Segnalazione al Pubblico Ministero Minorile di aver accolto stabilmente nella propria abitazione un minore da più di sei mesi/di collocazione in modo stabile per più di sei mesi presso una famiglia del proprio figlio minore

Andrea Conti

Inquadramento

Se il minore viene collocato stabilmente, per un periodo superiore a sei mesi, presso una famiglia diversa dalla propria, i genitori ed anche coloro che accolgono il minore devono provvedere a darne notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PERI MINORENNI

DI ... [1]

SEGNALAZIONE

EX ART. 9, COMMA 4, L. N. 184/1983 [2]

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ... e la Sig.ra ..., nata a ..., il ..., C.F. ..., entrambi residenti in ..., via ..., rappresentati e difesi dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [3] presso il cui studio in ..., via ..., sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata al presente atto [4]

PREMESSO CHE

- in data ..., il Sig. ... e la Sig.ra ... accoglievano presso la propria abitazione il minore ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., cittadinanza ...;

- i genitori del minore, Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ... e Sig.ra ..., nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., affidavano ai segnalanti il minore in quanto:

a) ...;

b) ...;

c) ....

- il segnalante non è legato al minore da vincolo di parentela entro il quarto grado;

- l'accoglienza dura da più di un semestre e non ha avuto termine in quanto:

a) ...;

b) ...;

c) ....

Tutto ciò premesso, il Sig. ... e la Sig.ra ..., ut supra rappresentati, difesi e domiciliati

SEGNALANO

all'Ill.mo Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di ..., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 4, l. n. 184/1983, che il minore ... è stato accolto dal nucleo familiare del Sig. ... e dalla Sig.ra ... da più di sei mesi.

Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti:

1. ...;

2. ...;

3. ... [5].

Luogo e data

Firma Avv.

1. Risulta competente il Tribunale per i Minorenni avente giurisdizione sul luogo di residenza abituale del minore, per espressa previsione dell'art. 9, comma 1, l. n. 184/1983.

2. La segnalazione, in forza di quanto dispone l'art. 9, comma 5, l. n. 184/1983, può provenire anche dal genitore che affidi stabilmente il proprio figlio a chi non sia parente entro il quarto grado. Tale formula è utilizzabile anche per tale segnalazione, ci si limita ad osservare che andrà precisato il soggetto a cui il minore è stato affidato e l'assenza del grado di parentela, o la sussistenza di un grado di parentela oltre il quarto grado.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”.

4. L'assistenza legale non è prevista come obbligatoria. La lettera della legge prevede che la segnalazione possa essere fatta direttamente dall'affidatario e dal genitore. Si ritiene comunque prudente già in questa fase la nomina di un difensore, il quale potrà assistere le parti nell'eventuale procedimento di adottabilità che potrà seguire ad una tale segnalazione e che potrà assistere agli accertamenti istruttori che il Tribunale per i Minorenni dovrà predisporre.

5. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

Il Legislatore prevede che colui che, non essendo un parente entro il quarto grado, accoglie un minore debba segnalare tale situazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni avente giurisdizione sul luogo di residenza abituale del minore.

Tale obbligo sussiste se l'affidamento si protrae per più di sei mesi. L'introduzione di un obbligo di segnalazione solo dopo un semestre di accoglienza può essere spiegato alla luce del fatto che appare legittimo stimolare l'intervento dell'Autorità Giudiziaria Minorile solo a fronte di situazioni di difficoltà del nucleo familiare di origine che, ancorché temporanee, assumano i caratteri della stabilità e non siano meramente effimere e temporalmente limitate.

Analoga segnalazione deve essere effettuata, ai sensi di quanto dispone l'art. 9, comma 5, l. n. 184/1983 dai genitori che affidano il proprio figlio ad un soggetto non parente entro il quarto grado per un periodo superiore a sei mesi. Si ritiene che il ritorno saltuario o periodico del minore presso la famiglia d'origine non sia idoneo ad escludere l'obbligo della segnalazione (De Filippis, Trattato breve di diritto di famiglia, Padova, 2002, 723 e Finocchiaro-Finocchiaro, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento, Milano, 1983, 134).

La segnalazione, pur nel silenzio della legge, dovrà contenere l'indicazione delle ragioni dell'accoglienza.

In caso di omessa segnalazione ex art. 9, comma 4, l. n. 184/1983, il soggetto che ha accolto il minore potrebbe essere considerato inidoneo ad ottenere l'affidamento, familiare o adottivo, del minore e incapace a ricoprire l'ufficio tutelare. Si tratta di una conseguenza non automatica – come si evince dall'utilizzo del verbo “può” –: pertanto, la dichiarazione di inidoneità all'affidamento e di inidoneità all'incarico di tutore del minore potrà essere pronunciata, a fronte dell'omessa dichiarazione di accoglienza, solo se ciò risponde al superiore interesse del minore. Di conseguenza, non si potranno escludere dal novero dei possibili affidatari o tutori coloro che hanno accolto il minore senza segnalarlo alla Procura della Repubblica competente, ma tale elemento dovrà essere sicuramente tenuto in considerazione e valutato alla luce delle necessità e dei bisogni del minore e dell'eventuale pregiudizio che l'omessa segnalazione ha comportato al sano e corretto sviluppo psicofisico del minore.

L'omessa segnalazione da parte dei genitori ex art. 9, comma 5, l. n. 184/1983 potrebbe comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilità. Anche in questo caso viene escluso ogni automatismo: l'omessa segnalazione è una delle circostanze che, concorrendo con altre e valutata alla luce del concreto pregiudizio che l'omissione ha cagionato alla personalità del minore, può determinare un provvedimento ablativo – ed anche limitativo – della responsabilità genitoriale e la dichiarazione di adottabilità. Parte della dottrina critica la norma in commento in quanto essa concederebbe un eccessivo margine di discrezionalità al Giudice minorile (Finocchiaro-Finocchiaro, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento, cit., 147).

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