Richiesta di adozione da parte degli affidatariInquadramentoLa famiglia affidataria può richiedere l'adozione del minore a loro affidato nel caso in cui venga dichiarato adottabile dopo un lungo periodo di affidamento. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE EX ARTT. 22 E 4, COMMA 5-BIS, L. N. 184/1983 Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., e la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentati e difesi dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... ed all'indirizzo PEC ....) [2] presso il cui studio in ...., via ...., sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata al presente atto PREMESSO CHE – in data .... veniva loro affidato il minore ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., in forza del provvedimento del Servizio Sociale di ...., approvato dal Giudice Tutelare di .... in data ....; – nelle more dell'affidamento, veniva accertato lo stato di abbandono morale e materiale del minore e, per tali motivi, veniva dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni di ...., con provvedimento n. .... del ....; – l'affidamento del minore è iniziato nel .... e si protrae fino ad oggi; – il minore ha stretto un legame affettivo significativo con i membri della famiglia affidataria. In particolare: a) ....; b) ....; c) ....; – dalle circostanze sopra esposte si evince l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo tra il minore e i ricorrenti. Tutto ciò premesso, il Sig. .... e la Sig.ra ...., ut supra rappresentati, difesi e domiciliati DICHIARANO la propria disponibilità ad adottare il minore di età ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., ai sensi e per gli effetti di quanto dispone la l. n. 184/1983. Inoltre, DICHIARANO – di essere coniugati da almeno tre anni e precisamente dal .... [3]; – di non essere separati personalmente, neppur di fatto; – che il nucleo familiare dei richiedenti è composto anche da: ....; – che il reddito familiare annuo complessivo lordo ammonta ad Euro ....; – di non aver subito condanne penali, né hanno procedimenti penali in corso. Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si produce, oltre all'originale procura alle liti, copia dei seguenti documenti: 1. provvedimento di affidamento del Servizio Sociale di ....; 2. provvedimento del Giudice Tutelare di ....; 3. sentenza di dichiarazione di adottabilità del Tribunale per i Minorenni di ....; 4. documentazione attestate la sussistenza di rapporto stabile e duraturo; 5. certificati di nascita dei richiedenti; 6. certificato di stato famiglia e di matrimonio dei richiedenti; 7. certificato di morte degli ascendenti dei richiedenti, nel caso in cui siano deceduti ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli ascendenti viventi degli adottanti di assenso all'adozione richiesta dai propri figli, resa dinanzi al Segretario Comunale; 8. certificati medici; 9. certificato generale del Casellario Giudiziale dei richiedenti; 10. atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva con cui si attesti che fra i coniugi adottanti non ricorre separazione personale neanche di fatto; 11. dichiarazione dei redditi dei coniugi ultimo triennio. Luogo e data .... Firma Avv. .... I richiedenti .... PROCURA Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Risulta competente il Tribunale per i Minorenni avente giurisdizione sul luogo di residenza abituale del minore. [2]Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. [3]Ovvero dichiarano di essere coniugati e di convivere stabilmente per un periodo complessivo di anni tre. CommentoL'art. 4, comma 5-bis, l. n. 184/1983 è stato introdotto dalla l. n. 173/2015. Tale legge ha avuto l'obiettivo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare: attraverso il potenziamento del ruolo degli affidatari si è voluto garantire che le relazioni maturate e consolidatesi nell'ambito dell'affidamento familiare non venissero poste nel nulla dalla dichiarazione di adottabilità del minore. In particolare, si è riconosciuto agli affidatari la possibilità di presentare domanda di adozione nel caso in cui il minore venisse dichiarato adottabile. Le condizioni per poter procedere alla presentazione di tale domanda sono un affidamento prolungato nel tempo e l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo. Ovviamente gli affidatari dovranno possedere tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 6, l. n. 184/1983. Viene previsto, infatti, un titolo preferenziale all'adozione da parte degli affidatari, pur nel rispetto dei requisiti prescritti