Ricorso per Cassazione (art. 17, commi 2 e 3, l. n. 184/1983)

Andrea Conti

Inquadramento

La sentenza della Corte d'Appello, conclusiva del procedimento di reclamo avverso la sentenza sullo stato di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione.

Formula

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [1] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto [2]

- ricorrente -

CONTRO

il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ...,

- resistente -

AVVERSO

la sentenza n. ... / ..., emessa dalla Corte di Appello, sezione per i minorenni e la famiglia, di ..., in data ... e depositata in data ..., ... all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., con cui “ ... ” [3]

***

Codice Materia: ... [4]

***

Parole chiave: ... [5]

***

SINTESI DEI MOTIVI [6]

1. Con il primo motivo – illustrato alle pagine da ... a ... – la sentenza impugnata è censurata per violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. ... nonché dell'art. ..., in relazione all'art. 360, comma 1, n. ... c.p.c., per avere la sentenza impugnata ....

2. Con il secondo motivo – illustrato alle pagine da ... a ... – è censurata per violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. ... nonché dell'art. ..., in relazione all'art. 360, comma 1, n. ... c.p.c., per avere la sentenza impugnata ....

3. Con il terzo motivo – illustrato alle pagine da ... a ... – è censurata per violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. ... nonché dell'art. ..., in relazione all'art. 360, comma 1, n. ... c.p.c., per avere la sentenza impugnata ....

***

FATTO [7]

- in data ..., il Pubblico Ministero Minorile faceva ricorso affinché fosse dichiarata l'adottabilità del minore ..., nato a ..., il ...;

- Il Tribunale per i Minorenni di ..., con sentenza n. ... / ..., emessa in data ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., notificata in data ..., ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore ..., motivando sulla base di:

a) ...;

b) ...;

c) ... [8] ;

- in data ..., il Sig. ... proponeva reclamo avverso la predetta sentenza, depositando ricorso avanti alla Corte d'Appello di ..., sezione minori, persone e famiglia, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado deducendo i seguenti motivi:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- all'udienza del ..., la Corte d'Appello di ..., comparivano il Sig. ... e il Sig. ...;

- la Corte d'Appello, sentito il Pubblico Ministero, decideva il procedimento emettendo, in data ..., sentenza n. ... / ... con cui ...;

- in particolare, la sentenza motivava il rigetto del ricorso nei seguenti termini:

a) ...;

b) ...;

c) ....

- tale sentenza, notificata alle parti in data ..., viene ora impugnata dal ricorrente per i seguenti

MOTIVI [9]

A) violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. ... in relazione all'art. 360, comma 1, n. ..., c.p.c. in quanto ... [10] ;

B) violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. ... in relazione all'art. 360, comma 1, n. ..., c.p.c. in quanto ...;

C) violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. ... in relazione all'art. 360, comma 1, n. ..., c.p.c. in quanto ....

***

Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

Voglia l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, contrariis reiectis,

In via principale:

- cassare la sentenza n. ... / ... emessa in data ..., depositata in data ..., dalla Corte di Appello, sezione minori, persone e famiglia, di ..., ad esito del procedimento R.G. n. ... / ..., senza rinvio alla Corte di Appello e, per l'effetto,

- decidere anche nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., accogliento integralmente le richieste di parte ricorrente e, conseguentemente, dichiarare lo stato di adottabilità del minore ...;

In via subordinata:

- cassare la sentenza n. ... / ... emessa in data ..., depositata in data ..., dalla Corte di Appello, sezione minori, persone e famiglia, di ..., ad esito del procedimento R.G. n. ... / ..., rinviando per un nuovo esame del merito alla Corte di Appello di ..., diversa composizione;

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014 dei tre gradi di giudizio.

In via istruttoria:

a) ...;

b) ...;

c) ....

Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali.

Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti [11] :

1. sentenza n. ... / ... del ... emessa dal Tribunale per i Minorenni di ..., in copia autentica;

2. sentenza n. ... / ... del ... emessa dalla Corte di Appello di ..., in copia autentica;

3. fascicolo di parte ricorrente di primo grado;

4. fascicolo di parte ricorrente di secondo grado;

5. richiesta ex art. 369, comma 3, c.p.c. di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio;

6. ... [12].

Luogo e data

Firma Avv.

