Comunicazione di successione nel contratto di locazione

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 1, comma 44, l. n. 76/2016 stabilisce che nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. La norma risolve così una delicata questione interpretativa.

Formula

Egregio Sig. ... [1] Via ... n. ... Città ... Cap ... .

OGGETTO: COMUNICAZIONE [2] DI SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il sottoscritto ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., premesso che la Sig.ra ..., conduttrice, giusta contratto stipulato in data ..., registrato in data ..., dell'immobile sito in ..., identificato in catasto al ..., è deceduta in data ..., con la presente comunica, in qualità di convivente, a norma del combinato disposto degli artt. 1, comma 42 della l. n. 76/2016 e 6 della l. n. 392/1978, di voler succedere nel contratto di locazione.

Distinti saluti.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. Destinatario della comunicazione è il proprietario dell'immobile o, rectius, il locatore.

2. Tuttavia, sebbene sia opportuno indirizzare detta comunicazione al proprietario, recente giurisprudenza ha ritenuto che, in tema di locazione ad uso abitativo, il coniuge del conduttore originario, in seguito al verificarsi delle situazioni contemplate dall'art. 6, l. n. 392/1978, subentra nel contratto di locazione in modo del tutto automatico e indipendente dal fatto che di tali situazioni venga data comunicazione al locatore, o che questi ne risulti comunque informato, poiché detta previsione normativa non subordina né il perfezionamento, né l'efficacia del trasferimento della titolarità del rapporto dell'uno all'altro soggetto alla conoscenza da parte del locatore degli accadimenti che di detto trasferimento rappresentano il presupposto legale.

Commento

L'art. 1, comma 44, della l. n. 76/2016, stabilisce che nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Nell'assetto precedente tale facoltà del convivente more uxorio è stata oggetto di ampio e complesso dibattito.

Invero, l'art. 6 della l. n. 392/1978, c.d. equo canone, riconosce, nel testo di risulta dopo un intervento additivo della Corte costituzionale (sent. n. 404/1988), tale diritto limitatamente alla ipotesi in cui i conviventi avessero figli in comune, ai fini della tutela della prole e così era stato inteso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. III, n. 7098/2015).

Sul punto, era stata adita più volte la stessa Corte costituzionale, la quale aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, l. n. 392/1978, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3, Cost., nella parte in cui, in caso di convivenza more uxorio, condiziona la successione nel contratto di locazione del convivente, rimasto ad abitare l'immobile locato, alla presenza nel nucleo coabitante di prole. La questione sollevata doveva essere disattesa considerata la profonda diversità che caratterizza (in allora) la convivenza di fatto rispetto al rapporto coniugale, tale da impedire l'automatica parificazione delle due situazioni, ai fini di una identità di trattamento fra i rispettivi regimi; rilievo che, per l'appunto, emerge anche in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole trattandosi di situazioni del tutto disomogenee (Corte cost. n. 7/2010).

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