dalla l. n. 184/1983. La richiesta va presentata al Tribunale per i Minorenni avente giurisdizione sul luogo in cui si trova la residenza abituale del minore. Il Giudice dovrà, ai sensi di quanto dispone l'art. 4, comma 5-quater, l. n. 184/1983, tenere conto delle valutazioni documentate dei Servizi Sociali e dovrà procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, ovvero sia un soggetto infradodicenne ma capace di discernimento. L'art. 5, l. n. 184/1983 individua, oltre alla possibilità di proporre domanda di adozione e di presentare memorie, i poteri e gli obblighi degli affidatari. L'affidatario accoglie presso di sé il minore, provvede al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del minore a lui affidato. Il provvedimento del Servizio Sociale può stabilire i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri degli affidatari e, dunque, potrebbe limitarli, precisando che alcune scelte relative al minore spettino comunque ai genitori biologici, ma potrebbe pure accrescerli estendendoli anche all'amministrazione del patrimonio del minore (Cattaneo, voce Affidamento di minori, in Dig. civ., I, Torino, 1987, 162). In difetto di questa estensione, nel caso in cui i genitori manchino, si dovrà procedere alla nomina di un tutore (Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014, 409). In ogni caso l'affidatario deve esercitare i suoi poteri-doveri tenendo conto delle indicazioni fornite dai genitori biologici del minore. Si ritiene che le indicazioni provenienti dai genitori siano vincolanti alla luce del fatto che nell'affidamento il consenso dei genitori assume un ruolo significativo e che l'obiettivo dell'affidamento stesso risulta essere la reintegrazione del minore nel suo nucleo familiare (Dogliotti, Adozione, in Aa.Vv., Codice della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2015, 2145, il quale precisa che tali considerazioni devono considerarsi valide anche nell'ipotesi di affidamento giudiziale). Dovranno essere considerate anche le indicazioni provenienti dal tutore e dal curatore del minore. Vale la pena di ricordare che le relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento devono essere tutelate, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 315-bis c.c., anche quando il minore faccia ritorno nella sua famiglia di origine, seppur tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. In conclusione, va richiamato l'art. 4, commi 5-quinquies e 5-sexies, l. n. 184/1983 – introdotto da l. n. 4/2018 recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici – in forza del quale l'Autorità Giudiziaria minorile, nel disporre l'affidamento familiare di un minore, deve privilegiare la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado nel caso in cui l'idoneità dell'ambiente familiare in cui il minore si trova a vivere è venuta meno a seguito della morte di un genitore cagionata volontariamente dal coniuge di quest'ultimo – anche se separato o divorziato –, dall'altra parte dell'unione civile – anche se l'unione, al momento del decesso, risulta venuta meno –, dal convivente ovvero da una persona legata al genitore da una relazione affettiva non necessariamente in essere al momento del fatto di reato. Inoltre, la norma in esame, da un lato, garantisce che i rapporti tra i fratelli e le sorelle siano tutelati così da conservare i legami affettivi esistenti e, dall'altro lato, impone ai servizi sociali competenti di assicurare ai minori, il cui genitore sia stato ucciso da uno dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 5-quinquies, l. n. 184/1983, un adeguato supporto psicologico e l'accesso a misure di sostegno in ambito scolastico e lavorativo. Va segnalato che, già ad una prima lettura, la norma pone alcuni problemi interpretativi. In primo luogo, l'art. 4, comma 5-quinquies, l. n. 184/1983 individua come fattispecie rilevante l'omicidio doloso, ma non specifica se la sussistenza del fatto di reato debba essere accertata con una sentenza passata in giudicato o sia sufficiente anche un provvedimento non definitivo oppure se sia la stessa Autorità Giudiziaria procedente a poter accertare, incidenter tantum, il fatto. In secondo luogo, non appare evidente né la ragione della limitazione, entro il terzo grado di parentela, della rilevanza delle relazioni affettive né quali debbano essere i necessari accertamenti che il Tribunale per i Minorenni debba effettuare in tali casi, anche se appare logico ritenere che senz'altro debbano riguardare la significatività della relazione esistente tra adulto e minore. |