PROCURA SPECIALE [13]

Io sottoscritto Sig. ..., nato a ..., il .... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... conferisco procura speciale all'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., con studio in ..., alla via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per rappresentarmi e difendermi nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione al fine di proporre ricorso per la cassazione della sentenza n. ... emessa dalla Corte di Appello di ... nel giudizio tra il Sig. ... e il Sig. ..., non notificata/notificata il .... Allo stesso conferisco ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di farsi rappresentare, assistere o sostituire, eleggere altro domicilio, resistere con controricorso in caso di impugnazioni incidentali. Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 196/2003, di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente oppure raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 20, al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito.

Luogo e data

Firma

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv.

1. Ai sensi dell'art. art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”.

2. In ossequio al principio della legge delega n. 206/2021 (art. 1, comma 16, lett. a) in base al quale è necessario che nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione “il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici”), è stato abrogato l'art. 366, comma 2, c.p.c. il quale prevedeva che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione”. Pertanto, il ricorso – e il controricorso – non devono più contenere l'elezione di domicilio presso un luogo fisico, essendo previsto soltanto quello digitale risultante dai pubblici elenchi ex art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012. È stato eliminato, sempre in ottemperanza allo stesso principio, anche l'art. 366, comma 4, c.p.c., perché non aveva più motivo di esistere il mantenimento, per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, di una disciplina ad hoc delle comunicazioni a cura della cancelleria e delle notificazioni effettuate dagli avvocati exl. n. 53/1994. Ciò perché nella disciplina vigente e novellata dalla riforma 2022 le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni degli avvocati vengono equiparate quanto a contenuto e modalità di trasmissione e devono essere effettuate esclusivamente tramite PEC nel rispetto della normativa vigente.

3. Occorre riportare il dispositivo della sentenza che si intende impugnare.

4. Si deve indicare il Codice materia correlato al codice-oggetto del giudizio di merito, secondo le disposizioni riportate sul sito della Corte di Cassazione e allegate al Protocollo d'Intesa 1° marzo 2023, al fine della corretta assegnazione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente.

5. Devono essere indicare un massimo di dieci parole chiave che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.

6. Nel Protocollo d'Intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023 – sottoscritto da Corte di Cassazione, Procura Generale della Corte di Cassazione, Avvocatura Generale dello Stato e Consiglio Nazionale Forense - si specifica che la sintesi dei motivi del ricorso, in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente, deve contenere la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e delle questioni trattate. Nella sintesi deve essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso, eventualmente inserendo il link di invio diretto alla pagina di riferimento.

7. Per quanto riguarda l'art. 366, n. 3, c.p.c., la norma, nella originaria formulazione prevedeva che il ricorso dovesse contenere “l'esposizione sommaria dei fatti della causa”. Nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, si richiede, invece, che il ricorso contenga “la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”. Come specifica la Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, fermo restando che l'esposizione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda va operata dal ricorrente in quanto funzionale alla comprensione dei motivi e alla valutazione della loro ammissibilità e fondatezza, si è voluto porre l'accento su due specifici requisiti: la chiarezza, riferita alla modalità di narrazione dei fatti, che devono risultare intellegibili e univoci; la essenzialità, riferita al quid e al quantum dei fatti, affinché il motivo esponga tutti e soltanto i fatti rilevanti per il giudizio di cassazione, in quanto indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato, ritenendosi, con questo, ribadito anche il concetto di “sommarietà”. Nel Protocollo 1° marzo 2023 si specifica che in questa parte del ricorso deve essere contenuta l'esposizione, di regola in massimo cinque pagine, del fatto processuale in modo funzionale alla chiara percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva.

8. Devono essere indicate le motivazioni, le risultanze istruttorie e lo sviluppo procedimentale del procedimento celebrato avanti al Tribunale per i Minorenni.

9. L'art. 366 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 149/2022, richiede che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”. Nella previsione viene di conseguenza inserito il riferimento ai principi di chiarezza e sinteticità con riferimento all'esposizione dei motivi di ricorso. Il Protocollo 1° marzo 2023, in relazione ai motivi, specifica che in questa sede vanno posti gli argomenti a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L'esposizione deve corrispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta, di regola, nel limite massimo di trenta pagine. Per ciascuno dei motivi devono essere indicati gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi su cui il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante, eventualmente con l'inserimento di apposito link. Per quanto riguarda il principio di specificità e localizzazione il Protocollo 1° marzo 2023 specifica che tale principio si intende rispettato quando ciascun motivo articolato nel ricorso risponde ai criteri di chiarezza e sinteticità previsti dal codice di rito; quando nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.) con illustrazione del contenuto rilevante e la precisazione del punto dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale si fa riferimento; quando nel testo di ciascun motivo che lo richieda vengano indicati la fase processuale e il momento in cui è avvenuto il deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo; siano depositati mediante allegazione nella busta telematica, ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo cui si sia fatto riferimento nel ricorso.

