Manifestazione del consenso del minoreInquadramentoIl minorenne, dichiarato in stato di adottabilità, può essere adottato solo se presta il proprio consenso. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI ... [1] Proc. R.G. n. ... / ... VERBALE DI UDIENZA All'udienza del giorno ... del mese ... anno ..., ore ..., avanti al Presidente del Tribunale per i Minorenni di ..., nel procedimento civile n. ... / ... R.G., promosso dal Pubblico Ministero Minorile, avente ad oggetto la dichiarazione di adottabilità del minore ..., nato a ..., il ..., è comparso personalmente: - ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., di anni ..., con l'Avv. ... [2]. Il Presidente, dopo aver letto al minore la relazione del Servizio Sociale di ... e chiarito la ragione della convocazione, chiede al minore se intende prestare consenso all'adozione, spiegando – ed assicurandosi la comprensione di ciò che veniva spiegato – le conseguenze della prestazione del consenso. Il minore ... presta il proprio consenso all'adozione. Di ciò si da atto con il presente verbale che viene chiuso alle ore ... e letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Luogo e data Il Presidente Il minore Il legale rappresentate del minore 1. Risulta competente il Tribunale per i Minorenni competente per l'adozione del minore e, dunque, il Tribunale nel cui circondario si trova la residenza abituale del minore. 2. Gli artt. 8, comma 4 e 10, comma 2, l. n. 184/1983 prevedono l'assistenza tecnica del minore nel procedimento di adottabilità. Ne segue che, ad ogni atto a cui è chiamato a partecipare, il minore dovrà essere assistito dal suo legale rappresentate che potrà essere l'esercente della responsabilità genitoriale, il tutore o il curatore speciale. La difesa tecnica è garantita dalla nomina di un Avvocato che potrà essere effettuata dal rappresentante del minore (anche se spesso il tutore e il curatore speciale sono anche degli Avvocati e, pertanto, potranno assistere il minore direttamente, senza la necessità di nominare un altro professionista) o, in mancanza di nomina fiduciaria, dal Tribunale per i Minorenni d'ufficio. CommentoL'adozione è consentita nei confronti di tutti i minori di diciotto anni dichiarati in stato di adottabilità. Tuttavia, l'art. 7, l. n. 184/1983 prevede che si possa procedere all'adozione solo se, sussistendo lo stato di abbandono morale e materiale, il minore che, anche nelle more del procedimento, abbia compiuto quattordici anni presta il proprio consenso. La ratio della norma appare evidente: non sarebbe logico e corretto attuare un progetto di adozione senza che il minore ultraquattordicenne venga coinvolto, privando di rilevanza la sua volontà e la sua personalità (Trib. min. Palermo 28 maggio 2009). Il consenso del minore è un atto personalissimo, per il quale non può ammettersi rappresentanza (Finocchiaro - Finocchiaro, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento, Milano, 1983, 91), anche nelle ipotesi in cui il minore non possa prestarlo personalmente a causa delle sue condizioni. In tali casi il rappresentante del minore deve essere sentito, ma senza che il suo consenso o dissenso risultino vincolanti (Rossi Carleo, sub art. 7 l. 184/1983, in Nuove leggi civ. comm., 2002, 981, e Sacchetti, Il commentario dell'adozione e dell'affidamento, Rimini, 1986, 57). Il consenso non deve rivestire una specifica forma, deve essere prestato avanti al Tribunale per i Minorenni competente e non ammette termini o condizioni. La decisiva centralità riconosciuta al consenso del minore appare finalizzata a dare rilevanza al ruolo che il minore ha progressivamente assunto all'interno dei procedimenti giurisdizionali che lo coinvolgono: un soggetto di diritto, titolare di un ruolo sostanziale e di un autonomo spazio processuale. Pertanto, deve essere dato rilievo alla sua capacità di autodeterminazione e di espressione all'interno di un procedimento giudiziario promosso nel suo interesse (Cass. I, n. 6899/1997; Cass. I, n. 9802/2000 e Cass. I, n. 7282/2010). Certamente, dal ruolo del consenso del minore non è possibile dedurre ed attribuire all'adozione di minori in stato di abbandono natura pattizia. La mancata prestazione del consenso da parte dell'ultraquattordicenne costituisce di per sé un ostacolo alla pronuncia dell'adozione, con l'esclusione di qualsiasi valutazione da parte del Giudice Minorile. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che non può essere disposta l'adozione se il minore ha prestato il consenso invalidamente (App. Palermo 6 giugno 2016, con riguardo alla prestazione del consenso a fronte di inadeguate informazioni sulle conseguenze dell'adozione, con particolare riferimento alla irreversibile rescissione dei legami con la famiglia d'origine). Il consenso può essere revocato fino alla pronuncia definitiva dell'adozione ex art. 25, l. n. 184/1983. Il Tribunale per i Minorenni, al momento della sentenza ex art. 25, l. n. 184/1983, può presumere la permanenza del consenso precedentemente prestato dal minore; sarà onere del minore far constatare l'intervenuta revoca del consenso. L'art. 7, comma 3, l. n. 184/1983 prevede anche l'obbligatorietà dell'audizione del minore ultradodicenne. Se il minore ha un'età inferiore ai dodici anni potrà essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento, che dipende dall'età, dal grado di maturità, dal contesto sociale e culturale in cui il minore si trova. L'audizione, ancorché non vincolante, si presenta come strumento imprescindibile ed è caratteristica strutturale del procedimento, (Cass. I, n. 19202/2014; Cass. I, n. 21662/2012; Cass. I, n. 17992/2013 e Cass. I, n. 12739/2011), fatto salvo il caso in cui l'ascolto comprometterebbe l'interesse superiore del minore (in tali casi è possibile prescindere dall'audizione, ma è necessario darne atto con provvedimento motivato). L'ascolto è una modalità con cui si riconosce il diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. I, n. 11890/2015). L'obbligo di ascolto si pone in linea con quanto previsto dall'art. 315-bis, comma 3, c.c. – ove si prevede il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano – e dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. – che, oltre a ribadire il diritto di essere ascoltato, disciplina le modalità con cui deve avere luogo l'audizione del minore –. |