Ricorso per la dichiarazione di adottabilità di un minore in situazione di abbandono

Andrea Conti

Inquadramento

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, accertato lo stato di abbandono del minore, ricorre al Tribunale per i Minorenni affinché quest'ultimo provveda a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1]

Al Presidente del Tribunale per i Minorenni di ....

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE IN STATO DI ABBANDONO

Il Dott. ...., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ....;

PREMESSO CHE

– in data .... ha ricevuto dal Servizio Sociale di .... la segnalazione circa lo stato di abbandono del minore ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., attualmente collocato presso ....;

– nella predetta relazione si legge che:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– in data ...., il Pubblico Ministero Minorile, per il tramite della Polizia Giudiziaria, assumeva informazioni dal Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., in qualità di ...., da cui emergeva che [2]:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– alla luce di tali considerazioni, si ritiene sussistente la condizione di abbandono morale e materiale che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, l. n. 184/1983, legittima la dichiarazione di adottabilità del minore stesso. In particolare:

a) ....;

b) ....;

c) .....

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni, voglia dichiarare adottabile il minore ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via .....

Luogo e data ....

Il sostituto procuratore

[1]La competenza per i procedimenti di adottabilità è riconosciuta in via esclusiva al Tribunale per i Minorenni. La competenza territoriale si determina in base alla residenza del minore al momento della segnalazione.

[2]Andrebbero indicati anche gli atti istruttori compiuti dal Pubblico Ministero Minorile.

Commento

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la segnalazione ex art. 9, l. n. 184/1983, dovrà effettuare i necessari accertamenti – attraverso, ad esempio, l'audizione dei soggetti coinvolti, il compimento di specifici atti istruttori delegati alla Polizia Giudiziaria e alla richiesta di ulteriori relazioni ai Servizi Sociali – al fine di valutare la sussistenza dello stato di abbandono del minore segnalato.

All'esito di tali accertamenti, il Procuratore della Repubblica – quale unico soggetto legittimato –, laddove ritenga sussistente la condizione di abbandono, dovrà ricorrere con atto motivato al Tribunale per i Minorenni affinché provveda a dichiarare il minore adottabile. Secondo un orientamento interpretativo, il ricorso privo o gravemente carente di motivazione sarebbe inammissibile (Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori, in Aa.Vv., Il Codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2002, 498). Inoltre, il Pubblico Ministero Minorile diviene parte necessaria della procedura di adottabilità.

Il procedimento di adottabilità è regolato dagli artt. 10 e ss., l. n. 184/1983.

Spetta al Presidente del Tribunale per i Minorenni – o ad un Giudice da lui delegato –, ricevuto il ricorso della Procura, dichiarare aperto il procedimento. Si tratta di un atto dovuto nella misura in cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni non potrebbe, anche laddove ritenesse insussistente prima facie lo stato di abbandono, non aprire il procedimento, ma dovrà attendere il provvedimento del Collegio giudicante.

L'apertura del procedimento, che in realtà risulta tale con il deposito del ricorso del Pubblico Ministero Minorile in cancelleria (Lupo, sub artt. 9 e 10 l. 184/1983, in Aa.Vv., Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, a cura di Basini, Bonilini, Confortini, 2014, 4654), coincide con l'obbligo del Presidente del Tribunale per i Minorenni di avvertire i genitori o, in mancanza di questi, i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto con il minore significativi rapporti, invitandoli a nominare un difensore e provvedendo, se necessario, alla nomina di un difensore d'ufficio. Dunque, il procedimento di adottabilità si deve svolgere, sin dall'inizio, con l'assistenza legale dei genitori.

I genitori del minore assumono, anche nel caso in cui siano privati della responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 24482/2013), la qualità di parti necessarie del procedimento. Essi potranno partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni; dovranno essere sentiti; dovranno ricevere la comunicazione dei provvedimenti, anche provvisori, assunti dall'Autorità Giudiziaria minorile; potranno presentare istanze, anche istruttorie; potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, previa autorizzazione; dovranno ricevere per esteso la notifica della sentenza, con contestuale avviso relativo al diritto di proporre impugnazione (Cass. I, n. 14554/2011). Il diritto delle parti alla partecipazione agli accertamenti istruttori viene meno in caso di audizione del minore. Infatti, l'audizione deve svolgersi con modalità tali da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimersi liberamente, senza interferenze e turbamenti che potrebbero derivare dalla presenza di genitori e familiari (Cass. I, n. 7282/2010 e Cass. I, n. 1838/2011).

I parenti del minore entro il quarto grado assumono la qualifica di parti necessarie del procedimento – con la conseguente necessità di comunicare loro l'avvio del procedimento di adottabilità, ai sensi e secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 13, l. n. 184/1983 – solo nel caso in cui hanno maturato dei significativi rapporti con il minore (cfr. Cass. I, n. 1840/2011). L'individuazione dei parenti significativi per il minore è normalmente compiuta dal Pubblico Ministero Minorile, ma qualora non vi abbia provveduto spetterà al Tribunale per i Minorenni.

Nonostante il silenzio della norma si ritiene che tra la data dell'udienza e la notifica del ricorso del Pubblico Ministero Minorile ai genitori e ai parenti entro il quarto grado debba intercorrere un termine congruo ed idoneo a consentire ai soggetti coinvolti l'esercizio del diritto di difesa.

L'art. 12, comma 4, l. n. 184/1983, prevede che il Presidente del Tribunale per i Minorenni, o un Giudice da lui delegato, ascoltati i genitori e i parenti entro il quarto grado, possa, con decreto motivato, impartire prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore. Il decreto può anche fissare termini per periodici accertamenti. Il decreto del Tribunale per i Minorenni è reclamabile avanti alla Corte d'Appello (cfr. art. 739 c.p.c. e art. 38, comma 3, disp. att. c.c.).

Inoltre, ai sensi di quanto dispone l'art. 12, comma 5, l. n. 184/1983, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, o un Giudice da lui delegato, può chiedere al Pubblico Ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a favore del minore nell'interesse del quale il procedimento di adottabilità è stato promosso.

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