10. 1 L'art. 366, n. 6 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 149/2022, richiede la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi. Pertanto, ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di detto documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini della sua comprensibilità. In questo modo il ricorrente è messo in condizione di cogliere l'onere di evidenziare il contenuto dell'atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi termini esatti. Si veda anche quanto esposto in Inquadramento.

11. Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l'art. 369 c.p.c., dedicato al deposito del ricorso, per adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti: al comma 1 è stato eliminato il riferimento al deposito in cancelleria, perché modalità di deposito collegata al deposito analogico degli atti e documenti di parte ed è stato abrogato il comma 3 che imponeva al ricorrente di chiedere, con una apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o di cui si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.

12. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

13. Cass. S.U., n. 36057/2022 ha precisato che, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141/1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Commento

Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello, conclusiva del procedimento di reclamo avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni sullo stato di adottabilità del minore, è ammissibile ricorso per Cassazione per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. (art. 17, comma 2, l. n. 184/1983). Tale limitazione circa i motivi di impugnazione appare superata dalla riforma dell'art. 360 c.p.c., avvenuta per effetto della l. n. 69/2009, a norma del quale nei confronti delle sentenze ricorribili per Cassazione per violazione di legge, l'impugnazione è ammessa per tutti i motivi indicati nell'art. 360 c.p.c. (Tommaseo, La disciplina processuale dell'adozione dei minori, in Fam. e dir., 2008, 204).

Il ricorso per Cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza della Corte d'Appello che si intende impugnare. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che la comunicazione, da parte della Cancelleria, mediante posta elettronica certificata, del testo integrale della sentenza resa dalla Corte d'Appello ex art. 17, l. n. 184/1983 è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per il deposito del ricorso per Cassazione (Cass. I, n. 10971/2023).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il termine breve di trenta giorni decorre dalla notifica d'ufficio del provvedimento della Corte d'Appello (cfr. Cass. S.U., n. 12547/1992; Cass. S.U., n. 6985/2005; Cass. I, n. 6042/1991; Cass. I, n. 4293/1993; Cass. I, n. 961/1995; Cass. I, n. 1100/2000; Cass. I, n. 4396/2002; Cass. I, n. 7848/2002; Cass. I, n. 4396/2002; Cass. I, n. 4292/2005; Cass. VI-1, n. 10486/2012; Cass. I, n. 21193/2016; Cass. I, n. 27139/2017; Cass. I, n. 28151/2017; Cass. I, n. 16857/2018; Cass. I, n. 23173/2023). Pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve non è necessaria – essendo l'art. 17, comma 2, l. n. 184/1983lex specialis – la notifica della sentenza su istanza di parte (cfr. art. 285 c.p.c.) (Cass. I, ord. n. 30000/2020 e Cass. I, n. 16857/2018).

L'udienza di discussione deve essere fissata entro il termine ordinatorio di sessanta giorni che inizia a decorrere dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni che si pronuncia sullo stato di adottabilità del minore è ammesso ricorso per saltum in Cassazione, ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 360, comma 2, c.p.c.

Si ritiene ammissibile l'impugnazione della sentenza che si pronuncia sull'adottabilità del minore con il mezzo della revocazione, nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 395 ss. c.p.c. (Cass. I, n. 13435/2016; Cass. I, n. 22520/2015 e Cass. I, n. 23528/2015).

La giurisprudenza di merito (App. Torino 21 febbraio 2017) ha evidenziato che l'ammissibilità della revocazione può comportare una situazione di coesistenza tra un giudizio pendente sullo stato di abbandono del minore, a seguito del ricorso per revocazione, e una sentenza passata in giudicato che si è pronunciata sull'adozione del minore. In tali casi, quando la Corte d'Appello è chiamata a valutare nuovamente la situazione di abbandono morale e materiale del minore - in quanto prescritto in sede di revocazione della sentenza pronunciata in grado di appello -, si dovrà fare riferimento allo stato del minore al momento attuale, tenendo conto del suo nuovo status e delle sue attuali relazioni e condizioni sociali. Inoltre, la pronuncia ad esito del giudizio di revocazione non può non tenere conto di una sentenza costitutiva di uno status personale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario