Domanda di rinnovo della disponibilità all'adozione decaduta dopo tre anniInquadramentoLa domanda di disponibilità all'adozione di un minore presentata dai coniugi decade dopo tre anni. Una volta decaduta, la domanda può essere ripresentata. FormulaIL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ... [1] DICHIARAZIONE IN RINNOVAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ AD ADOTTARE UN MINORE EX ART. 22, COMMA 1, L. N. 184/1983 Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., e la Sig.ra ..., nata a ..., il ..., C.F. ..., entrambi residenti in ..., via ..., PREMESSO CHE - in data ..., hanno presentato domanda di disponibilità all'adozione a Codesto Tribunale per i Minorenni; - tale domanda deve ritenersi decaduta essendo trascorsi tre anni dalla presentazione della stessa senza aver avuto seguito; - gli istanti intendono rinnovare la suddetta domanda; - sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 6, l. n. 184/1983, in quanto la condizione dei coniugi rilevanti al fine della richiesta adozione non risultano mutate. Tutto ciò premesso, il Sig. ... e la Sig.ra ... RINNOVANO Ai sensi dell'art. 22, l. n. 184/1983, la domanda di disponibilità all'adozione depositata in data ..., dichiarando di essere disponibili ad adottare un minore ai sensi della medesima legge, con l'ulteriore disponibilità ad adottare più fratelli o minori affetti da handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 104/1992[2] , e COMUNICANO [3] che in data ... i coniugi hanno depositato domanda di disponibilità all'adozione avanti al Tribunale per i Minorenni di .... Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia i seguenti documenti: 1. domanda di disponibilità all'adozione depositata in data ... e relativi allegati; 2. dichiarazione dei redditi relativi all'ultimo triennio; 3. domanda di disponibilità all'adozione depositata presso il Tribunale per i Minorenni di ...; 4. ... [4]. Luogo e data I coniugi 1. La domanda di rinnovo della disponibilità all'adozione va rinnovata avanti al Tribunale per i Minorenni ove era stata originariamente presentata. 2. Tale dichiarazione di disponibilità è eventuale. 3. Appare opportuno comunicare l'eventuale presentazione di altre domande di disponibilità all'adozione ad altri Tribunali per i Minorenni ed anche lo stato dei procedimenti pendenti avanti ai diversi Tribunali per i Minorenni aditi con l'indicazione degli eventuali adempimenti già compiuti. 4. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 22, comma 1, ultimo periodo, l. n. 184/1983 prevede che la domanda di disponibilità all'adozione di un minore in stato di abbandono decada decorsi tre anni dalla sua presentazione. La decadenza opera anche nel caso in cui l'istruttoria abbia avuto esito positivo. La decadenza non impedisce agli aspiranti adottanti di ripresentare la domanda, rinnovando la loro disponibilità all'adozione. In tale occasione dovrà essere comunicata l'eventuale presentazione di domande di disponibilità ad altri Tribunali per i Minorenni e lo stato delle procedure pendenti avanti alle altre Autorità Giudiziarie Minorili adite. |