall'ex convivente: l'impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento; e il rispetto dell'ordine fissato dall'art. 433 c.c., nella scelta del soggetto al quale chiedere la prestazione alimentare o la prova che l'obbligato precedente non si trova nelle condizioni di poter soddisfare l'obbligo alimentare (Trib. Milano IX, 12 luglio 2019).

La misura degli alimenti è limitata a quanto indispensabile per la vita dell'alimentando in considerazione della sua posizione sociale.

Inoltre, gli alimenti vengono disposti in modo proporzionale al bisogno di chi domanda, ma anche alle condizioni economiche di chi li deve somministrare.

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